Normativa emergenziale e processo penale: la relazione del Massimario

Il Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione numero 89 con cui analizza le disposizioni introdotte in materia penale dal decreto legge numero 149 del 9 novembre 2020, in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Massimario della Corte di Cassazione, con la Relazione numero 89, ha esaminato le disposizioni introdotte in materia penale dal d.l. numero 149/2020 con particolare riferimento al giudizio di appello, alla sospensione dei termini di prescrizione e durata delle misure cautelari. Sottolinea la Relazione come anche per il giudizio di appello il legislatore abbia privilegiato la continuità dell’attività giurisdizionale non essendo state previste ipotesi generali di differimento dei procedimenti, come invece è accaduto nella prima fase dell’emergenza epidemiologica con l’articolo 83 d.l. numero 18/2020. In coerenza con quanto previsto per il giudizio di primo grado e in Cassazione, si è privilegiata la scelta di ridurre le ipotesi di partecipazione delle parti, favorendo il ricorso alla trattazione scritta sulla base dello schema processuale introdotto dal d.l. numero 137/2020 per i giudizi in sede di legittimità. All’analisi della disciplina delle udienze nel giudizio di appello che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, d.l. numero 149/2020 si svolgono in camera di consiglio al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale oppure che l’imputato manifesti la volontà di comparire, segue una riflessione sui profili problematici relativi proprio alla rinnovazione dell’istruttoria. Sul punto, il Massimario precisa che «ove si sia proceduto con la trattazione scritta, la corte d’appello, nel disporre la rinnovazione dell’istruttoria, dovrà anche prevedere il mutamento del rito, tornando alle ordinarie forme di discussione orale». Vengono infine analizzati i temi della sospensione dei termini di prescrizione e della sospensione dei termini di durata delle misure cautelari.

CorteCassazoione_Rel.89_2020