Con una scusa entra a casa dell’anziana zia, porta via bancomat e pin: è furto in abitazione

Confermata la condanna dell’uomo. Respinte le obiezioni difensive sulla lettura dell’episodio. Decisiva la constatazione che il soggetto ha chiesto di utilizzare il bagno e così è entrato nell’appartamento, e poi ha compiuto un blitz nella camera da letto della donna.

Zia, posso utilizzare il bagno?”. Così riesce a entrare nell’appartamento della familiare e, una volta lì, ne approfitta per portar via una tessera bancomat con annesso pin dalla camera da letto della anziana donna. Il colpo però fa finire l’uomo sotto processo. Consequenziale, vista la dinamica dell’episodio, la sua condanna per furto in abitazione . Cassazione, sentenza n. 1167/21, sez. V penale, depositata il 13 gennaio . Ricostruiti i fatti, l’uomo sotto accusa viene ritenuto colpevole sia in Tribunale che in Appello. Per i giudici l’azione da lui compiuta è catalogabile come furto in domicilio , poiché egli si è impossessato di una tessera bancomat e del relativo pin , sottratti dalla camera da letto di una anziana zia presso la cui abitazione accedeva chiedendo di usufruire della camera da bagno . Il difensore dell’uomo contesta però la decisione emessa in Appello, sostenendo sia illogico parlare di furto in abitazione e ribadendo che il suo cliente ha avuto il consenso all’accesso in casa della persona offesa, che anzi lo ha invitato a pranzo, invito rifiutato dal giovane che, però, ha chiesto di usufruire del bagno di casa . Chiara la linea difensiva l’introduzione nel luogo di privata dimora è avvenuto con il consenso della persona offesa . I giudici della Cassazione ribattono, però, richiamando la ricostruzione dei fatti operata tra primo e secondo grado da essa si trae la prova di un preordinato disegno dell’uomo, proteso ad un ingresso nell’abitazione della persona offesa finalizzato alla sottrazione di beni ivi presenti . In sostanza, l’introduzione è stata condizione necessaria per il compimento del reato , e quindi va respinta l’ipotesi di un occasionale rinvenimento degli altrui beni, occorso successivamente all’ingresso nell’altrui domicilio . Per ipotizzare il reato di furto in abitazione è necessario un nesso teleologico tra l’ingresso nell’abitazione della persona offesa e l’impossessamento da parte del colpevole della res sottratta, non potendo, al contrario, darsi rilievo a un collegamento puramente occasionale . Ciò significa che l’introduzione nell’abitazione privata deve essere valutata quale mezzo strumentale alla commissione del reato , e questa chiave di lettura si attaglia perfettamente alla vicenda in esame, poiché è emerso, osservano dalla Cassazione, che l’uomo si presentò a casa dell’anziana zia, ottenendo il consenso ad accedere all’interno dell’abitazione, per utilizzare il bagno, poi uscendone di lì a qualche minuto, dicendo di avere un appuntamento e quindi l’introduzione dell’uomo nell’abitazione avvenne non con l’intenzione di fare una visita di cortesia, ma, avendo astutamente carpito il consenso della anziana zia, fu chiaramente preordinata alla commissione del furto . Legittima, quindi, la condanna per furto in abitazione , alla luce del principio secondo cui integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili mediante l’introduzione nell’abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 novembre 2020 – 13 gennaio 2021, n. 1167 Presidente Palla – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Biella che aveva riconosciuto En. Bo. colpevole di furto in domicilio, essendosi impossessato di una tessera bancomat e del relativo pin sottratti dalla camera da letto di una anziana zia, presso la cui abitazione accedeva chiedendo di usufruire della camera da bagno. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato con il patrocinio del difensore che svolge un solo motivo con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 624 bis perché erroneamente i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente avesse avuto il consenso all'accesso in casa della persona offesa che anzi lo aveva invitato a pranzo, invito rifiutato dal giovane che, però, aveva chiesto di usufruire del bagno di casa. 3. Con requisitoria scritta pervenuta il 02/11/2020 il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato. 1. Preliminarmente deve darsi atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento, come da certificazione allegata. L'istanza, tuttavia, non può essere presa in considerazione dal Collegio, dal momento che la trattazione della causa è avvenuta ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, senza udienza pubblica. D'altro canto, laddove volesse darsi alla predetta istanza il significato di una richiesta di trattazione orale, essa risulterebbe tardiva, in quanto inoltrata oltre il termine ultimo, stabilito dal predetto decreto, del 7 novembre 2020. 2. Venendo al merito del ricorso, sostiene il ricorrente che l'introduzione nel luogo di privata dimora sarebbe avvenuto con il consenso della persona offesa, giacché quest'ultima lo aveva invitato a pranzo. Tuttavia, dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito si trae la prova di un preordinato disegno del ricorrente proteso ad un ingresso nell'abitazione della persona offesa finalizzato alla sottrazione di beni ivi presenti, cosicché l'introduzione diventa condizione necessaria per il compimento del reato, non già l'occasionale rinvenimento degli altrui beni, occorso successivamente all'ingresso nell'altrui domicilio, nel qual caso, invece, possono sussistere gli estremi costitutivi della fattispecie di furto aggravato dall'abuso di ospitalità, ex art. 624 e 61, comma primo, n. 11 cod. pen. Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260226 . Questa Corte ha già precisato - con argomenti che questo Collegio fa propri, - che integra il reato di furto in abitazione art. 624 bis c.p. , la condotta di colui che si impossessi -previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno Sez. 5 n. 13582 del 2/3/2010 . Capisaldi di detta pronuncia sono a la fattispecie incriminatrice dettata dall'art. 624 bis c.p. richiama indubbiamente la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall'art. 614 c.p., norma che riguarda anche comportamenti di introduzione nell'altrui dimora realizzati con inganno ovvero contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo b l'introduzione nell'abitazione altrui avviene con l'intenzione, preesistente alla mente dell'agente, di rubare, sicché l'introduzione si palesa condizione necessaria per il compimento del reato. Conformemente si sono pronunciate anche Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Rv. 261030 e Sez. 5 n. 16995 del 21/11/201 dep. 2020 Rv. 279110 . In sintesi, secondo la richiamata linea interpretativa, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. occorre un nesso teleologico tra l'ingresso nell'abitazione della p.o. e l'impossessamento da parte del colpevole della res sottratta, non potendo, al contrario, darsi rilievo a un collegamento puramente occasionale l'introduzione nell'abitazione privata deve essere valutata quale mezzo strumentale alla commissione del reato. 2.1. Tali connotazioni della condotta sono ben rinvenibili nella vicenda in scrutinio, in cui l'imputato si presentò a casa dell'anziana zia, ottenendo il consenso ad accedere all'interno dell'abitazione, per utilizzare il bagno, poi uscendone di li a qualche minuto, dicendo di avere un appuntamento. L'introduzione dell'imputato nell'abitazione avvenne, dunque, non con l'intenzione di fare una visita di cortesia, ma, avendo astutamente carpito il consenso della anziana zia, fu chiaramente preordinata alla commissione del furto. Donde la corretta contestazione del furto in abitazione, dovendo ribadirsi che integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.