Escluso l’incidente di esecuzione disposto di propria iniziativa dal giudice

Affetta da vizio di nullità insanabile è l’ordinanza emessa dalla Corte di merito all’esito di un incidente di esecuzione instaurato motu proprio applicando l’art. 578-bis c.p.p., con la quale era stata confermata la confisca già disposta a carico del ricorrente.

Così si esprime la Suprema Corte nella sentenza n. 23643/20, depositata il 7 agosto. Il Tribunale di Torino dichiarava l’imputato colpevole per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74/2000, irrogando, oltre alla pena, anche la misura di sicurezza della confisca per equivalente fino ad una determinata somma. In parziale riforma di tale pronuncia, la Corte d’Appello di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’attuale ricorrente per via dell’estinzione per prescrizione del reato ascrittogli, confermando, però, la decisione in punto di confisca, la quale è poi divenuta irrevocabile . Di propria iniziativa , la stessa Corte d’Appello instaurava in seguito un incidente di esecuzione , applicando l’art. 578- bis c.p.p. relativo alla fase della cognizione , al termine del quale emanava un’ordinanza che confermava la confisca già disposta a carico dell’imputato. Proprio contro tale ultima ordinanza, l’imputato propone ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello abbia errato nell’avvalersi dell’art. 578- bis per confermare la confisca per equivalente disposta nei suoi confronti, potendo essa solamente confermare la confisca diretta disposta in primo grado, non essendo assicurato il rispetto delle garanzie proprie del processo penale. Gli Ermellini dichiarano fondato il ricorso, evidenziando che la Corte d’Appello non avrebbe potuto disporre di sua iniziativa un incidente di esecuzione, essendo necessaria a tal fine la richiesta del pubblico ministero, dell’interessato oppure del difensore ex art. 666, comma 1, c.p.p Da ciò deriva un vizio di nullità insanabile della decisione impugnata ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b , c.p.p In tal senso, la Corte aggiunge che la regola generale della domanda e il connesso divieto ne procedat judex ex officio identifica un principio generale dell’ordinamento giuridico, coerentemente con quello del giusto processo e di terzietà del giudice contenuti nella Costituzione, escludendo , dunque, la possibile iniziativa d’ufficio del giudice riguardante la promozione del procedimento sul quale debba decidere. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 luglio – 7 agosto 2020, n. 23643 Presidente Sarno – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10/10/2019, la Corte di appello di Torino, quale giudice dell’esecuzione, confermava ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p. la confisca di beni mobili ed immobili nella disponibilità di G.L. , fino alla concorrenza della somma di 77.468,53 Euro, già disposta con la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 26/3/2014, riformata - per intervenuta prescrizione del reato contestato D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 - dalla stessa Corte di merito il 3/5/2019 e definitiva il 24/5/2019. 2. Propone ricorso per cassazione il G. , a mezzo del proprio difensore, deducendo le seguenti censure - inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 322-ter c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, art. 25 Cost., comma 2, art. 7 CEDU. Premessa la natura pacificamente sanzionatoria della confisca per equivalente, se ne sostiene l’irretroattività, tale da impedirne l’applicazione a condotte antecedenti alla L. n. 190 del 2012, con la quale è stato inserito nell’art. 322-ter c.p. a sua volta richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 il riferimento al profitto del reato. La Corte di appello, applicando l’istituto a condotte antecedenti al , avrebbe quindi violato le norme sopra riportate, attribuendo alla confisca per equivalente un’inammissibile efficacia retroattiva - la medesima censura, di seguito, è mossa con riguardo anche all’art. 27 Cost. e art. 578-bis c.p.p. Quest’ultima norma potrebbe esser applicata alla confisca per equivalente soltanto con riferimento a condotte successive all’entrata in vigore della L. n. 3 del 2019, con la quale nella stessa disposizione è stato inserito il riferimento all’art. 322-ter c.p. ciò sul presupposto che l’art. 578-bis in esame amplierebbe l’ambito di applicazione della confisca per equivalente, a carattere sanzionatorio, non esaurendo dunque i propri effetti in ambito processuale ma incidendo anche sulle norma di diritto sostanziale - analoga censura, ancora, è proposta sulla stessa norma sotto un diverso profilo. Si afferma, in particolare, che la Corte di appello - avvalendosi della previsione in oggetto - potrebbe confermare con una sentenza di condanna meramente sostanziale ossia, limitandosi a richiamare quanto sostenuto dal Tribunale soltanto la confisca diretta disposta in primo grado, non anche quella per equivalente, che - per il citato carattere afflittivo - imporrebbe il rispetto di tutte le garanzie proprie del processo penale, con una pronuncia di condanna di natura sostanziale. Le Sezioni unite di questa Corte n. 3167/2015 , peraltro, avrebbero affermato che, a fronte di un reato estinto per prescrizione, il Giudice di appello potrebbe disporre la sola confisca diretta, non quella per equivalente, con indirizzo che dovrebbe esser ribadito pur a fronte dell’art. 578-bis c.p.p. che, per vero, sembrerebbe riferirsi anche a quella indiretta qui in esame. Tanto premesso, nel caso di specie la Corte di merito si sarebbe limitata a condividere gli argomenti spesi dal Tribunale, senza svolgere alcuna considerazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, dunque senza alcuna condanna formale - il vizio motivazionale, da ultimo, viene lamentato con riguardo all’intero provvedimento impugnato, che non risponderebbe alle censure mosse in punto di applicabilità della confisca per equivalente e dell’art. 578-bis c.p.p. al caso di specie, nè si pronuncerebbe sull’eccezione di costituzionalità sollevata nel corso dell’incidente di esecuzione. Con requisitoria scritta del 10/6/2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 3. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Osserva innanzitutto la Corte che la vicenda processuale in esame si è sviluppata con carattere del tutto anomalo, nei termini che seguono Con sentenza del 26/3/2014, il Tribunale di Torino ha dichiarato G.L. colpevole del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 irrogando allo stesso, oltre alla pena, la misura di sicurezza della confisca per equivalente, sino alla concorrenza di 77.468,53 Euro Con sentenza predibattimentale del 3/5/2019, ed in parziale riforma della precedente, la Corte di appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del G. in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione ha revocato le pene accessorie ha confermato nel resto la sentenza appellata , dunque anche in punto di confisca Questa pronuncia non è stata impugnata, divenendo quindi irrevocabile il 24/5/2019 Instaurando motu proprio un incidente di esecuzione, la stessa Corte di appello ha poi inteso applicare in quella sede l’art. 578-bis c.p.p., norma propria della fase della cognizione, ed ha così emesso un’ordinanza - qui impugnata - con la quale ha confermato la confisca già disposta a carico del G. , sino alla concorrenza della somma indicata. 4. Così brevemente ricostruito l’iter della vicenda - e prescindendo dall’erronea considerazione, a fondamento dell’ordinanza, che la sentenza di appello non si fosse pronunciata in tema di confisca - si rileva che la Corte di merito non avrebbe potuto disporre un incidente di esecuzione di propria iniziativa, a ciò occorrendo - ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 1, e salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto - la richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore con conseguente vizio di nullità insanabile del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b , Sez. 3, n. 10108 del 21/1/2016, Barcia, Rv. 266714, proprio in tema di confisca tra le altre, Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, Deuscit, Rv. 258392 Sez. 1 n. 29203 del 23/5/2013, Serino, Rv. 256793 Sez. 1, n. 11766 del 28/2/2012, Telata, Rv. 252295 . Si è inoltre rilevato Sez. 1, n. 29203/2013, cit. che un isolato precedente difforme Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008 dep. 2009 , Favato, Rv. 242734 - nel quale si era affermato che la mancata richiesta del pubblico ministero per l’avvio del procedimento di esecuzione, non comportava nullità, non equivalendo all’iniziativa relativa all’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 178 c.p.p., lett. b - non poteva essere condiviso in quanto la regola generale della domanda e il correlato divieto ne procedat judex ex officio rappresentano un principio generale dell’ordinamento giuridico in coerenza con il 2 disposto del novellato art. 111 Cost. in tema di giusto processo e di terzietà del giudice, requisito che esclude la possibilità della iniziativa officiosa del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi . L’ordinanza della Corte di appello, pertanto, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.