Preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento

In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena, al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del P.M. siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e P.M., non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 34530/20 depositata il 3 dicembre. La costituzione di parte civile nel processo definito con sentenza di patteggiamento. Sulla costituzione di parte civile nel processo penale a fronte di una richiesta di patteggiamento, il codice di rito fornisce una regola all’art. 444, comma 2, secondo cui se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda, ma l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. La ratio della norma consiste nell’evitare che la parte civile subisca ingiustamente il costo dell’azione nel processo penale definito con una sentenza di patteggiamento, dinanzi ad una scelta rimessa ad altri soggetti processuali quali P.M. ed imputato. È evidente, dunque, come la tutela approntata alla parte civile presuppone la mancata conoscenza da parte di quest’ultima dell’accordo sul patteggiamento intercorrente tra imputato e Pubblico Ministero. Tale affermazione risulta dirimente per la risoluzione della questione posta al vaglio della Suprema Corte il ricorrente lamentava difatti che la costituzione di parte civile, avvenuta in udienza preliminare, fosse intervenuta a seguito della formalizzazione dell’accordo di patteggiamento tra P.M. ed imputato. Il principio di preclusione della costituzione di parte civile. La Corte ricorda che, in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione sia avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena. Letto a contrario, si tratta di un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento già formulata, con conseguente illegittimità dell’eventuale condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. La predetta regola è condivisa da un orientamento stabile della Suprema Corte, pronunciato in un caso in cui la costituzione di parte civile era avvenuta in un’udienza fissata per la valutazione della richiesta di patteggiamento. I Giudici di legittimità, tuttavia, ritengono di poter estendere il principio di preclusione anche nel caso di udienze non geneticamente” destinate al rito del patteggiamento. Difatti, qualora la richiesta di patteggiamento e il consenso del P.M. siano stati portati a conoscenza del giudice e del danneggiato, quest’ultimo è nella condizione di comprendere che l’attività processuale che svolge costituendosi parte civile in udienza non potrà trovare alcuno sbocco con la condanna dell’imputato. Viceversa, qualora il danneggiato non sia formalmente a conoscenza dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblica accusa è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili e futuri esiti risarcitori, sicché egli deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l’attività processuale svolta. Il caso di specie il rigetto del ricorso. Appare allora l’unico esito possibile il rigetto del ricorso nel caso concreto. Nella specie, difatti, risulta dagli atti che la missiva con cui il P.M. trasmetteva al GUP la richiesta di applicazione della pena sia giunta all’ufficio del giudicante prima della data fissata per l’udienza preliminare in cui vi è stata costituzione di parte civile tuttavia, non emerge se tale richiesta sia giunta effettivamente all’attenzione del giudice e della parte civile prima della celebrazione dell’udienza stessa. Anzi, il verbale di udienza depone in senso contrario, dal momento che l’opposizione della difesa non è stata riferita alla superficialità della costituzione di parte civile in vista del patteggiamento ma ad altro aspetto. Non essendovi alcun cenno dell’accordo sul patteggiamento, la parte civile non poteva conoscere tale scelta processuale, sicché ha legittimamente attivato la sua costituzione in giudizio e, altrettanto legittimamente, il GUP ha condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre – 3 dicembre 2020, n. 34530 Presidente Palla – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Pordenone del 7 ottobre 2019 con cui è stata applicata a G.F. -per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla società Euro Recycle, dichiarata fallita da quel medesimo Tribunale il 7 ottobre 2019 - la pena di due anni di reclusione, bilanciando in prevalenza le circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, altresì condannando l’imputato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, curatela della Euro Recycle s.r.l 2. Contro tale sentenza l’imputato propone ricorso tramite il difensore di fiducia, con due motivi. 2.1. Il primo argomento ritiene la sentenza viziata da violazione di legge in relazione all’art. 444 c.p.p., comma 2, quanto alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, poiché la costituzione di parte civile sarebbe avvenuta all’udienza del 3.6.2019, e cioè successivamente alla formalizzazione dell’accordo ex art. 444 c.p.p. intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero il 13 giugno 2019, quindi in data antecedente alla costituzione di parte civile, formalizzata il 17 giugno 2019. Ciò nonostante, il Giudice aveva liquidato le spese a quest’ultima. 2.2. Il secondo motivo denuncia che la sentenza avrebbe, altresì, violato l’art. 18 c.p.p., perché il GUP ha omesso di specificare le ragioni per cui la posizione del ricorrente è stata separata da quella degli altri due imputati, A.J. e C.L. , così determinandosi la condanna alla rifusione delle spese di parte civile per ciascuna delle sentenze, triplicandosi in tal modo la liquidazione, laddove invece avrebbe dovuto corrispondersi un onorario unico, trattandosi di un unico cliente assistito nei confronti di più parti, onorario che avrebbe dovuto essere aumentato solo del 20% per ciascuna parte oltre la prima, in presenza - naturalmente - delle condizioni di legge. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Dr. Pietro Molino, ha chiesto con requisitoria scritta l’inammissibilità del ricorso citando la pronuncia di questa Sezione n. 48342 del 28/6/2018, G., Rv. 274141, secondo cui, in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La vicenda è stata oggetto già di esame da parte di questa Corte di legittimità nella pronuncia Sez. 5, n. 17272 del 6/3/2020, Amico, Rv. 279115, che ha riguardato uno dei coimputati del processo che coinvolge l’attuale ricorrente ed ha visto la proposizione di identiche questioni di fatto ed interpretative dinanzi al diverso Collegio di questa stessa Sezione Quinta Penale. Il Collegio condivide le conclusioni e l’analisi dei punti di verifica in sede di legittimità della sentenza impugnata già formulate dalla pronuncia richiamata n. 17272 del 2020. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Anzitutto occorre chiarire in diritto il tema proposto dal ricorrente. La sentenza Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141 ha affermato che, in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena, in una fattispecie in cui la Corte ha verificato come, malgrado le istanze di applicazione pena fossero state presentate in una prima udienza poi rinviata preliminarmente, non si poteva però ritenere che il giudizio era ormai ristretto alla sola decisione dell’accoglibilità della richiesta di patteggiamento. La pronuncia suddetta parte dall’affermazione generale di uno stabile orientamento di questa Corte regolatrice, promanante dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui sussiste un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell’eventuale condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356, che ha deciso di un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 c.p.p. . Nella medesima pronuncia del massimo Collegio nomofilattico, la valenza del principio di preclusione è stata estesa anche a situazioni processuali diverse, come l’udienza fissata per l’applicazione di pena richiesta con l’opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato e tale estensione è stata giustificata dalle Sezioni Unite con la ricorrenza, in tutti i casi indicati, della medesima ratio, poiché la persona danneggiata dal reato - in tali ipotesi - si costituisce essendo già a conoscenza del fatto che l’oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all’obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell’imputato al risarcimento del danno. Le Sezioni Unite, infatti, chiariscono che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell’art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile . La pronuncia di questa Sezione n. 17272 del 2020 desume dal principio suddetto e dalle argomentazioni della giurisprudenza richiamata una possibile sua trasposizione nel caso di udienza non geneticamente destinata al rito ex art. 444 c.p.p. come l’udienza preliminare al centro dell’esame sia della questione sottoposta oggi al Collegio che della fattispecie gemella risolta in quella decisione - qualora la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano portati all’attenzione del Giudice e del danneggiato, il quale, quindi, sia posto in condizione di comprendere che l’attività processuale che svolge costituendosi parte civile in udienza potrà non trovare alcuno sbocco con la condanna dell’imputato facendo salvo, ovviamente, il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice . Viceversa, qualora il danneggiato non sia messo formalmente a conoscenza dell’intervenuto accordo tra l’imputato e il pubblico ministero è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, sicché egli, in tal caso, può e deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l’attività processuale svolta. 3.2. Orbene, seguendo lo stesso percorso tracciato dalla sentenza n. 17272 del 2020, occorre chiarire che il procedimento a carico del ricorrente ha visto la fissazione dell’udienza preliminare per il 17 giugno 2019, nella quale vi è stata costituzione di parte civile, che ha trovato l’opposizione della difesa degli imputati il procedimento riguardava inizialmente tre coimputati oltre al ricorrente, anche C.L. e A.J. solo per il motivo che risulta dal verbale di udienza, vale a dire non comprendendosi il soggetto a favore del quale essa è proposta , ma non perché il procedimento era destinato a concludersi con il patteggiamento, al quale non vi è accenno alcuno nel verbale. L’udienza è stata, poi, rinviata al 7 ottobre 2019, su richiesta del difensore degli imputati, al fine di comprovare il risarcimento del danno a favore della curatela. Risulta, altresì, in atti, una missiva del Procuratore della Repubblica datata 13 giugno 2019, con cui trasmetteva al Giudice dell’udienza preliminare la richiesta di patteggiamento dei tre imputati con il relativo consenso. Non si comprende, neppure dal ricorso, se la richiesta di patteggiamento sia giunta effettivamente all’attenzione del Giudice e della parte civile e non semplicemente presso l’ufficio giudicante prima della celebrazione dell’udienza preliminare del 17 giugno anzi, il verbale dell’udienza preliminare depone per il contrario, dal momento che nè il Giudice ne ha dato atto, nè le parti hanno accennato alla richiesta di patteggiamento. Neppure si è fatta questione della superfluità della costituzione di parte civile in vista del patteggiamento, giacché l’opposizione della difesa dei prevenuti rispetto alla predetta costituzione ha riguardato - come sopra precisato - altri aspetti. Alla luce di tale ricostruzione dei passaggi processuali della vicenda, il primo motivo di ricorso si rivela privo di fondamento. La situazione che emerge dall’analisi compiuta e l’assenza di precisazioni o allegazioni diverse da parte della ricorrente che, anzi, nell’intestazione del motivo - così come nel caso del ricorso del coimputato A. - fa riferimento ad una costituzione di parte civile del 3 giugno 2019, che non risulta nel fascicolo , lasciano ritenere del tutto legittima la costituzione anzidetta e, di conseguenza, altrettanto legittima la condanna al pagamento delle spese affrontate per detta costituzione. Nel caso di specie, infatti, come osservato dalla citata sentenza n. 17272 del 2020, al di là dell’istanza di patteggiamento e del consenso del pubblico ministero, che sembrano essere giunti presso l’ufficio del Giudice dell’udienza preliminare qualche giorno prima o il giorno stesso dell’udienza, di tale accordo non vi è accenno alcuno a verbale, nè da parte del Giudice dell’udienza preliminare, nè della difesa dell’imputato che ha contrastato la costituzione di parte civile sulla base di argomentazioni diverse, omettendo qualsiasi riferimento all’opzione definitoria ex art. 444 c.p.p Deve, pertanto, concludersi, anche nel caso sottoposto al Collegio, che la parte civile non sia stata posta in condizione di conoscere le scelte processuali dell’imputato e del pubblico ministero, di talché ha legittimamente attivato la sua costituzione in giudizio e, altrettanto legittimamente, il Giudice dell’udienza preliminare, dopo aver preso atto della richiesta di patteggiamento ed averla avallata, ha condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute siccome costituitasi parte civile in un momento in cui non vi erano motivi per escludere che lo sbocco del procedimento potesse essere, in prospettiva, la condanna degli imputati. La fattispecie, dunque, in coerenza con quanto deciso nella fattispecie risolta anche dalla sentenza n. 48342 del 2018, si inscrive nell’orbita dei casi nei quali la costituzione di parte civile è legittimamente avvenuta in un momento processuale precedente a quello in cui è stata ostesa la volontà di definire il giudizio con applicazione della pena per un’ipotesi concreta differente, cfr. Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267896, in cui la documentazione dell’accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 c.p.p. era in atti da mesi . 3.3. Deve, pertanto, essere ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena nella specie, udienza preliminare , al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese in tal senso, la massimazione della sentenza Sez. 5, n. 17272 del 6/3/2020, Amico, Rv. 279115 . 2. Il motivo di ricorso concernente la separazione delle posizioni degli imputati è inammissibile. Infatti, si tratta di censura che attiene alla scelta del giudice ex art. 18 c.p.p., non censurabile poiché di natura ordinatoria e non impugnabile per il principio di tassatività delle impugnazioni Sez. 2, n. 57761 del 31/10/2018, Gemma, Rv. 274722 Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 . 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.