Nessuna “conoscenza presunta” degli atti nel caso di processo in absentia

Ai fini dello svolgimento del processo in assenza dell’imputato, è necessario che egli abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, non essendo contemplata una conoscenza solo presunta degli atti.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23575/20, depositata il 5 agosto. La Corte d’Appello di Trento riformava parzialmente la decisione del Giudice di primo grado che condannava l’attuale ricorrente per alcuni reati, dichiarando la nullità della condanna limitatamente ad uno dei reati contestati a causa della mancanza della citazione a giudizio . Ricorre per cassazione l’imputato, lamentando, tra i diversi motivi, la nullità della vocatio in ius anche per gli altri reati contestatigli per via dell’invalidità dell’elezione di domicilio, considerando il rifiuto esplicito del difensore d’ufficio e la mancata conoscenza da parte sua della lingua italiana. Gli Ermellini dichiarano fondato il suddetto motivo di ricorso, osservando come nel caso di specie si sia proceduto in assenza dell’imputato , possibilità contemplata dall’art. 420- bis c.p.p. solo quando egli abbia avuto conoscenza in modo specifico della fissazione del processo. Proprio a tal fine, la norma prevede che l’imputato riceva personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza oppure che risulti con certezza” la sua conoscenza del processo o, ancora, che si sia sottratto consapevolmente alla stessa. Preso atto di ciò, i Giudici di legittimità evidenziano che il processo in assenza non prevede, dunque, alcuna forma di conoscenza presunta” degli atti da parte dell’imputato, ma solo la volontaria sottrazione ” alla conoscenza, in presenza di determinate condizioni. Tale tesi è stata sostenuta dalle Sezioni Unite sentenza n. 28912/19 , le quali hanno inteso ridurre al minimo le possibili elezioni di domicilio disattente”. La Corte aggiunge, inoltre, che ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420- bis c.p.p. non costituisce presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, essendo il giudice chiamato a constatare l’effettiva esistenza di un rapporto professionale tra indagato e legale domiciliatario. Nel caso di specie, a seguito dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, il ricorrente non aveva avuto modo di conoscere alcun atto processuale a lui notificato a causa dell’immediato rifiuto dell’elezione da parte del legale. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 luglio – 5 agosto 2020, n. 23575 Presidente e relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per Cassazione B.A. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento che in parziale riforma della sentenza del Tribunale che il 4 luglio 2016 lo aveva condannato per violazione dell’art. 635, comma 2, n. 3 in relazione all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7 capo A , art. 624bis c.p., commi 1 e 3 capo B e art. 707 c.p. capo C dichiarava la nullità della condanna limitatamente al reato di cui all’art. 624 bis c.p. capo B per difetto di citazione a giudizio e per l’effetto rideterminava la pena con riguardo ai reati di danneggiamento e violazione dell’art. 707 c.p Deduce il ricorrente 1. Nullità dell’esercizio dell’azione penale rilevando che il P.M. incurante dell’ordinanza del giudice di primo grado che in data 7.12.2015 in sede di prima udienza dibattimentale aveva rimesso il fascicolo al P.M. perché il reato di cui all’art. 624bis non era tra quelli procedibili con citazione diretta aveva nuovamente esercitato l’azione penale negli stessi termini. 2. Nullità della vocatio in ius anche per i capi A e C per invalidità della elezione di domicilio stante l’espresso rifiuto del difensore d’ufficio e stante la mancata conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana. 3. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. 4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p Il secondo motivo di ricorso è fondato. Nel caso in esame si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67 che ha introdotto il processo in assenza volontaria dell’imputato, stabilendo all’art. 420 bis c.p.p., la possibilità di procedere in assenza dell’imputato solo quando lo stesso abbia avuto specifica conoscenza della fissazione del processo. Per questo la norma richiede che l’imputato abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti con certezza che sappia del procedimento oppure si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo . Il processo in assenza non prevede infatti alcuna forma di conoscenza presunta ma solo, a determinate condizioni, la volontaria sottrazione alla conoscenza. La nuova disciplina, quindi, prevede che vi sia la necessaria effettiva conoscenza del processo perché si possa procedere. Inoltre, non valorizza la colpa in generale nella mancata acquisizione della notizia del processo ma introduce previsioni di alcune particolari situazioni tipiche in cui l’interessato ha avuto adeguata contezza delle accuse e, quindi, ha un onere di tenersi informato . Per quanto di interesse in questa sede, come affermato dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 28912 del 2019 Rv. 275716, va considerato, con riferimento ai casi tipizzati di conoscenza , che dichiarazione, elezione domicilio e nomina di un difensore di fiducia appaiono prima facie indicare un livello di conoscenza del procedimento anche nella fase iniziale da cui deriva una sorta di onere a carico della parte di tenersi informato e che la introduzione, con L. 23 giugno 2017, n. 103, del comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p. l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario ha sostanzialmente inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio disattente . Allo stesso modo viene considerata la sottoposizione a misura cautelare sul presupposto che un simile onere si pone a carico di colui che è stato condotto, ancorché nella sola fase del subprocedimento cautelare, innanzi al giudice. In sintesi viene richiesta un’attività della giurisdizione . Al di fuori di questi casi, è richiesta o la notifica personale dell’avviso della udienza , quindi soltanto la vacatio in iudicium, o la certezza di conoscenza del procedimento . Come già detto il processo in assenza non prevede alcuna forma di conoscenza presunta ma solo, a determinate condizioni, la volontaria sottrazione alla conoscenza e tale volontaria sottrazione alla conoscenza è oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall’art. 420-bis c.p.p., con possibilità per l’assente di fornire prova contraria. Deve aggiungersi che secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso Sez. Un. 28 novembre 2019, Mhamed Darwash, non ancora depositata, principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 c.p.p. . Orientamenti conformi a quanto già stabilito da questa sezione in altra precedente pronuncia secondo la quale in tema di processo celebrato in assenza dell’imputato, la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta dalla mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Rv. 269221 . In motivazione venivano richiamati altri precedenti di legittimità dove era affermato che la effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. Fattispecie nelle quali l’imputato, in occasione della redazione, in sua presenza, da parte della polizia giudiziaria dei verbali di identificazione e di sequestro del corpo del reato, nominava ed eleggeva domicilio presso un difensore, ove, da quel momento, venivano notificati tutti gli atti processuali, dei quali, però, non aveva conoscenza, avendo da subito interrotto ogni rapporto con il legale. Cass. n. 44123/2007 n. 39818/2010 n. 4987/2011 n. 12630/2015 . Ed ancora si aggiungeva che tale interpretazione, pur formatosi in costanza di normativa ante Novella, non può non trovare applicazione anche con riferimento alle nuove disposizioni, emanate proprio per fronteggiare le criticità segnalate nei confronti del c.d. processo contumaciale al fine di evitare con l’introduzione di strumenti preventivi processi a carico di contumaci inconsapevoli . Ciò detto deve rilevarsi che nel caso in esame il B. ha eletto domicilio in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria presso il difensore d’ufficio, che da subito rifiutava detta elezione, presso il quale sono stati notificati tutti gli atti processuali dei quali, però, l’imputato non ha avuto conoscenza, essendo stati da subito interrotti i rapporti con il legale. Nel momento in cui si è proceduto in assenza dell’imputato non vi era pertanto la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento da parte del B. . La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento con diverso giudice per l’ulteriore corso, considerato che per i reati in esame l’esercizio dell’azione penale è a citazione diretta. L’accoglimento del motivo assorbe le ulteriori doglianze. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento in diversa composizione per l’ulteriore corso.