Rubati prodotti per l’igiene personale del valore di 85 euro: escluso il danno patrimoniale lieve

Condanna definitiva per l’imputata, beccata su un’auto contenente la refurtiva. Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionarne la condotta impossibile, secondo i Giudici, parlare di valore modesto della merce.

Poco più di 80 euro di merce – prodotti per l’igiene personale, per la precisione – portati via da un esercizio commerciale. Il dato relativo al limitato valore economico dei beni sottratti non rende meno grave il comportamento della persona che ha messo a segno il furto. Cassazione, sentenza n. 26517, sez. III Penale, depositata oggi . Riflettori puntati sull’imputata, finita sotto processo dopo essere stata beccata a trasportare nella propria automobile numerosi prodotti sottratti da un esercizio commerciale. Inevitabile l’accusa relativa all’ipotesi di furto , accusa ritenuta fondata in Appello, con conseguente condanna della stessa, sanzionata con sette mesi di reclusione e 200 euro di multa . Il difensore contesta però la visione tracciata in secondo grado, e mette in discussione, innanzitutto, la responsabilità penale attribuita alla sua cliente, osservando, a questo proposito, che ci si è basati solo sul rinvenimento della merce sottratta – confezioni di prodotti per l’igiene personale – in un’ autovettura al cui interno la sua assistita era presente. Per il legale, poi, non può essere ignorato che la merce aveva un valore modesto , di soli 85 euro e 40 centesimi . A suo parere, ci si trova di fronte a un valore economico, e un relativo complessivo pregiudizio arrecato alla parte offesa, di lieve valore , e quindi è da ridurre la pena , riconoscendo l’ attenuante prevista per il danno patrimoniale di speciale tenuità , senza dimenticare, poi, che la merce è stata restituita dopo il sequestro , conclude il legale. Fragile, innanzitutto, l’obiezione difensiva sulla presunta non responsabilità della ricorrente per il furto. Su questo fronte dalla Cassazione ricordano che i Giudici di merito hanno sottolineato che ella è stata riconosciuta dalle commesse dei negozi quale cliente che aveva acquistato alcuni prodotti per la pulizia della casa, poi trovati, unitamente ai prodotti per l’igiene personale sottratti al negozio, nella vettura su cui ella era presente. Inoltre, il breve lasso di tempo tra i furti e il rinvenimento della merce permette di escludere la commissione del furto da parte di soggetti diversi da coloro che erano in possesso della refurtiva , viene aggiunto dai giudici della Cassazione, richiamando l’osservazione compiuta in primo e in secondo grado. Impensabile poi ridimensionare la condotta tenuta dalla ricorrente. Su questo punto, in particolare, viene ricordato che sono state sottratte una quarantina di confezioni di prodotti , e va esclusa la configurabilità del danno patrimoniale di speciale tenuità quando, come in questo caso, si tiene conto della quantità degli oggetti sottratti e del loro valore non lievissimo . Ciò perché, ricordano dalla Cassazione, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità , l’entità del danno dev’essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé, mentre quello subiettivo riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo, o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e quindi tale da escludere l’applicabilità dell’attenuante .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 luglio – 23 settembre 2020, n. 26517 Presidente Izzo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 7 novembre 2019, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione da parte della Cassazione, Sez. 4, n. 12248 del 15 febbraio 2018 la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti 624 invece di 624 bis cod. pen. , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 17 marzo 2015, riqualificato il fatto ai sensi degli art. 110, 112, comma 1 n. 4, e 624 cod. pen. - reato commesso il 22 settembre 2012 - dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Ir. Gh. in ordine al furto ai danni dell'esercizio commerciale Bolle 96 s.r.l. per mancanza di querela e rideterminava la pena per la residua imputazione furto ai danni dell'esercizio commerciale Mondial s.r.l. in mesi 7 di reclusione ed Euro 200,00 di multa. 2. Ir. Gh. ha proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge art. 110, 112 comma 1, n. 4 e 624 cod. pen. e mancanza della motivazione sull'affermazione della responsabilità. La Corte di appello non ha valutato la carenza probatoria e ha ritenuto la ricorrente responsabile del reato contestato solo sulla base della presenza della stessa nell'autovettura dove è stata rinvenuta la merce sottratta confezioni di prodotti per l'igiene personale . Dalle risultanze processuali emergeva come il furto era stato commesso da tre donne, non meglio individuate inoltre, i locali oggetto del furto erano muniti di videosorveglianza per una corretta individuazione degli autori del furto. 2. 2. Violazione di legge art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio della motivazione. La merce aveva un valore modesto di soli 85,40 Euro, come emergeva dalla denuncia querela proposta da Ma. il 24 settembre 2012, acquisita con il consenso delle parti. Trattasi di un valore economico e di un relativo complessivo pregiudizio arrecato alla parte offesa di lieve valore, da rientrare nell'ipotesi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Inoltre, la merce è stata restituita dopo il sequestro. 2. 3. Violazione di legge art. 62 bis cod. pen. . Non è stata valutata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la restituzione della merce ai proprietari, ma genericamente si è fatto riferimento ai precedenti penali della ricorrente. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile, per genericità e perché articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Relativamente all'affermazione della responsabilità la sentenza della Corte di appello, unitamente alla decisione del Tribunale - in doppia conforme - ha rilevato come la ricorrente era stata riconosciuta dalle commesse dei negozi quale cliente che aveva acquistato alcuni prodotti per la pulizia della casa poi trovati unitamente ai prodotti per l'igiene personale sottratti al negozio nella vettura che trasportava l'imputata. La sentenza evidenziava, con motivazione logica e non contraddittoria, come il breve lasso di tempo tra i furti e il rinvenimento della merce faceva escludere la commissione del furto da parte di soggetti diversi da coloro che erano in possesso della refurtiva. Su questi aspetti il ricorso non si confronta ma in modo generico ed in fatto ritiene carente la prova della responsabilità, reiterando, peraltro, i motivi dell'appello. 4. Anche relativamente alle attenuanti la sentenza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando per l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. come sono state sottratte una quarantina di confezioni di prodotti. Il danno patrimoniale, del resto, per la configurabilità dell'attenuante deve essere lievissimo e con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità la Corte di appello ha ritenuto che la quantità degli oggetti sottratti e il loro valore non lievissimo esclude la sussistenza dell'attenuante Ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé, mentre quello subiettivo riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e quindi tale da escludere l'applicabilità dell'attenuante. L'indagine sulle condizioni economiche della persona offesa è pertanto irrilevante quando il criterio obiettivo induca ad escludere la speciale tenuità del danno. La Cassazione ha altresì evidenziato che per la sussistenza dell'attenuante è necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo Sez. 2, n. 2001 del 21/01/1992 - dep. 21/02/1992, P.M. in proc. Stirigone, Rv. 18916301 . 4. 1. Del tutto generico, e comunque manifestamente infondato risulta anche il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La decisione impugnata adeguatamente motiva sul mancato riconoscimento rilevando l'assenza di positivi elementi per il riconoscimento, e la presenza di precedenti penali specifici. Del resto La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 -dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536 Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716 Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.