Il decorso del termine per impugnare della sentenza il cui deposito è stato prorogato

Qualora sia intervenuto un provvedimento presidenziale di proroga del termine per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p., se esso è stato notificato alle parti del processo, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prorogato, e non dall’avviso di deposito della sentenza, stante la sua rilevanza processuale e la sua correlazione sistematica con l’art. 548 c.p.p

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33581/20, depositata il 27 novembre. Il Tribunale di Rieti rigettava la richiesta avanzata dall’imputato circa la restituzione nel termine per l’appello della sentenza, nonostante non fosse stato dato avviso del deposito della stessa, il quale era avvenuto oltre il termine di 90 giorni indicato al momento della pronuncia per la redazione della motivazione ma entro quello ulteriore di 90 giorni previsto in caso di proroga dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p Il difensore dell’imputato impugna l’ordinanza dinanzi alla Suprema Corte, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che al suo cliente non fosse stato notificato l’avviso di deposito della pronuncia, nonché il mancato rispetto del termine per il deposito della motivazione , elemento che costituirebbe in ogni caso una mancato rispetto del termine, anche qualora vi sia stato un provvedimento di proroga, in quanto quest’ultimo non sarebbe alternativo e/o derogatorio rispetto alle disposizioni oggetto del comma 2 dell’art. 548 c.p.p La Corte di Cassazione non accoglie il ricorso, sottolineando che la giurisprudenza prevalente afferma che in caso di proroga presidenziale del termine per il deposito della sentenza, se il provvedimento di proroga è notificato alle parti, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prorogato e non già dall’avviso di deposito della sentenza, avvenuto oltre il termine indicato in sentenza ma entro quello prorogato . In tal senso, gli Ermellini osservano che la disciplina della proroga dei termini suddetti assume rilevanza processuale , considerato che è finalizzata ad integrare la disposizione del codice relativa ai tempi di stesura della motivazione con riferimento ad ipotesi particolari che presuppongono una richiesta ed un provvedimento motivati. Inoltre, il fatto che detta proroga debba essere comunicata al CSM ne conferma la natura processuale, qualificandosi come un dovere generale di osservanza delle norme processuali la cui violazione può essere rilevante dal punto di vista professionale e disciplinare. Da ciò deriva la correlazione sistematica tra le due disposizioni, evidenziando che il contesto procedurale in cui esse si inseriscono è lo stesso. Ciò posto, la Corte rileva un altro dato essenziale, ovvero che, affinché possa esservi un’incidenza diretta sul termine di impugnazione, è necessario che il provvedimento presidenziale di proroga sia notificato o comunicato alle parti che avevano già ricevuto la prima informazione relativa al deposito della sentenza, altrimenti non potrebbe essere mantenuto il meccanismo automatico di decorrenza dei relativi termini per impugnare. Ora, nel caso di specie non è controverso che l’imputato non ricevette notifica dell’avvenuto deposito della sentenza, ma è chiaro che ricevette quella del provvedimento presidenziale di proroga e ciò rende infondato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 ottobre – 27 novembre 2020, n. 33581 Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Rieti ha rigettato la richiesta di B.A. di restituzione nel termine per l’appello della sentenza emessa il 17 aprile 2018, e divenuta irrevocabile il 3 dicembre successivo nonostante non sia stato dato avviso del deposito della sentenza, avvenuto il 15 ottobre e quindi oltre il termine di novanta giorni indicato al momento della pronuncia per la redazione della motivazione, e però entro quello, di ulteriori novanta giorni, stabilito in proroga dal provvedimento del Presidente del Tribunale ex art. 154 disp. att. c.p.p., e in scadenza proprio il giorno 15 ottobre. Se non è dubbio che non sia stato dato avviso di deposito della sentenza, è pur vero che fu notificato il provvedimento presidenziale di proroga del termine per il deposito della sentenza, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tiene luogo dell’avviso di deposito della motivazione. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di B.A. , che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha errato nell’affermare che la notifica fatta il 17 ottobre 2018, relativa all’avviso di deposito tardivo della sentenza, riguardò la posizione processuale di B.A. , perché essa invero ebbe ad oggetto la posizione processuale del coimputato B.A. e fu operata in favore del difensore di quest’ultimo e non di B.A. . Al ricorrente non fu notificato l’avviso di deposito e il mancato rispetto del termine per il deposito della motivazione, sì come fissato nella sentenza, comporta sempre e in ogni caso un mancato rispetto del termine, anche nell’ipotesi in cui vi sia un provvedimento del Presidente del Tribunale che conceda una proroga. Il decreto di proroga non si pone in alcun modo in misura alternativa e/o derogatoria alle disposizioni dell’art. 548 c.p.p., comma 2. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza assolutamente prevalente afferma che in caso di proroga presidenziale del termine per il deposito della sentenza, se il provvedimento di proroga è notificato alle parti, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prorogato e non già dall’avviso di deposito della sentenza, avvenuto oltre il termine indicato in sentenza ma entro quello prorogato. Si è, in specie, stabilito che, nel caso i cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3, siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4-bis i termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo - Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, P.G. in proc. Ambrosino e altri, Rv. 258963 - e si è precisato che detta regola vale per il caso in cui il provvedimento di proroga sia stato comunicato e notificato alle parti del processo , perché in caso contrario il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell’avviso di deposito della sentenza - Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti e altri, Rv. 270697 v., in conformità, Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, Pg c/ Albanese, Rv. 274966 -. 3. Queste posizioni interpretative hanno superato un ormai datato arresto di segno contrario, che valorizzava la formula letterale dell’art. 585 c.p.p., ove si stabilisce che il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice . In detto articolo non si fa menzione della proroga per provvedimento presidenziale, che non è riconducibile alle due categorie ivi menzionate, del termine fissato dalla legge e di quello determinato dal giudice, perché il presidente del Tribunale o della Corte di appello non è un giudice. 3.1. Il lontano precedente aveva concluso che la proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4-bis non comporta il prolungamento del periodo fissato per il deposito della sentenza, sicché il dies a quo dei termini di impugnazione coincide non già con la scadenza del termine stabilito per il deposito aumentato del periodo prorogato, ma con il giorno di notificazione alle parti dell’avviso di deposito - Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005, dep. 2006, P.G. in proc. Cangiano ed altri, Rv. 233325 -. Aveva valorizzato il dato della collocazione sistematica della disposizione sulla proroga presidenziale per trarre la conclusione dell’estraneità alla disciplina dei termini di impugnazione, ulteriormente rafforzata dalla considerazione della ratio della previsione, esclusivamente rivolta a concedere al giudice estensore un più adeguato termine di redazione della motivazione al riparo da conseguenze di carattere disciplinare. In tale direzione aveva osservato che tale natura della disposizione trovava conferma nella previsione della formalità di comunicazione al Csm del provvedimento di proroga, non spiegabile nella diversa ottica di una modificazione del termine per impugnare. 3.2. L’impostazione è stata oggetto di riflessione critica ad opera della successiva giurisprudenza - in specie di quella formatasi in tema di rapporto tra il decreto di proroga e la durata della sospensione dei termini di custodia cautelare -, che ha invece valorizzato il collegamento sistematico della disposizione di attuazione con le norme codicistiche, facendo leva sulla rubrica, intitolata alla redazione non immediata dei motivi della sentenza, sulla falsariga di quella dell’art. 544 c.p.p., e sull’articolazione dei singoli commi, aventi ad oggetto la regolazione delle modalità di individuazione del soggetto con il compito di redigere la motivazione, il procedimento di elaborazione e approvazione della stessa, la formazione e la sottoscrizione dell’originale. La disciplina della proroga dei termini di deposito della sentenza assume così una indubbia valenza processuale, dal momento che è finalizzata ad integrare la previsione codicistica in merito ai tempi di stesura della motivazione in riguardo ad ipotesi peculiari che presuppongono una richiesta e un provvedimento motivati. Il fatto poi che sia prevista la comunicazione al Csm non ne svilisce la natura processuale ne è anzi conferma, iscrivendosi nel generale dovere, anche deontologico, di osservanza delle disposizioni processuali, la cui violazione ben può assumere rilevanza sul piano delle valutazioni di professionalità del magistrato e su quello disciplinare. Da qui la conclusione che la disposizione di attuazione sia sistematicamente correlata a quella codicistica circa il deposito della sentenza, di cui è necessario completamento, con l’ulteriore conseguenza che il rinvio operato dall’art. 304, comma 1, lett. c all’art. 544 c.p.p., comma 3, comprende anche il periodo eventualmente prorogato per provvedimento presidenziale - Sez. 1, n. 43813 del 08/10/2008, Casula, Rv. 241557 v., poi, Sez. 5, n. 20822 del 31/03/2009, Federico, Rv. 243943 Sez. 6, n. 22811 del 25/05/2011, Giuliano e altri, Rv. 250107 -. 4. In forza dell’affermato collegamento sistematico della disposizione di attuazione sulla proroga dei termini di deposito della sentenza con quella codicistica avente il medesimo oggetto si è nel tempo consolidata la giurisprudenza prima richiamata sul tema di diretto interesse, che ha evidenziato come sia il medesimo il contesto procedurale dei due aspetti relativi alla proroga dei termini per la redazione della motivazione della sentenza e alla proroga della sospensione dei termini della custodia cautelare durante il decorso dei termini per la redazione della motivazione. Essenziale, affinché possa esservi diretta incidenza sul termine di impugnazione, è che il provvedimento presidenziale di proroga sia comunicato/notificato alle parti del processo che già avevano ricevuto la prima informazione circa il deposito della sentenza, contenuto nel dispositivo della deliberazione. Non potrebbe altrimenti essere mantenuto, per ovvie ragioni di garanzia, il meccanismo automatico di decorrenza dei corrispondenti termini per l’impugnazione. 5. Il ricorrente ricevette notifica non già dell’avviso di deposito della sentenza, circostanza questa non controversa, ma del provvedimento presidenziale di proroga, e tale dato, chiaramente indicato dall’ordinanza impugnata, rende infondato il ricorso per le ragioni esposte. 5.1. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.