Le precarie condizioni strutturali del tribunale non giustificano la richiesta di spostamento del procedimento

Respinta la richiesta avanzata da un uomo, sotto accusa per violenza sessuale, e mirata a ottenere lo spostamento del processo a causa della presunta situazione di inagibilità del Tribunale.

Le precarie condizioni strutturali del Tribunale non sono sufficienti per la rimessione del procedimento e lo spostamento in un altro Tribunale Cassazione, ordinanza n. 25997/20, sez. III Penale, depositata oggi . Processo in corso sul banco degli imputati un uomo, accusato di violenza sessuale. A suo dire, però, è necessario spostare il procedimento penale. Più precisamente, la richiesta di rimessione è poggiata sulla grave situazione di inagibilità del Tribunale – di Taranto –, tale, secondo il difensore, da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile . Andando ancor più nel dettaglio, il legale pone a giustificazione della richiesta di rimessione del giudizio dagli uffici di Taranto a quelli di Potenza l’esistenza di una grave situazione locale, riferibile alla inagibilità del Tribunale di Taranto, tale da turbare lo svolgimento del processo e tale altresì da pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, nonché la sicurezza e l’incolumità pubblica . Prima di esaminare la richiesta, i Giudici della Cassazione ricordano che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii , con la conseguenza che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo . E, viene annotato ancora, in materia di rimessione del processo il legislatore ha posto l’ulteriore limite che le situazioni tali da legittimare l’applicabilità di detto istituto siano non altrimenti eliminabili deve trattarsi di situazioni, cioè, cui non possa porvi rimedio con l’adozione di speciali accorgimenti e cautele idonei ad impedire l’insorgenza di tumulti o la perpetrazione di atti violenti in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli altri strumenti predisposti dall’ordinamento per i casi di possibili alterazioni del corso normale della giustizia ad esempio, astensione o ricusazione del giudice . In questo caso specifico l’istanza presentata dall’imputato ha richiamato l’esistenza di un eventuale stato di inagibilità della sede giudiziaria tarantina , tale quindi da pregiudicare sicurezza ed incolumità pubblica . Ma in realtà, osservano i giudici, da un lato l’uomo neppure ha denunciato una sicura condizione di inagibilità della sede del processo smentita, tra l’altro, dallo stesso collegio giudicante il quale, rendendo direttamente osservazioni, ha dato conto dello svolgimento quotidiano dell’attività giudiziaria senza alcun impedimento, e dell’assenza di provvedimenti di sorta eventualmente dichiarativi di inagibilità , e dall’altro, non vi è comunque alcun elemento tale da evidenziare l’esistenza di situazione non eliminabile poiché la stessa documentazione allegata illustra semmai condizioni non ottimali dell’edificio, comuni peraltro a molteplici strutture giudiziarie nel Paese . Tirando le somme, ci si trova di fronte a una situazione non idonea, concludono dalla Cassazione, a provocare una sottrazione del processo al suo giudice naturale , e peraltro lo stesso imputato ipotizza anche un trasferimento meramente fisico della sede delle udienze in altro edificio tarantino, così smentendo ex se l’insuperabilità della situazione e l’ineluttabilità di uno spostamento processuale .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 22 luglio – 15 settembre 2020, n. 25997 Presidente Rosi – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con richiesta depositata il 16 gennaio 2020 avanti al Tribunale di Taranto Os. Pi., colà imputato per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 609- bis, comma 2, cod. pen., ha proposto richiesta di rimessione del procedimento penale per la ritenuta grave situazione di inagibilità del Tribunale di Taranto, tale da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile. 1.1. A detto fascicolo era infine riunita identica richiesta, originariamente rubricata sub n. 3482/2020. 2. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità, atteso che alcuna situazione di inagibilità era stata ravvisata. 3. Anche le parti civili, opponendosi alla richiesta di rimessione, hanno parimenti concluso per il rigetto dell'istanza. Considerato in diritto 4. I ricorsi, siccome riuniti, sono inammissibili. 4.1. Il ricorrente assume, a giustificazione della richiesta di rimessione del giudizio dagli Uffici di Taranto a quelli di Potenza, l'esistenza di una grave situazione locale, riferibile alla eventuale inagibilità del Tribunale di Taranto sito in Corso Italia angolo via Marche , tale da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile, da pregiudicare altresì la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, nonché la sicurezza e l'incolumità pubblica. 4.2. Ciò posto, va comunque ricordato che - in tema di rimessione -l'imputato può proporre personalmente la relativa richiesta alla Corte di cassazione, trattandosi di una competenza non demandata a quest'ultima per effetto di un ricorso e perciò sottratta all'ambito applicativo della modifica apportata agli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Licciardi, Rv. 277522 . 4.2.1. Sempre in via preliminare, è stato ricordato dallo stesso ricorrente che l'onere della notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali, previsto dall'art. 46, comma primo, cod. proc. pen., deve ritenersi osservato anche nell'ipotesi in cui la detta richiesta, avanzata in pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti private presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero, e ciò risulti attestato nel verbale di udienza Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, Farassino, Rv. 203888 principio richiamato da ult. in motivazione anche da Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 . In specie, il verbale d'udienza ha dato atto che la richiesta è stata depositata in cancelleria il giorno precedente all'udienza del 17 gennaio 2020, mentre in occasione dell'udienza stessa il ricorrente ha personalmente provveduto -autorizzato dal Tribunale - alla consegna di copia dell'istanza alle altre parti processuali, così comunque instaurando il relativo contraddittorio. 4.3. Quanto al merito dell'istanza, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii, con la conseguenza che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo cfr. Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952 cfr. Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116 . 4.3.1. Peraltro, in materia di rimessione del processo il legislatore ha posto l'ulteriore limite che le situazioni tali da legittimare l'applicabilità di detto istituto siano non altrimenti eliminabili deve trattarsi di situazioni, cioè, cui non possa porvi rimedio con l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonei ad impedire l'insorgenza di tumulti o la perpetrazione di atti violenti in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli altri strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibili alterazioni del corso normale della giustizia ad es. astensione o ricusazione del giudice Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv. 204502 Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995, Sgarbi, Rv. 200762 . 4.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, l'istanza - nient'altro osservando in relazione agli ulteriori presupposti di cui all'art. 45 cit. - ha richiamato l'esistenza di un eventuale stato di inagibilità della sede giudiziaria tarantina, tale quindi da pregiudicare sicurezza ed incolumità pubblica. Al riguardo, da un lato neppure il ricorrente - deducendone la mera eventualità - ha denunciato una sicura condizione di inagibilità della sede del processo tra l'altro smentita dallo stesso Collegio giudicante il quale, rendendo direttamente osservazioni a norma dell'art. 46, comma 3, cod. proc. pen., ha dato conto dello svolgimento quotidiano dell'attività giudiziaria senza alcun impedimento, e dell'assenza di provvedimenti di sorta eventualmente dichiarativi di inagibilità dall'altro - facendo difetto la premessa, per quanto appena osservato - non vi è comunque alcun elemento tale da evidenziare l'esistenza di situazione non eliminabile la stessa documentazione allegata semmai illustra condizioni non ottimali dell'edificio, comuni peraltro a molteplici strutture giudiziarie nel Paese , ed ancor meno idonea a provocare una sottrazione del processo al suo Giudice naturale tra l'altro lo stesso ricorrente suggerisce in ogni caso un trasferimento meramente fisico della sede delle udienze in altro edificio tarantino, così smentendo ex se l'insuperabilità della situazione e l'ineluttabilità di uno spostamento processuale . 5. La manifesta infondatezza dei ricorsi non può che comportare la loro inammissibilità. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00. 5.2. Va altresì disposta la rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Gu. Em. ed An., disponendone il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Gu. Em. ed An., disponendone il pagamento in favore dello Stato.