Insofferenza alle regole: niente perdono giudiziale per il minorenne

Respinte in Cassazione le obiezioni proposte dal difensore di un giovane straniero, ritenuto colpevole di rapina e tentato furto. Fondamentale la valutazione della personalità del giovane, della sua condotta di vita e delle sue condizioni familiari e sociali.

Personalità, condotta di vita, condizioni familiari e sociali, e, infine, insofferenza alle normali regole di convivenza rappresentano elementi sufficienti per negare il perdono giudiziale al minorenne. Cassazione, sentenza n. 30643/20, sez. II Penale, depositata oggi . A finire sotto processo è un giovane straniero, beccato in Italia mentre provava a mettere a segno una rapina e un furto . In Tribunale vengono riconosciuti i reati contestati, ma al giovane viene concesso il perdono giudiziale . Di parere diverso sono invece i giudici d’appello, i quali, accogliendo le obiezioni proposte dalla Procura, ritengono doverosa la condanna per i reati di rapina aggravata e tentato furto aggravato . Smentita completamente la visione buonista adottata dal GUP del Tribunale per i minorenni. Nessun dubbio, ovviamente, sulla responsabilità penale dello straniero. Per negare però il perdono giudiziale i giudici di secondo grado richiamano alcune precise circostanze il fatto che il giovane, che si trovava in Italia nel tentativo di promuovere uno sviluppo più armonico della personalità sulla base di un progetto che vedeva coinvolti il Servizio sociale del suo Paese e un’associazione ONLUS, rispondesse già di due reati contro il patrimonio, commessi a distanza di breve tempo l’uno dall’altro l’esito sfavorevole della messa alla prova, esito dovuto al comportamento negativo del giovane, il quale, durante il programma di recupero e, in particolare, durante l’attività di giustizia ripartiva svolta presso una comunità per anziani, dove avrebbe dovuto prestare servizio quattro giorni la settimana, si era impossessato di un cellulare in uso a un degente i ripetuti allontanamenti dalla famiglia affidataria la mancata piena partecipazione al programma di recupero e alle opportunità offertegli dai Servizi sociali nell’attività di supporto e aiuto svolta nei suoi confronti la difficoltà di rispettare le regole, segnalata dagli operatori della comunità presso cui era stato collocato . Il legale dello straniero prova a riconquistare il perdono giudiziale per il suo cliente. Col ricorso in Cassazione egli pone in evidenza l’intervenuta ammissione di entrambi gli addebiti da parte del giovane, e quindi, tenendo conto del suo stato di incensuratezza , sarebbe logico, secondo il legale, propendere per un giudizio favorevole circa il reale pentimento del giovane, pur considerando la revoca della messa alla prova a causa di una verifica intermedia negativa . Poi l’ avvocato pone in evidenzia anche la contraddittorietà manifestata dai giudici d’appello, poiché essi hanno ritenuto di non concedere il perdono giudiziale in assenza dei presupposti, anche in considerazione della gravità dei fatti commessi e della condizione sociale e familiare del giovane, ma al tempo stesso hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rivalutandogli stessi argomenti che hanno ritenuto ostativi per la concessione del perdono giudiziale . Queste osservazioni non sono solide, secondo i giudici della Cassazione , i quali mostrano di condividere la valutazione operata in Appello e centrata su elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita antecedente e successiva alla commissione del reato, le condizioni familiari e sociali . Tutte circostanze senz’altro rilevanti , sottolineano dalla Cassazione, aggiungendo poi che la presenza di precedenti penali rilevanti e di condotte omologhe in particolare, l’incontestata sottrazione di un telefono cellulare ai danni di un ospite della comunità per anziani dove il giovane svolgeva la propria attività appaiono logicamente valutate come indici di inclinazione a delinquere che – anche se non considerata alla stregua di abitualità criminosa – costituiscono significativo indice di inaffidabilità pienamente rilevante ai fini della prognosi negativa in ordine alla capacità di astenersi in futuro da condotte similari . Per i giudici del Palazzaccio, poi, tali indici di inaffidabilità risultano ulteriormente significativi alla luce delle reiterate occasioni in cui il giovane ha palesato una totale insofferenza a regole di normale convivenza . Per fare chiarezza, poi, dalla Cassazione tengono a precisare che perdono giudiziale e attenuanti generiche, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sono istituti che rispondono a logica e finalità palesemente diverse, in quanto il primo è l’effetto di una prognosi positiva in ordine al futuro comportamento dell’imputato che legittima la non punibilità di un fatto reato, mentre le seconde sono finalizzate al riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente in altri parametri richiamati dall’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena . Ciò significa che l’ambito applicativo del perdono giudiziale e delle attenuanti generi risulta essere nettamente distinto e separato , con la conseguenza che elementi fattuali che, come in questo caso, non risultano idonei a fondare un favorevole giudizio prognostico ai fini della concessione del perdono giudiziale possono essere positivamente valutati in relazione all’applicabile trattamento sanzionatorio .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 luglio – 3 novembre 2020, n. 30643 Presidente Cammino – Relatore Tutinelli Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata è tentato furto aggravato previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della minore età in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate, così riformando la sentenza resa in data 19.06.2018 dal G.U.P. Tribunale per i Minorenni di Palermo che aveva disposto il perdono giudiziale. 1.1. A fondamento della affermata responsabilità, per quanto riguarda le condotte di cui al capo a , le dichiarazioni rese dalle persone offese, le s.i.t. delle persone informate sui fatti, l'esito degli accertamenti di PG, i fotogrammi estratti dai messaggi giunti dal cellulare sottratto per come anche riportati nella notizia di reato redatta dalla Stazione CC di Bagheria nonché l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato in sede di interrogatorio per quanto riguarda i fatti contestati sub b , la Corte ha invece richiamato il contenuto del verbale di arresto in flagranza e l'ulteriore ammissione dei fatti da parte dell'imputato ricorrente. 1.2. A fondamento del negativo giudizio prognostico che ha portato ad escludere la sussistenza dei presupposti per un perdono giudiziale, la Corte ha richiamato una serie di circostanze richiamate dal PM appellante e segnatamente - il fatto che il Kl., che si trovava in Italia nel tentativo di promuove uno sviluppo più armonico della personalità sulla base di un progetto che vedeva coinvolti il servizio sociale tedesco e l'Associazione ONLUS L'Onda, rispondesse già di due reati contro il patrimonio, commessi a distanza di breve tempo l'uno dall'altro - l'esito sfavorevole della messa alla prova disposta nel procedimento per il reato sub b , dovuto al comportamento negativo dell'imputato, il quale, durante il programma di recupero promosso nei suoi confronti e, in particolare, durante l'attività di giustizia riparativa svolta presso la Comunità alloggio per anziani dove avrebbe dovuto prestare servizio quattro giorni la settimana, si era impossessato di un cellulare in uso a un degente cfr. nota dell'USSM del 26 gennaio 2015 - i ripetuti allontanamenti del medesimo dalla famiglia affidataria - la mancata piena partecipazione al programma di recupero e alle opportunità offertegli dai servizi sociali nell'attività di supporto e aiuto svolta nei suoi confronti relazione dell'USSM del 26 gennaio 2015 e dell'll marzo 2015 - la difficoltà di rispettare le regole segnalata dagli operatori della Comunità presso cui era stato collocato relazione del 30 luglio 2014 . 1.3. La Corte ha infine disatteso la richiesta del difensore dell'imputato di riapertura del dibattimento ex art. 603 co. 3 bis c.p.p., considerato che la norma riguarda l'ipotesi affatto diversa di appello del P.M. avverso la sentenza di assoluzione per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa nemmeno in contestazione nel caso di specie. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato KL. Da. articolando i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 169 c.p. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di considerare la circostanza che il non luogo a procedere era conseguenza del riconoscimento di causa di estinzione del reato, ossia la concessione del perdono giudiziale ex art. 169 cod pen, con la conseguenza che se la responsabilità penale dell'imputato è evidente, come affermato dalla Corte medesima, si concretizzerebbe il presupposto della concessione dell'istituto, ossia la colpevolezza della condotta dell'imputato così letteralmente il ricorso . Il ricorrente rileva inoltre che il giudice di appello avrebbe ritenuto di non considerare l'intervenuta ammissione di entrambi gli addebiti da parte dell'imputato il che, in aggiunta allo stato di incensuratezza, avrebbe dovuto propendere per un giudizio favorevole circa il reale pentimento dello stesso, pur considerando la revoca della messa alla prova a causa di una verifica intermedia negativa. Vi sarebbe infine una insanabile contraddittorietà della motivazione nella parte in cui in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere il perdono giudiziale in assenza dei presupposti, anche in considerazione della gravità dei fatti commessi e della condizione sociale e familiare dell'imputato, ma al tempo stesso ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rivalutandogli stessi argomenti che ha ritenuto ostativi per la concessione del perdono giudiziale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Deve infatti rilevarsi come la valutazione operata dalla Corte ha legittimamente riguardato elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita antecedente e successiva alla commissione del reato, le condizioni familiari e sociali circostanze senz'altro rilevanti in tale senso e condotte protrattesi nel tempo sia precedente che successivo alle condotte in contestazione. In questo senso, la presenza di precedenti penali rilevanti e di condotte omologhe in particolare l'incontestata sottrazione di un telefono cellulare ai danni di un ospite della Comunità alloggio per anziani dove l'imputato svolgeva la propria attività richiamata dalla Corte territoriale appaiono logicamente valutate come indici di inclinazione a delinquere che - anche se non considerata alla stregua di abitualità criminosa - costituiscono significativo indice di inaffidabilità pienamente rilevante ai fini della prognosi negativa in ordine alla capacità dell'imputato di astenersi in futuro da condotte similari. Tali indici di inaffidabilità risultano ulteriormente significativi alla luce delle reiterate occasioni in cui l'imputato medesimo aveva palesato una totale insofferenza a regole di normale convivenza. Sotto questo aspetto, sussiste una motivazione che valuta specificamente il tenore dell'assoluzione di primo grado e - senza incidere sulla valutazione della prova dichiarativa - ne confuta i presupposti in punto di diritto sulla base di considerazioni giuridiche contrastanti e di elementi precedentemente non compiutamente valutati. 3. Deve anche rilevarsi come perdono giudiziale e attenuanti generiche, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, siano istituti che rispondono a logica e finalità palesemente diverse in quanto il primo è l'effetto di una prognosi positiva in ordine al futuro comportamento dell'imputato che legittima la non punibilità di un fatto reato, mentre le seconde sono finalizzate al riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente in altri parametri richiamati dall'art. 133 cod.pen.che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. Ne consegue che l'ambito applicativo dell'uno e delle altre risulta essere nettamente distinto e separato con la conseguenza che elementi fattuali che, come nel caso di specie, non risultano idonei a fondare un favorevole giudizio prognostico ai fini della concessione del perdono giudiziale possono essere positivamente valutati in relazione all'applicabile trattamento sanzionatorio. 4. Sussiste quindi in relazione ai vari punti contestati una corretta applicazione di regole di diritto e massime di esperienza che fonda una motivazione logica, congrua, lineare, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi - proprio per tali caratteri - insuscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 . 6. L'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 prevede l'obbligo - in caso di diffusione di sentenze di ogni ordine e grado di omettere le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori. Di conseguenza, in caso di diffusione del presente provvedimento, si dovranno omettere le generalità ed gli altri dati identificativi delle parti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.