Nomina e notificazioni al difensore nel procedimento di sorveglianza

La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa non produce effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa. Corretta, dunque, la nomina di un difensore d’ufficio, da parte del Tribunale di sorveglianza, al quale notificare l’avviso di fissazione dell’udienza di revoca della misura alternativa.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23538/20, depositata il 4 agosto. Nel corso di un procedimento penale la notifica all’interessata del decreto di fissazione dell’udienza veniva eseguita presso il suo difensore e proprio in ragione della sua condizione di irreperibilità, ancora attuale al momento della decisione, veniva disposta la revoca della detenzione domiciliare. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per mezzo del proprio difensore di fiducia, sostenendo che l’avviso di fissazione dell’udienza per la revoca della misura alternativa non fosse mai stato notificato al difensore medesimo così come il provvedimento di sospensione della misura da parte del Magistrato di sorveglianza. Per tale ragione, lo stesso difensore sarebbe venuto a conoscenza di quanto accaduto soltanto quando aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare. Al riguardo i Supremi Giudici ribadiscono l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa non produce effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto, nel caso in esame, alla nomina di un difensore di ufficio, al quale è poi stato legittimamente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza di revoca. Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 luglio – 4 agosto 2020, n. 23538 Presidente Santalucia – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27/9/2019, il Tribunale di sorveglianza di Roma dispose, nei confronti di A.P. , la revoca della misura della detenzione domiciliare concessa, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16-nonies, con ordinanza dello stesso Tribunale in data 4/12/2018 in relazione alla pena residua di 1 anno e 2 mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 12/4/2017. Nel corso della misura, infatti, il Magistrato di sorveglianza, con decreto del 17/6/2019, ne aveva sospeso l’esecuzione in quanto la A. , in data 11/6/2019, non era stata trovata nel domicilio protetto, ove erano stati constatati danneggiamenti dell’immobile cfr. nota S.c.p. del 15/6/2019 , e si era resa irreperibile, sicché la notifica all’interessata del decreto di fissazione dell’udienza del 9/8/2019 era stata eseguita presso il suo Difensore. E proprio in ragione della sua condizione di irreperibilità, ancora attuale al momento della decisione, era stata disposta la revoca della detenzione domiciliare. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa A. , per mezzo del Difensore di fiducia, avv. M.R.C., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , che l’avviso di fissazione dell’udienza per la revoca della misura alternativa non fosse mai stato notificato al Difensore di fiducia, odierno ricorrente, così come il provvedimento di sospensione della misura da parte del Magistrato di sorveglianza. Per tale ragione, lo stesso Difensore sarebbe venuto a conoscenza di quanto accaduto soltanto in data 4/10/2019, allorquando aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare. Al contrario, l’ordinanza impugnata avrebbe dato conto della avvenuta nomina di un altro difensore di fiducia, l’avv. F. nuova nomina che non sarebbe mai avvenuta, atteso che lo stesso avv. F. sarebbe stato il Difensore di ufficio della A. , nominato illegittimamente dal Tribunale di sorveglianza in presenza di un Difensore di fiducia. 3. In data 4/2/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Dalla lettura degli atti del fascicolo, accessibili in sede di legittimità in ragione della natura processuale della censura dedotta, e in particolare dall’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 26/2/2019, risulta che la odierna ricorrente era difesa, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la concessione della detenzione domiciliare, dall’avv. M. R. C. del Foro di Roma, il quale l’aveva assistita anche nella fase del giudizio di cognizione. Tuttavia, la circostanza che al predetto Difensore non fosse stato notificato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 17/6/2019 che aveva sospeso la misura della detenzione domiciliare e, a seguire, dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, non può ritenersi all’origine di alcuna nullità, diversamente da quanto opinato in sede di ricorso. Va, infatti, ribadito in questa sede l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa ex plurimis Sez. 1, n. 36964 del 7/6/2019, Marku, Rv. 276867 sicché il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto, nel caso in esame, alla nomina di un difensore di ufficio, al quale è poi stato legittimamente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza di revoca. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.