Una recente nota della Procura della Repubblica di Messina offre l’occasione per tracciare i limiti dell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria da parte della Polizia Municipale. Per far questo sembra opportuno partire dal dato normativo.
Il contesto storico-normativo La L. 7/3/1986 numero 65, recante Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, prevede articolo 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche a funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, Il Codice di procedura penale prevede articolo 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria 2. Sono agenti di polizia giudiziaria b e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. La L. 7/4/2014 numero 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede articolo 1 113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b , del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, numero 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse. Dal composito regime normativo vigente, sembra potersi evincere quanto segue. La pur infelice, oltre che datata locuzione di “guardie delle province e dei comuni” utilizzata dal codice di procedura penale - che ricalca la medesima espressione contenuta nell’articolo 221 del precedente codice di rito penale - risulta, senza dubbio, riferibile alla Polizia Locale comprensiva tanto della Polizia Municipale che di quella Provinciale .Peraltro, l’articolo 57 c.p.p. opera una distinzione tra operatori di polizia giudiziaria a “competenza generale”, elencati nei commi 1 e 2, e soggetti a “competenza limitata” in tema di polizia giudiziaria, individuati nel comma 3.In consonanza con la migliore dottrina Vigna-D’Ambrosio , ne deriva che - ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 c.p.p., in relazione all’articolo 5 comma 1 lett. a L. 65/1986, il personale di Polizia Locale riveste qualità di ufficiale o agente di P.G. a competenza settoriale “nei limiti delle proprie attribuzioni”, id est - polizia locale urbana e rurale, polizia annonaria, polizia sanitaria, polizia edilizia, polizia veterinaria, ecc. - ai sensi della lett. b del comma 2 dell’articolo 57 c.p.p., il personale della Polizia Locale conserva la qualità di agente di P.G. a competenza generale, con riferimento a tutti i reati, ancorché non permanente perché ad tempus, “quando sono in servizio”. Entrambe le ipotesi, poi, sono limitate a livello spaziale dal principio di territorialità, “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”, che, ai sensi dell’articolo 1 comma 113 L. 56/2014, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni ex articolo 32 T.U.E.L. , si riferisce al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni. La giurisprudenza Le predette conclusioni trovano riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove si afferma che Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’articolo 57 c.p.p., e della L. 3 luglio 1986 numero 65, articolo 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. In tal senso, Cass. Civ., sez. VI, 30/1/2019 numero 2748, che richiama i precedenti di cui a Cass. Penumero , sez. II, 21/8/2015 numero 35099 Cass. Civ., sez. II, 3/3/2008 numero 5771 e Cass. Civ., sez. I, 13/4/2001 numero 5538. Le funzioni di Polizia Giudiziaria Le funzioni di P.G. elencate dall’articolo 55 c.p.p. risultano articolate in - attività di informazione, consistente nell’acquisizione e conseguente comunicazione della notitia criminis - attività di investigazione, consistente nella ricerca delle degli autori dei reati, delle fonti di prova e di quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale - attività di assicurazione, consistente nel compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova - l’attività di prevenzione, consistente nell’impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Sotto il profilo organizzativo, il codice prevede, oltre all’attività delegata dal P.M. articolo 370 comma 1 c.p.p. , l’attività d’iniziativa della P.G., anche dopo la comunicazione della notizia di reato articolo 327 e 348 comma 1 c.p.p. , per accertare i reati, ovvero richiesta da elementi successivamente emersi e per assicurare nuove fonti di prova articolo 348 comma 3 c.p.p. . La misura pre-cautelare dell’arresto in flagranza obbligatorio, ex articolo 380 c.p.p., o facoltativo, ex articolo 381 c.p.p. , costituisce attribuzione squisitamente di P.G., cui non è legittimato il P.M. mentre al fermo di indiziato di delitto, di attribuzione prioritaria del P.M., è legittimata a procedere di iniziativa anche la P.G., prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini e, inoltre, qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero siano sopravvenuti specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M. articolo 384 ccomma 2 e 3 c.p.p. Infine, nel rito penale dinanzi al Giudice di Pace - cui risulta assoggettato ratione materiae il delitto di lesioni stradali lievi ex articolo 590 c.p. - la polizia giudiziaria ha un ampio spazio di autonomia infatti, acquisita la notizia di reato, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al P.M., con relazione scritta, entro il termine di 4 mesi articolo 11 d.lgs. 28/8/2000, numero 274 .