Tempestiva la richiesta di riesame presentata entro 10 giorni presso la cancelleria del Tribunale

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.

L’indagato ricorre per cassazione avverso la decisione con cui il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame perché proposta tardivamente. Ebbene, con sentenza n. 668/21, la Corte di Cassazione chiarisce che in tema di misure cautelari reali , la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero . Risulta logico, poi, che il rispetto del termine di dieci giorni va verificato con riferimento al deposito dell’istanza presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’art. 582 c.p.p. . Ne discende, conclude la Corte, che la richiesta di riesame cautelare reale, presentata nel termine presso la cancelleria del Tribunale di Milano, dove si trovava il difensore della parte privata, deve ritenersi tempestiva.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 ottobre 2020 – 11 gennaio 2021, n. 668 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p. dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di R.M. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero emesso il 9 giugno 2020, mentre accoglieva la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero del 12 giugno 2020 avente ad oggetto la somma di 4.000 Euro. 2. Avverso l’indicata sentenza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b in relazione all’art. 342 c.p.p., comma 1 e art. 582 c.p.p., comma 2. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare ha dichiarato l’inammissibilità del riesame perché tardivamente proposto erroneamente individuando, come data di presentazione della richiesta, il 25 giugno 2020, giorno in cui essa è pervenuta al Tribunale procedente, mentre, ad avviso del ricorrente, dovrebbe considerarsi la data del 22 giugno 2020, quando l’istanza fu depositata presso l’ufficio impugnazione esterne del Tribunale di Milano. 3. Il ricorso è fondato. 4. Invero, il principio posto a fondamento della decisione impugnata è antitetico rispetto a quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero Sez. U, n. 47374 del 22/06/2017, dep. 13/10/2017, Ferraro, Rv. 270828 - 01 . Logico corollario del principio ora richiamato è che il rispetto del termine di dieci giorni va verificato con riferimento al deposito dell’istanza presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’art. 582 c.p.p 5. Alla luce del principio ora ricordato, ne segue che la richiesta di riesame cautelare reale, presentata nel termine presso la cancelleria del Tribunale di Milano, dove si trovava il difensore della parte privata, è tempestiva. 6. L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia, sezione riesame, per l’ulteriore corso. Motivazione semplificata.