Rapinatore prende di mira la vittima in compagnia di due bimbi piccoli: confermata l'aggravante della minorata difesa

Riconosciuta l’aggravante della minorata difesa. Evidente per i Giudici la posizione di difficoltà della vittima della rapina, una donna che era in compagnia di due bambini piccoli.

Puntare una donna che si sta occupando di un bambino può facilitare l’azione del rapinatore. Ma questo dettaglio rende allo stesso tempo più grave la condotta e più pesante la sanzione penale Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 28322, depositata oggi . Nessun tentennamento da parte dei Giudici di merito prima in Tribunale e poi in Appello, difatti, l’imputato sotto processo viene condannato per la rapina messa a segno ai danni di una donna. Decisivi, e inequivocabili, gli elementi probatori a disposizione, ossia il verbale dell’arresto in flagranza, le dichiarazioni della persona offesa, il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese da un teste un passante intervenuto a soccorrere la persona offesa , gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, gli esiti di perquisizione e sequestro a carico del rapinatore . Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, i Giudici ritengono rilevanti la gravità delle condotte poste in essere dal rapinatore, la pervicacia dimostrata e la gravità delle lesioni causate ai soccorritori quindici giorni di prognosi , e in particolare viene posto in evidenza il fatto che egli ha scientemente preso di mira un soggetto debole e facilmente aggredibile , ossia una donna in compagnia di due piccoli bambini . E proprio sulla aggravante della minorata difesa è centrato il ricorso proposto in Cassazione dal difensore dell’imputato sotto processo. Su questo fronte, in particolare, il legale osserva innanzitutto che la persona offesa ha reagito fattivamente all’azione dell’odierno imputato, anche grazie a terze persone intervenute per aiutarla sino all’intervento delle forze dell’ordine . Inoltre, è discutibile, sempre secondo il legale, la valorizzazione dell’ipotizzata circostanza che l’uomo avrebbe individuato la donna in compagnia di due piccoli bambini come un soggetto debole e facilmente aggredibile ci si trova di fronte a un ipotetico e supposto ragionamento mentale che avrebbe fatto l’odierno imputato ma da lui e mai esternato , annota il legale. Queste osservazioni non sono sufficienti, ribattono dalla Cassazione, per mettere in discussione la condanna emessa in Appello. In premessa, i magistrati ricordano che l’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa articolo 61, numero 5, Codice Penale ha natura oggettiva ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa . In questa vicenda è legittima l’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa poiché la rapina è stata messa a segno ai danni di una persona impegnata a sorvegliare ed accudire soggetti non autonomi . Ciò significa che il malvivente ha approfittato di una situazione che incide sulla oggettiva vulnerabilità della vittima anche per effetto della necessità di garantire l’incolumità propria e del soggetto tutelato . E in questa ottica è irrilevante, chiariscono i Giudici del Palazzaccio, il fatto che vi sia stata una reazione della persona offesa, poiché la facoltà di reazione della donna sarebbe stata più efficace se non si fosse trovata in oggettive condizioni sfavorevoli . Altrettanto irrilevante, poi, l’intervento successivo di un passante . Impossibile, quindi, mettere in discussione la maggiore offensività della condotta tenuta dal rapinatore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 luglio – 12 ottobre 2020, n. 28322 Presidente Diotallevi – Relatore Tutinelli Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Prato con sentenza 18 maggio 2018 per una fattispecie di rapina e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia. A fondamento dell'accertamento di responsabilità, il verbale dell'arresto in flagranza dell'imputato, le dichiarazioni della persona offesa, il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal teste Ni. un passante intervenuto a soccorrere la persona offesa , gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, gli esiti di perquisizione e sequestro a carico dell'imputato medesimo. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha valorizzato la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, la pervicacia dimostrata e la gravità delle lesioni causate ai soccorritori 15 gg di prognosi . 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato-articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 61 n. 5 c.p. per aver la Corte riconosciuto l'aggravante della minorata difesa basando il proprio convincimento su elementi non presenti neppure nella sentenza di primo grado e senza considerare che la persona offesa ha reagito fattivamente all'azione dell'odierno imputato anche grazie all'intervento di terze persone par aiutarla sino all'intervento della PG. Illogica e illegittima sarebbe la valorizzazione dell'ipotizzata circostanza che l'imputato avrebbe individuato la donna in compagnia di due piccoli bambini come un soggetto debole e facilmente aggredibile trattandosi di un ipotetico e supposto ragionamento mentale che avrebbe fatto l'odierno imputato e mai esternato dallo stesso . 3. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. Domenico Seccia, ha chiesto il rigetto del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa art. 61, n. 5, c.p. ha natura oggettiva ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa Sez. 1 -, Sentenza n. 39560 del 06/06/2019 Rv. 276871 - 01 sulla base di una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa Sez. 4 -, Sentenza n. 30990 del 17/05/2019 Rv. 276794 - 01 . Ne consegue che risulta legittimo, logico e coerente l'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante medesima nel caso di rapina ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed accudire un soggetto non autonomo sul punto cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 19265 del 21/02/2019 Rv. 275918 - 01 trattandosi di situazione che incide sulla oggettiva vulnerabilità della vittima anche per effetto della necessità di garantire l'incolumità propria e del tutelato. Sul punto, nessuna rilevanza ha poi il fatto che una reazione vi sia stata pur partendo da situazione oggettivamente sfavorita risultando palese il fatto che, mancando le descritte condizioni sfavorevoli, la facoltà di reazione del soggetto passivo sarebbe stata più efficace sul punto, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1017 del 01/04/1980 Rv. 145859 - 01 . In questo contesto, l'intervento successivo di un passante o la reazione della persona offesa non elidono la maggiore offensività della condotta riguardando situazioni occasionali e successive. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e bella somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.