Incompatibile il reato di indebito utilizzo di carta di credito con l’attenuante del danno di speciale tenuità

Anche se la ricarica indebitamente effettuata dal ricorrente utilizzando una carta di credito altrui ammonta solo a 100 euro, ciò non vale a giustificare l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, dovendo essere presi in considerazione altri parametri ai fini del suo riconoscimento.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 27432/20, depositata il 2 ottobre. La Corte d’Appello di Perugia confermava la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva condannato l’imputato per il reato di indebito utilizzo di carta di credito , avendo egli effettuato una ricarica di euro 100 sulla sua utenza telefonica utilizzando una carta di credito non sua. L’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, il mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., tenuto conto che la ricarica indebitamente effettuata ammontava solo a 100 euro . La Suprema Corte dichiara infondato il motivo di ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato in oggetto è incompatibile con l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità , poiché esso è volto a tutelare non solo la fede pubblica , ma anche l’interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto , sicché l’evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale . A tal proposito, gli Ermellini ribadiscono, infatti, che la somma di 100 euro non può costituire l’unico parametro da tenere in considerazione per il riconoscimento dell’attenuante oggetto di ricorso. Anche per tale ragione, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese di lite e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 settembre – 2 ottobre 2020, n. 27432 Presidente Rago – Relatore Mantovano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La CORTE DI APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 12/03/2019- dep. 5/06/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TERNI in composizione monocratica in data 14/12/2016 aveva condannato I.M.C. a pena di giustizia per il reato di indebito utilizzo della carta di credito di M.R. , effettuando una ricarica di 100 Euro sull’utenza intestata allo stesso I. , commesso a omissis . 2. I. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, per i seguenti motivi - violazione di legge in ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione. Nella prospettazione difensiva il punto critico consisterebbe nella circostanza che la carta SIM Wind era stata assegnata a I. in data omissis con la contestuale attribuzione del numero telefonico omissis , ma la data di inizio di attività della stessa era quella del 1/01/2012, successiva al presunto illecito accredito in danno della carta elettronica di M. , avvenuto il omissis la CORTE territoriale, come già prima il TRIBUNALE, non avrebbe distinto fra il possesso materiale della SIM e la sua utilizzabilità, posto che invece l’informativa Wind in atti ha sottolineato che per il cliente le date di inizio e di fine validità costituiscono l’intervallo temporale cui si riferiscono, fra le altre, le informazioni relative all’utenza. Pertanto I. non avrebbe mai potuto essere intestatario del numero assegnatogli e utilizzatore della relativa SIM prima del gennaio 2012, senza trascurare che quel numero prima era attribuito ad altri, e non è emersa la data di cessazione della validità del precedente contratto - violazione di legge in ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e per mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, dettato dalla circostanza che la ricarica indebitamente effettuata ammonta ad appena 100 Euro. A fronte della motivazione del Giudice di appello, per il quale tale entità è secondaria rispetto alla potenzialità offensiva dell’indebito uso di una carta di credito, costituente reato di pericolo, il ricorso rimarca il dato obiettivo di un presunto introito molto contenuto, e quindi di un danno quasi irrilevante. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. È infondato il primo motivo, in quanto punta a una differente valutazione del fatto, incompatibile col giudizio di legittimità. Il condivisibile orientamento di questa S.C. cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 - 01 imputati La Gumina e altro , ha sancito che con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento . La sentenza della CORTE territoriale, con motivazione congrua e coerente, ha chiarito come l’assegnazione a I. del numero telefonico anzidetto alla data del omissis abbia comportato la titolarità in capo a lui del rapporto contrattuale e del possesso della scheda già dal momento dell’attribuzione, mentre il 1/01/2012 ha rappresentato il momento di avvio della validità di essa ai fini della utenza. In altri termini, secondo la corretta ricostruzione del Giudice di appello, mentre la decorrenza dal 1/01/2012 afferisce al traffico telefonico, e quindi al pieno utilizzo del telefono mobile, la disponibilità della scheda nei 15 giorni antecedenti è compatibile con la ricezione di una ricarica. D’altronde i dati obiettivi sottolineati nella sentenza impugnata ai fini della conferma della pronuncia del TRIBUNALE sono la perdita di disponibilità della carta di credito da parte M.R. , che ne aveva la titolarità, e l’effettuazione della ricarica di 100 Euro in favore di una scheda SIM che da quasi due settimane era nella disponibilità del ricorrente non è emerso in alcun modo che nel giorno in cui è avvenuta la ricarica, il omissis , la carta di credito e il telefono mobile fossero nelle mani di altri, o che altri potesse trarne vantaggio. 4. Altrettanto infondato è il secondo motivo poiché costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. cf. ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 34466 del 18/04/2019 dep. 29/07/2019 Rv. 277028 , ripreso dalla CORTE territoriale, che il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l’interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l’evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale . Non è pertanto l’importo di 100 Euro il solo parametro da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante, bensì pure gli altri elementi appena indicati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 , al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila Euro in favore della Cassa delle Ammende.