Isola la madre e la tiene lontana dalle familiari: condannato per violenza privata

Evidente la responsabilità penale di un uomo che con condotte violente ha impedito all’anziana genitrice di avere contatti con la figlia e con la sorella. Logico parlare di violenza privata, secondo i Giudici.

Isola la madre e le impedisce di avere contatti con la figlia e con la sorella. Legittima la condanna per il figlio, reo , secondo i Giudici, di violenza privata ai danni della donna Cassazione, sentenza n. 3203/21, depositata oggi . Scenario della triste vicenda è la provincia siciliana. Lì un uomo torna a vivere con la madre e la costringe, con atteggiamenti prevaricatori, a interrompere ogni rapporto con la figlia e la sorella. La drammatica situazione non può non avere uno strascico giudiziario, e così l’uomo si ritrova sotto processo. E per i Giudici di merito è logica la sua condanna per il reato di violenza privata commesso ai danni della madre e consistito nel costringerla a non avere più contatti con la figlia, con la sorella e con le sue più strette amiche . Questa visione viene contestata dal difensore dell’uomo. Secondo il legale, difatti, è illogico parlare di violenza privata, poiché la presunta progressiva soppressione di tutte le relazioni interpersonali della donna con gli altri familiari è derivata da una sua scelta autonoma, non essendosi verificata, pertanto, una sua reale limitazione della libertà . E per dare sostegno a questa tesi il legale sostiene che dall’istruttoria è emersa una scelta autonoma e libera della donna di interrompere i rapporti con la figlia e con la sorella, a causa di sofferti trascorsi familiari , mentre la piena capacità mentale della donna è stata accertata anche dal consulente di parte e confermata anche dinanzi all’amministratore di sostegno, al quale è stato espresso dalla donna un diniego alla possibilità di vedere i familiari . Riflettori puntati, quindi, sulla presunta costrizione dell’anziana madre ad opera del figlio. La difesa ha portato avanti, come detto, la tesi di una sua autonoma scelta di interrompere i rapporti con gli altri familiari , richiamando anche la sua capacità di intendere e di volere . Prima di addentrarsi nella vicenda, i Giudici della Cassazione tengono a ricordare che l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa , e quindi la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore, cioè la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Dunque, deve trattarsi di qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza, sicché la coincidenza tra violenza e l’evento di costrizione a tollerare rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di violenza privata . Di conseguenza, l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all’integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all’aggressione fisica subita . In questa vicenda, però, la condotta posta in essere dall’uomo è stata diretta a costringere la madre a sopportare gli impedimenti da lui frapposti al mantenimento dei rapporti con gli altri familiari in particolare con la figlia e la sorella della vittima, alle quali l’uomo impediva di entrare in casa e di comunicare autonomamente con l’anziana donna . Evidente, quindi, osservano dalla Cassazione, che la condotta violenta o minacciosa posta in essere è stata un mezzo per realizzare un evento ulteriore, un qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza o la minaccia . Peraltro, non può essere ignorato che ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione , ben potendo trattarsi di violenza fisica propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima, o di violenza impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione . In tale ottica, correttamente, sanciscono i Giudici della Cassazione, si è ritenuto configurabile, in questa vicenda, il delitto di violenza privata, preso atto dei comportamenti violenti dell’uomo, comportamenti che hanno determinato la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione della madre . Inequivocabile il fatto che la donna sia stata costretta a ritirarsi da relazioni interpersonali fondamentali , come quelle con la figlia e la sorella , sottolineano dalla Cassazione, e ciò è avvenuto a causa delle condotte violente del figlio , condotte che hanno impedito all’anziana madre ogni possibilità di serena ed autonoma comunicazione con le familiari .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 – 26 gennaio 2021, n. 3203 Presidente Palla – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 05/04/2019 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 19/10/2017, ha assolto Le. Ga. dal reato di violenza privata contestata al capo B, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di violenza privata ai danni dell'anziana madre De Be. An., perché, con violenza, costringeva la persona offesa a non avere più contatti con la figlia, con la sorella e con le sue più strette amiche in parziale riforma, ha rideterminato la pena inflitta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Le. Ga., Avv. Fi. Cu., che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 610 cod. pen., deducendo che il reato di violenza privata presuppone che la vittima della violenza o della minaccia sia stata costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa. Tale evento ulteriore , individuato in sentenza in una presunta progressiva soppressione di tutte le relazioni interpersonali della madre con gli altri familiari, non sussisterebbe, perché deriverebbe da una scelta autonoma della anziana, non essendosi verificata, pertanto, una sua reale limitazione della libertà. Dall'istruttoria sarebbe emersa una scelta autonoma e libera della De Be. di interrompere i rapporti con la figlia e con la sorella, a causa di sofferti trascorsi familiari, e la piena capacità mentale della donna, accertata anche dal consulente di parte dott. Cu. scelta confermata anche dinanzi all'amministratore di sostegno, al quale è stato espresso un diniego alla possibilità di vedere i familiari presso il proprio studio 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito all'affermazione della sussistenza del reato di violenza privata nella parte in cui ha riconosciuto una preclusione dei rapporti sociali della madre con gli altri familiari, definita fantomatica , mentre le risultanze dibattimentali dimostrerebbero l'assenza di deterioramento mentale dell'anziana madre dell'imputato - accertata anche mediante consulenze psichiatriche - sarebbe poi illogica la valutazione della Corte territoriale in merito alla natura dell'incontro con il consulente tecnico del Giudice tutelare, avvenuto il 24/10/2018, e ritenuto attentamente preparato infine, non sarebbero stati considerati gli elementi dai quali emergeva che l'interruzione dei rapporti era legata al deterioramento degli stessi con la figlia, per vicende passate e antecedenti rispetto alla convivenza con il figlio Le. Ga 2.3. Con motivi nuovi, nel ribadire le doglianze già espresse, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 610 cod. pen., con particolare riferimento all'assenza di condotte di violenza o di minaccia la Corte avrebbe indebitamento allargato la nozione di violenza, per farvi confluire anche condotte giuridicamente indifferenti, tenendo conto della capacità di intendere e di volere della De Be. inoltre, il riferimento all'incontro avvenuto all'udienza del 17/01/2014 con la figlia, in assenza dell'imputato, in cui l'anziana donna avrebbe manifestato piacere di incontrarla, sarebbe illogico, in quanto la relazione avrebbe dato atto di un clima di grande tensione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché entrambi i motivi dedotti propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e , cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza di una costrizione dell'anziana vittima, anziché di una sua autonoma scelta di interrompere i rapporti con gli altri familiari, e in ordine alla sua capacità di intendere e di volere. Il controllo di legittimità, tuttavia,, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità tantomeno manifeste e di contraddittorietà. 2. Il primo motivo è altresì manifestamente infondato. Viene infatti invocato il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un pati , ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796 l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa deve dunque trattarsi di qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza, sicché la coincidenza tra violenza e l'evento di costrizione a tollerare rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen. Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009, Giulini, in motivazione ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405 Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 2015, Calignano, Rv. 261743 Sez. 5, n. 2480 del 18/04/2000, Ciardo, Rv. 216545 . I principi richiamati non sono tuttavia pertinenti alla fattispecie in esame, in quanto la condotta posta in essere dall'imputato è stata diretta a costringere la vittima ad un pati , consistito nel sopportare gli impedimenti frapposti dal figlio al mantenimento dei rapporti con gli altri familiari in particolare con la figlia e la sorella della vittima, alle quali impediva di entrare in casa e di comunicare autonomamente con l'anziana donna pertanto, la condotta violenta o minacciosa posta in essere è stata un mezzo per realizzare un evento ulteriore, un qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza o la minaccia. Del resto, va rammentato, con riferimento alle doglianze proposte con i motivi nuovi a proposito della estensione della nozione di violenza, che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230 . Al riguardo, la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha ritenuto configurabile il delitto di violenza privata, illustrando i comportamenti violenti dell'imputato che hanno determinato la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione della madre. Appare corretto, in particolare, il giudizio della Corte di merito in merito all'idoneità della condotta, essendo stata parametrata la violenza alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo Sez. 1, n. 6271 del 19/01/1990, Isaia, Rv. 184195 più di recente, Sez. 5, n. 3966 del 13/07/2015, Canepuccia, non mass. . Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, difatti, è necessaria l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica di determinazione e azione del soggetto passivo Sez. 6, n. 2013 del 18/11/2009, dep. 2010, C, Rv. 245769 . Nella motivazione, inoltre, è stato diffusamente evidenziato l'evento del reato, rappresentato dal fatto che la donna £he7sia stata costretta a ritirarsi da relazioni interpersonali fondamentali, come quelle con la figlia e la sorella, senza una spiegazione concreta e ragionevole, nonostante il tema sia stato affrontato anche nei giudizi civili e di volontaria giurisdizione che sono intervenuti nel tempo. Le condotte violente del figlio, dunque, hanno impedito all'anziana madre ogni possibilità di serena ed autonoma comunicazione con le più strette familiari già indicate. Tale situazione integra senz'altro la tipicità del reato di violenza privata, che è maturato in un clima familiare non libero, né sereno, ampiamente descritto nella sentenza, e che pure avrebbe meritato un approfondimento in ordine alla configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia - non contestato -, che può concorrere materialmente con il reato di violenza privata quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze non solo fisiche, ma anche morali, in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere Sez. 2, n. 19545 del 04/03/2020, I., Rv. 279223 . La sentenza impugnata, del resto, ha evidenziato due circostanze particolarmente significative dello stato di generale costrizione subito dall'anziana donna in primo luogo, l'episodio in cui l'imputato ha trascinato l'anziana madre sul balcone, per mostrarla alle familiari la figlia e la sorella che si trovavano nel cortile, ed alle quali impediva di salire e di farle visita, gridando è viva, è viva, non rompete i coglioni , e proferendo la minaccia io l'ammazzo, via, via in secondo luogo, il posizionamento di una telecamera in cucina, asseritamente perché si tratta di una stanza in cui possono entrare i ladri dal balcone, con cui l'imputato ha controllato gli incontri della madre con un consulente tecnico del pubblico ministero, successivamente rimproverandola per quanto aveva risposto al consulente un fatto che denota chiaramente la condotta tenuta nel tempo dall'imputato. Va infine osservato che la situazione di vulnerabilità psichica è stata affermata sulla base della complessiva condizione dell'anziana donna, che, pur non raggiungendo i confini della incapacità di intendere e di volere, è stata ritenuta tale da necessitare della nomina di un amministratore di sostegno, e che ia valutazione relativa all'incontro del 24 ottobre 2018 con il perito psichiatra, definito dalla Corte territoriale attentamente preparato , è frutto di un apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, in quanto motivata dal rilievo che l'imputato ha preteso che si svolgesse nella sua abitazione, che le dichiarazioni della anziana donna sono state del tutto assertive ed immotivate, e che la stessa aveva 'revocato' la determinazione di voler intentare una causa nei confronti della figlia, espressa con una lettera del dicembre 2017, e successivamente 'revocata' con una lettera del marzo 2018 tali circostanze sono state ritenute indici del tentativo dell'imputato di strumentalizzare la debole o inesistente volontà dell'anziana madre, al solo fine di combattere la propria personale guerra contro la sorella. L'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate, nei limiti della richiesta, in complessivi Euro 2.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000,00. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.