Esclusa la confisca per l’evasore che decide di pagare il debito tributario

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, deve intendersi nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento del debito tributario assunto con l’erario, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento dello stesso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24614/20 depositata il 1° settembre. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva mancato di applicare la confisca ai sensi dell’art. 12- bis d.lgs. n. 74/2000, dell’art. 1, comma 143 l. n. 244/2007 e dell’art. 322- ter c.p. nei confronti dell’imputato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti . A fronte della proposizione del ricorso, il difensore dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui ne ha rilevato l’infondatezza, in quanto l’imputato aveva provveduto al pagamento del debito tributario ottenendo l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13- bis d.lgs. n. 74/2000. Ebbene, posta l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione torna a chiarire che per quanto concerne il rapporto tra confisca e accordo con l’erario, nell’ambito di reati tributari, la disposizione di cui all’ art. 12- bis , comma 2, d.lgs. n. 74/2000 , introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro , deve intendersi nel senso che la confisca , così come il sequestro preventivo, può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito . In particolare, precisa la Corte, la locuzione non opera non significa che la confisca, a fronte dell’accordo rateale, non possa essere adottata ma che la stessa non divenga efficace con riguardo alla parte coperta da tale impegno , salvo venga disposta allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento promesso non si verifichi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 luglio – 1° settembre 2020, n. 24614 Presidente Andreazza – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata, il Giudice del Tribunale di Macerata ha applicato, a norma dell’art. 444 c.p.p., a M.P. la pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, commessi nel 2013 e 2014. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il Procuratore generale della Corte d’appello di Ancona, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione alla mancata applicazione della confisca ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74,, art. 12 bis, L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio. Il difensore di M.P. ha depositato memoria scritta con cui ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 448 c.p.p., comma 2 bis, e l’infondatezza del motivo di ricorso avendo il M. provveduto al pagamento del debito tributario ottenendo l’applicazione della circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis da cui l’applicazione dell’art. 12 bis, cit. secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Considerato in diritto 4. Va anzitutto rilevata l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2 bis cfr. SU inf. prov. 32/2019 in proc. Savin secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti . 5. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile. La denunciata violazione di legge dedotta, per avere omesso l’applicazione della confisca ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis, L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p. è manifestamente infondata. Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva estinto il debito tributario e l’accordo sulla pena prevedeva l’applicazione della circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 2. Per quanto concernente il rapporto tra confisca somma confiscabile e previamente sequestrabile e accordo con l’erario, questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tema di reati tributari, la disposizione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis, comma 2, introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro , deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preorclinato - può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384 Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266037 . Si è specificato, in particolare, che la locuzione non opera non significa affatto che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata ma che la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte coperta da tale impegno salvo ad essere disposta , come recita l’art. 12-bis cit., comma 2, allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento promesso non si verifichi. Ma si è altrettanto specificato che l’integrale pagamento del debito tributario conduce alla non operatività della confisca, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine Sez. 3, n. 37748 del 16/07/2014, Di Febo, Rv. 260189 - 01 Sez. 3, n. 5681 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691 . Si è, ancora, precisato, con una recente pronuncia che, in tema di reati tributari, la previsione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis, comma 2, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito, da cui, a contrario, la conclusione che/qualora il pagamento sia avvenuto, non è possibile disporre la confisca Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglione, Rv. 275951 - 01 . Dichiara inammissibile il ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata.