



misure di prevenzione | 26 Novembre 2020
La Cassazione ribadisce i confini di applicazione della revocazione in tema di prevenzione reale
di Claudio Bossi - Avvocato penalista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.
In tema di prevenzione reale, il proposto ed il terzo che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 28 d.lgs 159/2011, essendo invece loro preclusa l’instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., sia pur di ottenere la revoca soltanto parziale della confisca stessa; l’incidente di esecuzione è un rimedio generale del quale può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 33146/20; depositata il 25 novembre)








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