Le Sezioni Unite Penali sulla formazione della cosa giudicata

Con l’informazione provvisoria n. 20 del 29 ottobre 2020, le Sezioni Unite Penali hanno anticipato la soluzione adottata in riferimento alla questione sulla possibilità di dare esecuzione alla sentenza di condanna che la Cassazione abbia annullato con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Il quesito di cui l’ informazione provvisoria n. 20 anticipa la soluzione è se e a quali condizioni possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di Cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., la formazione della cosa giudicata sull’affermazione di responsabilità e sulle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Le Sezioni Unite hanno così risolto la questione in caso di annullamento parziale art. 624 c.p.p. è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo o a più capi non in connessione essenziale con la parte attinta dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in ordine alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale , essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, c.p.p. può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili .

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