Reato continuato e revoca della sospensione condizionale della pena

Non può procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse quando i reati oggetto di separate sentenze passate in giudicato siano stati unificati in un unico reato continuato, essendo stata la pena complessiva da ritenersi unica sospesa.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32701/20, depositata il 23 novembre. Il Tribunale di Cagliari, nelle vesti di Giudice dell’esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi all’odierna ricorrente con due pronunce, una divenuta irrevocabile nel 2018 e l’altra nell’anno successivo. La revoca del beneficio si giustificava, per la prima sentenza, per via della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, c.p., mentre per la seconda decisione a causa della violazione dell’art. 164, comma 4, c.p La ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, evidenziando che con la seconda sentenza 2019 era stata riconosciuta la continuazione tra il reato contestato nella medesima e quello addebitatole con la decisione dell’anno precedente, dunque, costituendo i crimini un unico fatto di reato, ella aveva usufruito formalmente del beneficio una sola volta. I Giudici di legittimità dichiarano fondato il ricorso, rilevando che la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche a chi sia stato dichiarato colpevole con sentenze separate per un unico reato continuato, considerando che la pluralità delle condanne è assimilabile ad un’unica condanna. A tal proposito, prosegue la Corte, è consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, l’applicazione del beneficio sull’intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa . Ciò posto, nel caso in oggetto non poteva procedersi alla revoca dei benefici concessi, poiché i reati erano stati unificati in un unico reato continuato e la pena complessiva, da ritenersi dunque unica, era stata sospesa. Per questo motivo, la Suprema Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 ottobre – 23 novembre 2020, n. 32701 Presidente Sandrini – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a F.M. con la sentenza ex art. 444 c.p.p., del G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 30/01/2018, irrevocabile il 22/02/2018, con cui era applicata la pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 100,00 di multa, e con la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica del 5/04/2019, irrevocabile il 23/05/2019, con cui era applicata la pena di sei mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Il Tribunale a quo, nell’accogliere la richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, dà atto che - con riguardo alla prima sentenza la revoca del beneficio si giustifica sussistendo i presupposti di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 1 e in particolare risultando dagli atti che la F. nel termine di cinque anni dall’irrevocabilità di detto provvedimento ha commesso un altro delitto per il quale le è stata applicata una pena detentiva, come da seconda sentenza il reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, della prima sentenza risulta commesso il 21 agosto 2014 in Selargius, mentre quello della stessa specie di cui alla seconda sentenza risulta commesso il omissis in Cagliari - con riguardo a quest’ultima sentenza la revoca del beneficio si giustifica perché concesso in violazione dell’art. 164 cod. spen., comma 4, trattandosi di terza sospensione condizionale della pena, risultando essere stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena anche con un’ulteriore sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Cagliari in composizione monocratica in data 13/01/2017, divenuta irrevocabile il successivo 2/03/2017, in relazione alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 80,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, commesso dal omissis . 2. Avverso detta ordinanza la F. , tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva la difesa che con la sentenza del 5/04/2019, irrevocabile il 23/05/2019, è stata riconosciuta la continuazione tra il reato di cui a detta sentenza e le fattispecie di cui alla sentenza del 30/01/2018, irrevocabile il 22/02/2018, che già aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui alla stessa e quello di cui alla sentenza del 13/01/2017, irrevocabile il 2/03/2017, e rideterminata la pena finale complessiva in quella condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Ci si duole, quindi, che il Giudice dell’esecuzione abbia omesso di considerare che i tre fatti di reato sono stati considerati nel giudizio di cognizione uniti dal vincolo della continuazione e quindi unico fatto di reato, con la conseguenza che in relazione agli stessi la condannata ha formalmente usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena un’unica volta. Si osserva, infine, che a ritenere diversamente si determinerebbe un irragionevole ed ingiusto trattamento sanzionatorio rispetto all’ipotesi in cui la Procura della Repubblica avesse instaurato un unico procedimento poi definito mediante applicazione della pena per tutti i fatti in continuazione con pena sospesa. Il difensore, considerato alla luce di quanto esposto che erronea e illegittima è stata la revoca delle sospensioni condizionali delle pene disposta, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La sospensione condizionale della pena può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000 - dep. 10/01/2001, P.M. in proc. Panebianco, Rv. 217889 nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del P.G. territoriale circa l’illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte . In tema di sospensione condizionale dellaò pena, è consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, l’applicazione del beneficio sull’intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa Sez. 1, n. 35845 del 29/05/2015, Rudenco, Rv. 264467 . Nel caso in esame, per quanto dettagliatamente illustrato nel ricorso proposto e comunque riscontrabile dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti al n. 4 viene riportata la sentenza del 5/04/2019, irrevocabile il 23/05/2019, di applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa e si specifica che la pena è rideterminata in continuazione e assorbe quella inflitta con la condanna del 30/01/2018 G.u.p. Tribunale di Cagliari e che viene riconosciuta la sospensione condizionale della pena al n. 3 è riportata la sentenza del 30/01/2018, irrevocabile il 22/02/2018, e si specifica che la pena è rideterminata in continuazione e assorbe quella inflitta con la condanna del 13/01/2017 Tribunale in composizione monocratica di Cagliari e che viene riconosciuta la sospensione condizionale della pena , non si poteva procedere alla revoca delle sospensioni condizionali concesse in quanto i reati erano stati unificati in un unico reato continuato con la sentenza del 05/04/2019 e la pena complessiva, da ritenersi pertanto pena unica, era stata sospesa. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.