Le attenuanti generiche richiedono un’adeguata motivazione

In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta. È infatti necessario che il giudice dia apposita motivazione dalla quale emergano gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33867/20, depositata il 1° dicembre, annullando la sentenza con cui il Tribunale di Cremona ha condannato un imputato per il reato di furto in abitazione , aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., condannandolo alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione ed euro 600 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata ed alla ritenuta aggravante. Il P.G. ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 62- bis c.p. per la carenza ed illogicità della motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto riconosciuta dalla medesima motivazione. Il ricorso risulta fondato in quanto la motivazione è effettivamente inconferente. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata su una motivazione che sia conto delle ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio. Non è dunque sufficiente il generico riferimento alla necessità di adeguare la pena all’entità del fatto. Da qui, l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata. Il Collegio aggiunge una precisazione circa l’individuazione del giudice di rinvio . Posto che, in seguito alle limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 11/2018, il PM può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e il P.G., dal canto suo, è titolato all’appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento e che nel caso di specie non vengono in rilievo tali ipotesi, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 569, comma 4, c.p.p. che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum. In conclusione, il giudice di rinvio viene individuato nel Tribunale di Cremona.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 ottobre – 1 dicembre 2020, n. 33867 Presidente Izzo – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Procura generale della Corte di appello di Brescia, con atto del 12.11.2018, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cremona con cui R.M. è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5, con condanna alla pena di anni uno mesi nove di reclusione ed Euro 600 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata ed alla ritenuta aggravante. L’esponente deduce violazione dell’art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità delle argomentazioni contenute in sentenza, per avere il Tribunale fondato la concessione delle attenuanti generiche sulla necessità di adeguare la pena all’effettiva gravità dei fatti , trascurando di considerare come la concessione del beneficio necessiti di apposita motivazione dalla quale emergano gli elementi ritenuti atti a mitigare il trattamento sanzionatorio. Ha poi evidenziato l’intima contraddizione presente in motivazione, poiché l’argomentazione posta a base della concessione del beneficio stride con la ritenuta particolare gravità del fatto sostenuta sempre in motivazione e con la pluralità dei precedenti annoverati dall’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La motivazione posta a base della concessione delle attenuanti generiche non è conferente. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che tale beneficio deve essere ancorato ad una motivazione che dia conto, in positivo, delle ragioni poste a fondamento della scelta di mitigare il trattamento sanzionatorio, il che nel presente caso non è avvenuto, non potendosi considerare soddisfacente il generico riferimento alla necessità di adeguare la pena alla entità del fatto cfr. ex multis Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315 - 01 In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio . Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche. 3. In ordine alla individuazione del giudice di rinvio si osserva in seguito alle limitazioni introdotte dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, il Pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato art. 593 c.p.p. il Procuratore Generale, dal canto suo, è titolato all’appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento art. 593-bis c.p.p., comma 2 . Poiché nel caso in esame non vengono in rilievo tali ultime ipotesi, non si applica l’art. 569 c.p.p., comma 4, che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum cfr. sul punto Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Rv. 279075 - 01 Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d’appello che, ai sensi dell’art. 593-bis c.p.p., comma 2, non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l’ipotesi di ricorso immediato per cassazione cd. per saltum essendo l’impugnazione l’unico rimedio soggettivamente esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569 c.p.p., comma 4, ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado censurando l’illegalità della pena irrogata . Pertanto, il giudice di rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Cremona. Ai sensi l’art. 624 c.p.p., si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona. visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.