La rinuncia alla sospensione dei termini processuali ai tempi del COVID-19

La Suprema Corte afferma un principio di diritto in materia di rinuncia alla sospensione dei termini processuali nell’attuale legislazione d’emergenza ai fini della richiesta di riesame della misura cautelare.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25015/20, depositata il 2 settembre. La sezione specializzata del riesame presso Tribunale di Messina confermava l’ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di scarcerazione dell’odierno ricorrente per via della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell’art. 309, commi 9 e 10, c.p.p Il ricorrente impugna la suddetta decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, evidenziando come, dopo la presentazione della richiesta di riesame , il Tribunale non abbia richiesto atti o fissato l’udienza di trattazione del ricorso, violando le disposizioni sopra citate con la conseguente caducazione della misura cautelare. Il ricorrente, inoltre, afferma che il comma 2 dell’art. 2, lett. g , d.l. n. 11/2020 prevede che i procedimenti ove sia stata emessa una misura cautelare siano trattati indipendentemente dall’espressa richiesta dell’interessato o del suo difensore, rilevando come il comma 4 della stessa norma faccia riferimento alla sospensione dei termini oggetto dell’art. 309 citato per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020 . Per questo, prosegue il ricorrente, nel periodo in cui i termini non sono sospesi, la presentazione del riesame comporta la decorrenza dei termini di cui all’art. 309, il che implica l’operatività della causa di inefficacia. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, evidenziando come il quello per il riesame sia stato proposto sotto la vigenza delle regole processuali oggetto del d.l. n. 11/2020 ai fini della gestione dei processi durante l’ emergenza COVID-19 . L’art. 2, comma 2, lett. g del suddetto decreto prevede va disposizioni prorogate prima con il d.l. n. 18/2020 e poi con il d.l. n. 23/2020 il rinvio delle udienze in data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, contemplando diverse eccezioni ed aggiungendo al comma 4 che per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g , e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020” rimangono sospesi i termini di prescrizione e quelli per diverse procedure, tra cui quelli oggetto proprio dell’art. 309, comma 9, in materia di giudizio di riesame . Da ciò consegue l’operatività della sospensione ex lege dei termini processuali, escludendo, dunque, l’esistenza della causa di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare. Ciò posto, i Giudici di legittimità precisano che il ricorso per riesame non rientra tra le eccezioni contemplate dalla norma sopra citata, dunque deve essere celebrato solo qualora si tratti di procedimento a carico di persone detenute” o in cui sono state applicate misure cautelari” e l’interessato ovvero il difensore espressamente richiedono che si proceda ”, dove l’avverbio espressamente” deve essere interpretato nel senso che l’interessato deve necessariamente formulare in modo esplicito la richiesta di trattazione della procedura, non potendo desumere tale volontà implicitamente dalla semplice presentazione della richiesta di riesame durante il periodo in cui vige la legislazione d’emergenza. Dunque, l’osservanza dei termini perentori per la trattazione della procedura in oggetto a pena di inefficacia della misura cautelare può ritenersi esigibile quando il ricorrente abbia formulato la rinuncia alla sospensione nello stesso atto di impugnazione . Per le argomentazioni esposte, la Suprema Corte rigetta il ricorso ed afferma il principio di diritto secondo cui in materia di rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 2, comma 2, lett. g n. 2, d.l. n. 11/2020, la mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo coperto dalla sospensione ex lege dei termini processuali non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dallo stesso decreto-legge, essendo, a tal fine, necessario che la parte, anche tramite il patrocinante, richieda che si proceda” in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 luglio – 2 settembre 2020, n. 25015 Presidente Bricchetti – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina, sezione specializzata per il riesame, all’esito dell’appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato l’ordinanza del 1 aprile 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di scarcerazione per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. 2. Nei ricorsi a firma del comune difensore di fiducia Avv. Carlo Autru Ryolo, M.G. e F.S. chiedono l’annullamento del provvedimento per l’unico motivo - di seguito sunteggiato ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. - con cui eccepiscono l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, e artt. 111 e 13 Cost A sostegno della doglianza, i ricorrenti evidenziano come, a seguito della presentazione - in data 11 marzo 2020 - della richiesta di riesame avverso l’ordinanza coercitiva c.d. genetica emessa nei loro confronti, il Tribunale del riesame non abbia richiesto gli atti, nè fissato l’udienza di trattazione del ricorso, nè depositato la decisione, con ciò violando il combinato disposto di commi 9 e 10 del citato art. 309 e conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Aggiungono come, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio della cautela, il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g , prevede espressamente che i procedimenti in cui sia stata emessa una misura cautelare siano trattati a prescindere da una richiesta espressa che si proceda formulata dall’interessato o dal difensore. D’altra parte, gli indagati pongono in luce come il comma 4 del citato art. 2 faccia riferimento alla sospensione dei termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lett. c , e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. Ne discende che, nel periodo in cui non sono sospesi i termini, la presentazione del riesame comporta la decorrenza dei termini ex art. 309, con conseguente operatività della causa d’inefficacia. Infine, la difesa dei ricorrenti sottolinea come gli indagati non solo avessero richiesto la trattazione del riesame, ma avessero anche richiesto di partecipare personalmente all’udienza, con ciò manifestando la volontà di far celebrare del ricorso e di rinunciare alla sospensione dei termini. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorrenti insistono nel sostenere che, stante l’omessa decisione sul ricorso de libertate, non operando la sospensione dei termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, si è certamente perfezionata la fattispecie caducatoria della misura cautelare. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono destituiti di fondamento e devono, pertanto, essere disattesi. 2. Occorre premettere che, come si evince dalla lettura dell’incartamento processuale cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 , in data 11 marzo 2020, M.G. e F.S. hanno presentato, a mezzo del proprio difensore, il ricorso per riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere e, in data 31 marzo 2020, hanno formulato al Giudice per le indagini preliminari la richiesta di declaratoria dell’inefficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per non essere ancora intervenuta la decisione sulla loro richiesta di riesame. L’istanza è stata rigettata dal G.i.p. con il provvedimento del 1 aprile 2020, confermato con l’ordinanza oggetto d’impugnazione dinanzi a questa Corte. 2.1. Da quanto si è testè rilevato e come ineccepibilmente posto in evidenza anche dal Collegio dell’appello cautelare , gli indagati hanno proposto il ricorso per riesame sotto la vigenza delle regole processuali introdotte con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 entrato in vigore lo stesso 8 marzo 2020 , per la gestione dell’attività processuale durante l’emergenza COVID-19. Tale decreto-legge prevede va all’art. 2, comma 2 lett. g con disposizioni prorogate con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ed ulteriormente con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali e contempla va testualmente, fra le eccezioni alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze, le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scatta nei termini di cui all’art. 304 c.p.p., udienze nei procedimenti in cui sono stati richiesto applicate misure di sicurezza detentiva e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti a udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter b , le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari . Come ricordato anche dal Collegio siciliano, il comma 4 dello stesso art. 2, dispone va che per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g , e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020 rimangono sospesi i termini di prescrizione nonché i termini per diverse procedure fra cui espressamente - quelli di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, in tema di giudizio di riesame. 2.2. Ricostruita l’intelaiatura normativa applicabile nel caso di specie, il Tribunale ha posto in luce come i ricorrenti non abbiano formulato l’istanza di trattazione immediata del giudizio di riesame all’atto della presentazione del ricorso, avanzando la richiesta in tale senso soltanto in un momento successivo, e come, d’altra parte, la volontà di richiedere la trattazione immediata della procedura non possa desumersi implicitamente dalla mera presentazione del ricorso ex art. 309 c.p.p. durante la fase emergenziale coperta dalla disciplina del decreto n. 11 del 2020. Sulla scorta di tali considerazioni, ritenuta l’operatività della sospensione ex lege dei termini processuali, il Collegio messinese ha escluso la sussistenza del presupposto dell’invocata causa d’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare prevista dall’art. 309 c.p.p., comma 10. 3. Giudica la Corte che, nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale di Messina abbia dato un’interpretazione ineccepibile e, dunque, fatto un’applicazione corretta delle regole dettate dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g . 3.1. Ed invero, secondo quanto si evince dalla piana lettura dell’enunciato testuale di tale disposizione, il ricorso per riesame ex art. 309 c.p.p. non rientra di per sé fra le eccezioni alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali come, ad esempio, la materia della convalida dei provvedimenti pre-cautelari e può, o meglio, deve essere celebrato soltanto allorché si tratti di procedimento a carico di persone detenute o comunque in cui sono state applicate misure cautelari e l’interessato o il difensore espressamente richiedono che si proceda . 3.2. Corretto si appalesa anche l’ulteriore passaggio argomentativo secondo il quale l’avverbio espressamente postula necessariamente che l’istanza di trattazione della procedura sia formulata in modo esplicito dall’indagato o dal patrono, non potendosi detta volontà desumere in modo implicito dalla mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo di vigenza della legislazione emergenziale. Ineccepibilmente i giudici distrettuali hanno richiamato a conforto di tale assunto il principio di diritto affermato da questa Corte in materia di rinuncia alla sospensione feriale dei termini - trattandosi senza dubbio di una materia nella quale è rinvenibile un’eadem ratio -, alla stregua del quale la mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce un’implicita denuncia la sospensione dei termini processuali disposta dalla legge occorrendo, a tal fine, un’espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il dies a quo ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo ex plurimis, da ultimo, Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Harmati, Rv. 269115 . Non può, d’altronde, sottacersi come la medesima regula iuris abbia trovato applicazione anche in relazione alla rinuncia alla sospensione dei termini processuali per eventi sismici disposta con D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - situazione emergenziale certamente assimilabile a quella conseguente all’epidemia da COVID-19 -, in relazione alla quale questa Corte ha affermato che la parte o il difensore possono rinunciare alla sospensione ex art. 49, comma 8, del citato D.L. n. 189 del 2016 soltanto in forma espressa e non tacita o implicita Sez. 5, n. 55240 del 28/09/2018, Modolo, Rv. 27439801 . 3.3. Considerazioni di ordine sistematico e di logica processuale impongono inoltre di ritenere che la richiesta che si proceda debba essere formulata dall’interessato, eventualmente a mezzo del proprio difensore, contestualmente alla richiesta di riesame. Soltanto la formulazione della richiesta di trattazione immediata del giudizio di riesame con conseguente rinuncia alla sospensione ex lege dei procedimenti contestualmente alla presentazione dello stesso atto introduttivo del ricorso ex art. 309 c.p.p. può difatti consentire la programmazione ordinata ed affidabile del lavoro dei giudici del riesame e garantire l’osservanza dei termini perentori per la decisione e per il deposito della motivazione, previsti dal legislatore a tutela della certezza dei tempi della decisione stessa e della sua eventuale impugnazione. Una chiara indicazione in tale senso si trae anche dall’insegnamento di recente espresso dal più ampio consesso di questa Corte regolatrice là dove ha affermato il principio secondo cui la richiesta dell’interessato di comparire personalmente all’udienza di discussione del ricorso per riesame ex art. 309 c.p.p. deve essere formulata, anche per il tramite del difensore, contestualmente alla presentazione del ricorso per riesame Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 27849101 . In altre parole, l’osservanza dei termini perentori per la trattazione della procedura ex art. 309 c.p.p. - a pena di inefficacia della misura cautelare - può ritenersi esigibile soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia formulato la rinuncia alla sospensione ex D.L. n. 11 del 2020 nello stesso atto d’impugnazione, così da consentire al Presidente della Sezione specializzata per il riesame di approntare tutto quanto necessario per la rituale instaurazione della procedura e per la celebrazione del giudizio impugnatorio nel rispetto dei termini di legge, scongiurando il meccanismo acceleratorio/caducatorio previsto dal citato art. 309, comma 10. 4. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in materia di rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g , n. 2, la mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo coperto dalla sospensione ex lege dei termini processuali non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dallo stesso decreto-legge, essendo, a tal fine, necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, richieda che si proceda in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p 5. Deve, in ultimo, essere notato come, ai fini del giudizio de quo, a nulli rilevi il disposto del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 4, secondo il quale, a partire dal 31 maggio 2020 non opera più alcuna sospensione , trattandosi di norma tesa a regolare una situazione temporalmente successiva a quella considerata dal provvedimento in rassegna e, dunque, estranea al devolutum. 6. Dal rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.