Il delitto di maltrattamenti si configura anche in presenza di un rapporto familiare di mero fatto

L’art. 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma anche in presenza di un rapporto familiare di mero fatto, il quale, in assenza di una stabile convivenza tra le parti, può desumersi dall’avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza .

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 34086/20, depositata il 1° dicembre. Il Tribunale di Bari riformava l’ordinanza con cui il GIP aveva imposto all’indagato il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché il divieto di comunicare con la stessa in relazione al reato di cui all’art. 572 c.p Contro tale pronuncia, il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l’erronea applicazione dell’art. 572 citato, considerando l’ assenza di uno stabile rapporto di convivenza con la persona offesa. La Corte di Cassazione dichiara il motivo di ricorso fondato , in quanto nel caso di specie non possono ravvisarsi le condizioni di un’assistenza materiale e morale reciproca tra l’indagato e la persona offesa. In tal senso, gli Ermellini rammentano che il reato di maltrattamenti presuppone un rapporto stabile di affidamento e solidarietà tra le parti tale per cui le aggressioni compiute dall’agente possono ledere la dignità della vittima, rompendo quel rapporto che dovrebbe ispirarsi alla fiducia e alla condivisione. Ciò posto, il reato ex art. 572 c.p. si configura anche all’interno di nuclei familiari non fondati sul matrimonio, applicandosi a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale . Una tale relazione può certamente essere riscontrata tra persone legate da un rapporto di mero fatto , il quale presenti somiglianze e analogie con quella propria delle relazioni coniugali per via dell’intimità e delle consuetudini di vita correnti tra le parti ed anche nel caso di persone legate da relazione sentimentale che comporti una frequentazione assidua dell’abitazione, quando comporti un rapporto abituale da cui sorgano sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale . Nel caso concreto, la Corte osserva che il Tribunale aveva attribuito rilevanza alla stabilità della relazione intercorrente tra l’indagato e la persona offesa, il quale poteva desumersi dal fatto che il primo avesse preso in locazione un appartamento per gli incontri con la seconda. Tuttavia, rilevano gli Ermellini, l’imputato non aveva mai coabitato né convissuto con la stessa, limitandosi a intrattenere con lei una relazione clandestina per cui l’appartamento serviva unicamente per incontrarsi, senza che da ciò potesse emergere un progetto di vita fondato su reciproca solidarietà ed assistenza. Proprio per tale ragione, gli Ermellini non riscontrano in tal caso i presupposti del reato di maltrattamenti, dunque annullano senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 ottobre – 1 dicembre 2020, n. 34086 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20/05/2020, il Tribunale di Bari, riformando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha imposto ad G.A. il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa M.L. a una distanza inferiore ai 300 metri e il divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo in relazione ai reati ex art. 572 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e artt. 56 e 610 c.p. art. e 81 c.p., comma 2, artt. 582 e 585 c.p. descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di G. si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo a erronea applicazione dell’art. 572 c.p. in assenza di uno stabile rapporto di convivenza con la persona offesa, con la quale G. aveva una relazione sentimentale durevole ma circoscritta alla consumazione di rapporti sessuali e alla quale aveva soltanto fornito un alloggio ove incontrarla con riservatezza ma senza instaurare una coabitazione neanche occasionale e in un contesto di rapporto in cui G. è sposato e la stessa M. intratteneva una relazione con un altro uomo b travisamento della prova nel desumere dai dati acquisti la sussistenza di una assistenza materiale e morale reciproca fra il G. e la M. e nel ritenere provate le percosse del omissis in assenza di certificati medici, quelle connesse alla aggressione del omissis fondandosi solo su dati riferiti dalla paziente mentre la diagnosi indica solo patologia traumatica arti e altre del omissis sulla base delle mere dichiarazioni di L.C. prive di riscontri, trascurando che la madre della vittima ha affermato di non avere mai osservato lividi sul corpo della figlia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato nella parte compresa nel secondo motivo in cui vi deduce un generale travisamento della prova concernente le percosse e le lesioni patite dalla M. , ma sviluppando argomentazioni che si risolvono nella contestazione di alcune parti dell’insieme degli elementi indizianti senza mostrare manifeste illogicità nel ragionamento dei Tribunale. Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa - alle quali non si applicano le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, - hanno valore probatorio, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto ex multis Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730 . Nel caso in esame, la Corte di appello ha puntualmente rilevato che le dettagliate dichiarazioni della M. compendiate nel provvedimento impugnato hanno riscontro in quanto riferito dalla Polizia giudiziaria in occasione dell’intervento relativo all’episodio del omissis pp.1 e 6 nelle dichiarazioni della madre della M. , che, a differenza di quel che si afferma nel ricorso, ha ricordato di avere visto un grosso ematoma su volto della figlia nella certificazione del pronto soccorso nel omissis sono refertati segni di recenti percosse e di ematomi alle gambe, alle braccia, alla testa quando come ricordato dallo stesso indagato la M. , dipendente di G. , fu spostata dal negozio da lui gestito a quello del fratello dell’uomo nelle dichiarazioni del L. amico della M. che ha riferito i diversi episodi a lui narrati dalla donna e dello spostamento a altro negozio per evitare contatti con G. nei referti medici pp. 3-4 attestanti in varie occasioni stati d’ansia e nel ematomi e traumi. 2. Invece, il ricorso è fondato nella parte in cui contesta che i dati valutati nel provvedimento impugnato consentano di configurare le condizioni di una assistenza materiale e morale reciproca fra il G. e la M. . Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione tra agente e vittima che comporti un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie - sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo - ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione. Posto questo, per la configurabilità del reato ex art. 572 c.p., basta un regime di vita improntato a rapporti di solidarietà e a strette relazioni, dovute a diversi motivi Sez. 3, n. 8953 del 03/07/1997, Miriani, Rv. 208444 come nel caso di una relazione sentimentale in cui vi sia stata un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, B. Rv. 248312 . In altri termini, l’art. 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale come avviene tra persone legate soltanto da un mero rapporto di fatto, che, per le intime relazioni e consuetudini di vita correnti tra le stesse, presenti somiglianza e analogia con quello proprio delle relazioni coniugali Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607 Sez. 6, n. 1587 del 18/12/1970, dep. 1971, Imbesi, Rv. 116810 Sez. 2, n. 320 del 01/03/1966, Palumbo, Rv. 101563 , o anche nel caso di persone legate da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione dell’abitazione, se si tratta di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, Rv. 261472 Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, Rv. 248312 . Il delitto di maltrattamenti è configurabile pure se con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile - in assenza di una stabile convivenza - dall’avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628 come nel caso di una situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione, che, pur in assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, abbia - non essendo stata la filiazione un esito solo occasionale dei rapporti sessuali ma avendo, almeno nella fase iniziale del rapporto, prodotto una significativa relazione di carattere affettivo - ingenerato l’aspettativa di un rapporto di solidarietà personale autonomo rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697 . Nel caso in esame, il Tribunale ha attribuito rilevanza alla stabilità della relazione fra l’indagato e la persona offesa desumibile dal fatto che G. prese in locazione un appartamento per gli incontri con la M. . Tuttavia, l’imputato - che non ha interrotto l’ordinaria convivenza con sua moglie e con la prole - non ha mai coabitato e tantomeno convissuto con la persona offesa. Invece, ha avuto con lei una relazione clandestina - che è durata dall’ omissis all’ omissis - per la quale l’appartamento era unicamente la base per gli incontri fra i due, senza che, comunque, sia emerso un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S, Re. 278358 Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 255628 Sez. 6, n. 23830 del 7/05/2013, Rv. 256607 o anche soltanto l’aspettativa dell’evolversi in questa direzione del rapporto instauratosi. 3. Con l’esclusione del reato di maltrattamenti vengono meno i presupposti per riconoscere le circostanze aggravanti indicate nell’art. 585 c.p Da quanto precede deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 29/04/2020 e, per l’effetto, la cessazione della misura cautelare imposta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 29/04/2020 e per l’effetto dichiara cessata la misura cautelare imposta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.