



Ordinamento penitenziario | 23 Febbraio 2021
COVID-19 e incompatibilità carceraria: dinanzi al Tribunale di sorveglianza non sono rilevabili i vizi procedurali del magistrato
di Carmelo Minnella - Avvocato penalista
Il giudizio del tribunale di sorveglianza previsto dall’art. 2 del decreto legge n. 29 del 2020, convertito in legge n. 70 del 2020, sull’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare ‘in surroga’, lungi dall’avere ad oggetto il controllo o la convalida del provvedimento adottato in via d’urgenza dal magistrato di sorveglianza, è rivolto a verificare l’attuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti della misura richiesta dal detenuto con le scansioni previste dagli articoli 678 e 666 c.p.p. e 70 ord. penit.; per cui non sono più deducibili o comunque rilevabili i vizi procedurali in cui sia incorso il magistrato di sorveglianza.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 6761/21, depositata il 22 febbraio)








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