La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento del canone dell’abitazione familiare

Con sentenza n. 26118/20, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena del condannato al versamento del canone mensile dell’abitazione familiare, ritenendola un’obbligazione diversa da quella previste dall’art. 165 c.p

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza che, in applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p., ha subordinato la sospensione condizionale della pena al versamento del canone mensile dell’abitazione familiare a partire dal mese corrente e sino a quando saranno assunte le definitive e complessive determinazioni finalizzate a regolamentare gli oneri di mantenimento del figlio minore , quali condotte finalizzate ad elidere conseguenze dannose di reati. In particolare, il ricorrente lamenta l’indeterminatezza dell’obbligazione affermando che si tratta di ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 165 c.p., peraltro imposte con decorrenza anteriore a quella del passaggio in giudicato della sentenza. Posta la fondatezza del motivo di ricorso, la Cassazione afferma che nella fattispecie non ricorre alcuna delle condotte previste dall’art. 165 c.p. cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena. In particolare, la Corte afferma che non si tratta di adempimento dell’obbligo delle restituzioni né del pagamento della somma liquidata per risarcimento del danno . Inoltre, il giudice ha individuato, pur se al di fuori dell’esercizio della giurisdizione civile, che non è previsto nel procedimento di applicazione della pena anche quando vi sia la parte civile, una nuova obbligazione laddove, con la condizione ex art. 165 c.p.p., non può che imporre l’esecuzione di una obbligazione preesistente . Infine, rilevato che non ricorre neanche un caso di subordinazione all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato in quanto la condotta imposta non è espressamente mirata all’eliminazione delle conseguenze dirette dei reati, al Suprema Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’apposizione della condizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 giugno – 16 settembre 2020, n. 26118 Presidente Costanzo – Relatore Di Stefano Motivi della decisione B.K. ricorre a mezzo del difensore contro la sentenza in epigrafe, di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p., nella parte in cui subordina la sospensione condizionale della pena al versamento del canone mensile dell’abitazione familiare a partire dal mese corrente e sino a quando saranno assunte le definitive e complessive determinazioni finalizzate a regolamentare gli oneri di mantenimento del figlio minore ritenendole in motivazione condotte finalizzate ad elidere conseguenze dannose di reati quali la necessità per la persona offesa di allontanarsi dall’abitazione familiare per proteggere l’incolumità propria e del figlio . Deduce primo motivo violazione di legge per la indeterminatezza dell’obbligazione. Rileva che si tratta di obbligazioni diverse da quelle previste dall’art. 165, c.p., peraltro imposte con decorrenza anteriore a quella del passaggio in giudicato della sentenza. Secondo motivo violazione di legge per non essere indicata la effettiva data iniziale e finale della condotta riparatoria. Terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non si fa riferimento al danno penale, per il quale rileva la condotta riparatoria, ma al risarcimento del danno civile. Il ricorso è fondato. In particolare è fondato il primo motivo, restando gli altri motivi assorbiti. Non ricorre alcuna delle condotte cui, ex art. 165 c.p., può essere subordinata la sospensione condizionale della pena certamente non si tratta di adempimento dell’obbligo delle restituzioni nè del pagamento della somma liquidata per risarcimento del danno. Il giudice ha individuato, pur se al di fuori dell’esercizio della giurisdizione civile, che non è previsto nel procedimento di applicazione della pena anche quando vi sia la parte civile, una nuova obbligazione laddove, con la condizione ex art. 165 c.p.p., non può che imporre l’esecuzione di una obbligazione preesistente. Non ricorre neanche un caso di subordinazione all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato in quanto la condotta imposta non è espressamente mirata all’eliminazione delle conseguenze dirette dei reati. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla apposizione della condizione, ferma restando la sospensione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena.