Sinistro stradale: condannato l’automobilista che non si è fermato ma si è presentato dalla polizia

Irrilevante la scelta del conducente di presentarsi, dopo il sinistro che aveva visto anche il ferimento di una persona, negli uffici del comando di polizia. Così ha permesso la propria identificazione e la ricostruzione dell’incidente, ma, precisano i Giudici, ha comunque ignorato gli obblighi imposti dal Codice della strada.

Presentarsi negli uffici del comando di polizia dopo avere provocato con la propria condotta un incidente stradale non può cancellare la precedente decisione di non fermarsi per prestare soccorso alla persona rimasta ferita a seguito del sinistro Cassazione, sentenza n. 3488, sez. IV Penale, depositata il 28 gennaio . Ricostruita nei dettagli la vicenda, originata da un incidente stradale verificatosi nell’estate del 2013, i Giudici di merito ritengono l’uomo sotto processo colpevole per avere cagionato, alla guida di un veicolo, un sinistro da cui derivavano lesioni a una persona e per non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in strada alla persona ferita . L’uomo viene di conseguenza punito con nove mesi di reclusione e con la sospensione della patente per diciannove mesi . Col ricorso in Cassazione, però, il difensore dell’automobilista prova a fornire una lettura diversa del comportamento tenuto dal suo cliente dopo l’incidente. Nello specifico, il legale sottolinea che l’uomo, subito dopo il sinistro, si è recato immediatamente presso il comando della locale polizia ove ha reso spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica dell’incidente ed ha ricevuto formale informazione di garanzia . Possibile, quindi, secondo il legale, sostituire la condotta di fermata con quella successiva di presentazione al comando di polizia, che, comunque, ha consentito l’identificazione del conducente e la ricostruzione del sinistro, cioè il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Codice della strada. La visione proposta dall’avvocato viene respinta però in modo netto dalla Cassazione. I Giudici richiamano il Codice della strada, laddove si stabilisce che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona . Ciò significa che non fermarsi, in caso di incidente , e non prestare aiuto alle persone coinvolte e rimaste ferite sono condotte catalogabili come reati istantanei di pericolo , e quindi, precisano dalla Cassazione, la condotta successiva dell’automobilista, che subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione né del reato di omessa fermata né di quello di omissione di soccorso . Peraltro, va aggiunto, chiariscono i magistrati, che l’immediata fermata avrebbe consentito l’intervento delle forze dell’ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che sono stati, invece, preclusi dall’allontanamento del conducente dal luogo del sinistro . Confermata, quindi, in questo caso, la condanna dell’automobilista. In effetti, egli, pur allontanandosi dal luogo dell’incidente, ha reso possibile la sua identificazione, presentandosi al comando della locale polizia , ma, chiariscono i giudici, ha comunque violato la norma, che ha come finalità rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e delle circostanze dell’incidente .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 novembre 2020 – 28 gennaio 2021, n. 3488 Presidente Izzo – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato Ga. Mo. alla pena di 9 mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 7, per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod.strada, perché, alla guida di un veicolo, dopo aver cagionato un incidente da cui derivavano lesioni a Pa. Ga., non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita 25 luglio 2013 . 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e l'assenza di motivazione in ordine al reato di fuga, atteso che, nonostante l'autonomia delle due fattispecie prevista dall'art 189 cod.strada, i giudici di merito si sono soffermati esclusivamente sulla condotta di omissione di soccorso, senza tenere conto, ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di fermata, che, subito dopo il sinistro, l'imputato si è recato immediatamente presso il comando della locale polizia, ove ha reso spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed ha ricevuto formale informazione di garanzia circostanze dedotte specificamente in appello . Nel ricorso si è, quindi, prospettata, da un lato, la totale carenza di motivazione sulla possibilità di sostituire la condotta di fermata con quella successiva di presentazione al comando di polizia, che, comunque, ha consentito l'identificazione dell'imputato e la ricostruzione del sinistro e, cioè, il raggiungimento degli obiettivi della norma incriminatrice di cui all'art. 189, comma 6, cod.strada, e, dall'altro, la violazione di legge, essendosi travolta, in tale modo, la progressione criminosa creata dal legislatore attraverso la previsione di più ipotesi delittuose diverse sia negli elementi oggettivi sia nella ratio. 3. Il procedimento si è svolto con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in Gazzetta ufficiale nella medesima data. La Procura Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Non sono pervenute le conclusioni scritte dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i reati di cui all'art. 189 cod.strada sono reati istantanei di pericolo, sicché la condotta successiva dell'imputato, che subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione né del reato di omessa fermata di cui all'art. 189, comma 6, cod.strada, né di quello di omissione di soccorso, di cui all'art. 189, comma 7. A ciò si aggiunga che l'immediata fermata avrebbe consentito l'intervento delle forze dell'ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che sono stati, invece preclusi dall'allontanamento, dell'imputato, dal luogo del sinistro. In proposito, è sufficiente ricordare Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015 ud. - dep. 17/03/2015, Rv. 262709 - 01, secondo cui il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell'incidente. Per mera completezza occorre osservare che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella sentenza impugnata che ha esaustivamente risposto alle censure di appello, concentrate, invero, sull'asserita incompatibilità dell'elemento soggettivo del dolo con la successiva presentazione dell'imputato al comando di polizia. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.