Iscrizione ma nessuna frequenza alla scuola media: niente sanzione per il genitore

Cancellata in Cassazione la decisione del Giudice di Pace che aveva condannato una donna a pagare 30 euro di ammenda. L’obbligo scolastico non riguarda più anche la scuola media inferiore.

Il genitore può limitarsi alla sola iscrizione del figlio alla scuola media. Se poi il ragazzo decide di non presentarsi mai in classe, il genitore non è sanzionabile a livello penale. Vittoria in Cassazione per una donna, originariamente condannata dal Giudice di Pace per avere omesso, in qualità di genitore affidatario, di far impartire al figlio l’istruzione obbligatoria Cassazione, sentenza n. 23488/20, sez. III Penale, depositata il 3 agosto . A far finire sotto processo la donna è la constatazione che il figlio non ha frequentato l’istituto comprensivo statale a cui era stato iscritto. Per il Giudice di Pace ci sono i presupposti per una condanna . Così la donna viene ritenuta colpevole del reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori” e viene obbligata a pagare 30 euro di ammenda. Il legale della donna contesta però la decisione, osservando che attesa l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 759 del 1972 ad opera del decreto legislativo 212 del 2010, il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo venuto meno il riferimento normativo che consentiva di estendere la previsione dell’articolo 731 del Codice Penale alla violazione dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore . L’obiezione difensiva viene accolta in pieno dalla Cassazione. I magistrati ribadiscono che l’inosservanza, da parte dell’esercente la potestà genitoriale, dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato , in quanto il decreto legislativo 13 dicembre 2010, numero 212, ha abrogato l’articolo 8 della legge numero 1859 del 1962, che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare, di cui all’articolo 731 del Codice Penale, anche alle violazioni dell’obbligo scolastico della scuola media . In sostanza, l’estensione dell’obbligo scolastico , previsto secondo l’originaria disposizione del Codice Penale per il solo ciclo elementare, fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media scuola secondaria di primo grado o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore che dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico comma 2 , discende dall’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, che prevedeva al contempo l’applicabilità, in caso di violazione, delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare . Ora, poiché tale norma è allo stato non più vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 212 del 2010 contenente l’abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell’articolo 14-quater della legge 28 novembre 2005 numero 246, così venendo meno la sanzionabilità sotto il profilo penale dell’inadempimento all’obbligo della frequentazione scolastica per la scuola media inferiore , legittimamente la donna contesta la condanna pronunciata dal Giudice di pace cosentino nei suoi confronti. Difatti, secondo la normativa vigente, l’inadempimento all’obbligo della frequentazione scolastica è sanzionato esclusivamente nell’ipotesi originariamente prevista dall’articolo 731 del Codice Penale, ovverosia limitatamente all’istruzione elementare . Di conseguenza, l’intervenuta abrogazione della previsione che consentiva di estendere l’applicabilità della norma codicistica alla violazione dell’obbligo scolastico relativo alla scuola media inferiore impone una decisione totalmente favorevole alla donna.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 luglio – 3 agosto 2020, numero 23488 Presidente Andreazza – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 23.10.2018 il Giudice di Pace di Cosenza ha condannato Anumero Al. alla pena di Euro 30,00 di ammenda ritenendola colpevole del reato di cui all'articolo 731 cod. penumero per aver omesso in qualità di genitore affidatario del minore Al. El., nato l' omissis , di far impartire al figlio l'istruzione obbligatoria non avendo costui frequentato nell'anno 2015 l'Istituto comprensivo statale del Comune di Rose, dove era stato iscritto. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello innanzi al Tribunale di Cosenza, debitamente riconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex articolo 593, 3 comma cod. proc. penumero . L'impugnativa si compone di un unico motivo con il quale si eccepisce che, attesa l'abrogazione dell'articolo 8 L. 759/1972 ad opera del D.Lgs. 212/2010, il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo venuto meno il riferimento normativo che consentiva di estendere la previsione dell'articolo 731 cod. penumero alla violazione dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore Considerato in diritto Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Come infatti già affermato da questa Corte l'inosservanza, da parte dell'esercente la potestà genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, numero 212, all. 1, parte 52, ha abrogato l'articolo 8 della legge numero 1859 del 1962, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all'articolo 731 cod. penumero , anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media Sez. 3, numero 4520 del 06/12/2016 - dep. 31/01/2017, Gabrielli e altro, Rv. 268951 Sez. 3, numero 4523 del 06/12/2016 - dep. 31/01/2017, Pedrazzi, Rv. 269266 . Rinviandosi a quanto diffusamente chiarito nelle due pronunce citate, va rilevato, in sintesi, che l'estensione dell'obbligo scolastico, previsto secondo l'originaria disposizione del codice penale per il solo ciclo elementare, fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media scuola secondaria di primo grado o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico comma 2 , discende dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, che prevedeva al contempo l'applicabilità, in caso di violazione, delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo della istruzione elementare . Poiché tale norma è allo stato non più vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 212/2010 contenente l’ abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell'articolo 14-quater della legge 28 novembre 2005 numero 246 , così venendo meno la sanzionabilità sotto il profilo penale dell'inadempimento all'obbligo della frequentazione scolastica per la scuola media inferiore, a ragione la ricorrente contesta la condanna pronunciata dal Giudice di Pace cosentino nei suoi confronti secondo la normativa vigente l'inadempimento all'obbligo della frequentazione scolastica è infatti sanzionato esclusivamente nell'ipotesi originariamente prevista dall'articolo 731 c.p., ovverosia limitatamente all'istruzione elementare. L'intervenuta abrogazione della previsione che consentiva di estendere l'applicabilità della norma codicistica alla violazione dell'obbligo scolastico relativo alla scuola media inferiore impone, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.