



impugnazioni | 13 Luglio 2020
L’”assenza dell’imputato” non è affare del giudice dell’esecuzione (e nemmeno consente la restituzione del termine ad impugnare)
di Francesco, G. Capitani - Avvocato
Non invocabili gli artt. 670 e 175 c.p.p.; l’”incolpevole mancata conoscenza del processo” e la nullità della sentenza possono essere (solamente) contestati mediante gli ordinari mezzi di impugnazione ovvero mediante richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p..

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 20705/20; depositata il 10 luglio)








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