Il diniego di ammissione al gratuito patrocinio non può fondarsi solo sulla valutazione del certificato penale dell’istante

In materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali .

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 3961/21, depositata il 2 febbraio. Il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso dell’attuale ricorrente contro il provvedimento di rigetto della sua ammissione al gratuito patrocinio disposto dal GIP. L’interessato impugna la suddetta pronuncia mediante ricorso per cassazione, deducendo, in particolare, il vizio di motivazione apparente circa la ritenuta insussistenza dei requisiti ai fini dell’ammissione al beneficio. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , ribadendo che in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il semplice riferimento all’esistenza di molti precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio , essendo necessario che il giudice chiarisca le ragioni per cui l’istante debba ritenersi soggetto percettore di redditi, anche se questi ultimi non sono dichiarati ovvero sono di provenienza illecita, mediante un confronti tra il tenore di vita e le dichiarazioni fiscali dello stesso. A tal proposito, la Corte evidenzia che ai fini della formulazione di una presunzione semplice è necessario che il fatto noto sia costituito da un fatto sintomatico della percezione di ulteriori redditi rispetto a quelli dichiarati e da tali fatti noti il giudice dovrà muovere l’inferenza circa il superamento del valore soglia, non potendo egli limitarsi a ricorrere ad affermazioni ipotetiche o meramente sommarie. Ciò posto, nel caso di specie il provvedimento impugnato si è limitato ad inferire la sussistenza di redditi da attività illecite in capo al ricorrente sulla base dei precedenti a suo carico per reati di spaccio e contro il patrimonio, senza valutare altri elementi idonei a supportare la presunzione di superamento dei limiti reddituali previsti per l’ammissione al gratuito patrocinio. Non potendo il diniego essere fondato solo sulla valutazione del certificato penale del richiedente, la Corte di Cassazione riscontra nel provvedimento impugnato il vizio di motivazione apparente e annulla il medesimo, rinviando gli atti all’Autorità competente.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 gennaio – 2 febbraio 2021, n. 3961 Presidente Fumu – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Campobasso, con provvedimento del 11.1.2020, ha rigettato il ricorso proposto da P.F. avverso il rigetto dell’ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato disposto dal GIP del Tribunale di Campobasso. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso l’interessato, lamentando quanto segue. I Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al pronunciato difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze. II Violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’ammissione al patrocinio. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo, è corretta la censura nella parte in cui evidenzia che è lo stesso comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 a prevedere che il ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo . L’ordinanza della Cassazione civile riportata nel provvedimento impugnato Sez. 6, ord. n. 2517 del 29.1.2019 fa riferimento alla differente ipotesi concernente l’opposizione alla revoca del provvedimento di ammissione già emesso, mentre nel caso si discetta in ordine alla stessa ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita, a riguardo della quale la legge impone, in sede di opposizione, un contraddittorio con l’organo finanziario deputato ai controlli sui requisiti reddituali richiesti. Non pare invece rilevante la distinzione operata dal ricorrente fra Ministero dell’economia e delle finanze, da una parte, e Agenzia delle entrate, dall’altra, posto che quest’ultima costituisce un ente pacificamente alle dipendenze del citato Ministero. Peraltro, questa Corte è orientata ad individuare proprio nell’Agenzia delle entrate l’ufficio finanziario chiamato ad essere parte del procedimento di opposizione di cui all’art. 99 cit. cfr. Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016, Attanasio, Rv. 26684601 Sez. 4, n. 44916 del 10/12/2010, Stivaletti, Rv. 24906601 . 3. Per quanto concerne la seconda ma principale censura, si deve premettere che è costante l’orientamento di questa Sezione secondo cui, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troiano, Rv. 27886701 in termini cfr. Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 26868801 e Sez. 4, n. 21974 del 20/05/2010, Di Stefano, Rv. 24730001 . In particolare, è stato condivisibilmente osservato che per formulare la presunzione semplice - secondo il procedimento descritto dall’art. 2727 c.c. - è necessario che il fatto noto, da cui il giudice può trarre il fatto ignorato, sia costituito da un fatto indicativo della percezione di redditi ulteriori rispetto ai redditi denunciati, quali il tenore di vita dell’interessato e della sua famiglia, la disponibilità di beni di particolare valore non compatibili con uno stato economico di insufficienza di mezzi. Da questi presupposti noti il giudice deve muovere l’inferenza sul superamento del valore soglia, non potendo, ovviamente, limitarsi a fare ricorso ad affermazioni ipotetiche o apodittiche o meramente sommarie cfr. Sez. 4 n. 32782 del 10/07/2015, Clarizia, n. m. . Ed invero, alla luce dell’interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di insufficienza dei mezzi economici , che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell’accusato all’assistenza gratuita riconosciuto dall’art. 6, par. 3, lett. c CEDU Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania , i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall’art. 2729 c.c., perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative ibidem . 4. Il provvedimento impugnato non si è attenuto a tali principi, limitandosi ad inferire la sussistenza di redditi da attività illecite in capo al richiedente sulla sola scorta dei precedenti a carico del medesimo per reati di spaccio e contro il patrimonio, senza addurre ulteriori elementi idonei a supportare la ravvisata presunzione di superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In altri termini, il diniego non può essere fondato esclusivamente sulla valutazione del certificato penale, derivandone che laddove si ritengano sussistenti fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, occorre darne esplicitamente conto, attraverso una motivazione che confronti il tenore di vita dell’interessato con le dichiarazioni reddituali. Sotto questo profilo, ricorre il denunciato vizio di violazione di legge, trattandosi di provvedimento contenente una motivazione apparente, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari per rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice cfr. ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 26965601 . 5. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio al Presidente Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Campobasso.