Il periodo trascorso in regime di carcere duro non è fungibile con quello da scontare in isolamento diurno

Il regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. si caratterizza per una sua autonoma fisionomia sistematica, che non ne consente la riconducibilità né alla categoria delle pene, principali e accessorie, né alla categoria delle misure di prevenzione personale. Pertanto, non può riconoscersi la fungibilità del periodo trascorso in regime speciale di detenzione con quello ancora da scontare di isolamento diurno.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19295/20, depositata il 25 giugno u.s., si pronuncia in tema di esecuzione della pena , con particolare riguardo alla natura della misura dell’isolamento del detenuto e alle relative conseguenze applicative. Il fatto. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’istanza proposta dal difensore di un soggetto condannato all’ergastolo finalizzata ad ottenere la fungibilità tra il periodo sofferto in isolamento durante il regime detentivo speciale di cui all’articolo 41- bis ord. pen. e quello applicativo dell’isolamento diurno quale sanzione accessoria. L’organo Giudicante, a sostegno del diniego, lumeggiava che l’isolamento diurno contemplato dall’articolo 72 c.p. non è compatibile con il regime detentivo speciale di cui all’ articolo 41- bis ord. pen., nel primo caso si è dinanzi ad una sanziona accessoria alla pena dell’ergastolo, nella seconda ipotesi, invece, trattasi di modalità esecutive della pena che implicano la sospensione delle regole ordinarie del trattamento penitenziario. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il condannato, per il mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione degli artt. 33, 72 c.p. e 125 c.p.p. e l’insufficienza motivazionale del provvedimento, con il richiamo di quella giurisprudenza di legittimità a tenore della quale ai fini della fungibilità non conta il nomen iuris della sanzione, bensì le sue reali capacità afflittive in tal senso Cass. Pen. sent. n. 34564/2007 sul tema dell’obbligo di dimora e arresti domiciliari . Il ricorso è inammissibile. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità dei motivi censori proposti dalla difesa. Invero, osservano gli Ermellini non può parlarsi di compatibilità tra isolamento diurno e regime detentivo differenziato ex articolo 41- bis ord. pen., ontologicamente differenti. Il sistema speciale di detenzione contemplato dalla normativa penitenziaria, anche dopo le modifiche legislative del 2009, ha conservato la sua fisionomia e non si è trasformato in una pena differenziata. D’altra parte, la struttura e le modalità applicative e impugnatorie del tutto peculiari dell’istituto in parola ne evidenziano la singolarità, a conferma dell’impossibile assimilazione ad altri istituti come quello dell’isolamento diurno. Dunque, deve ribadirsi il principio già consolidatosi sul punto a tenore del quale il regime differenziato di cui all’articolo 41- bis ord. pen. si caratterizza per una sua autonoma fisionomia sistematica, che non ne consente la riconducibilità né alla categoria delle pene, principali e accessorie, né alla categoria delle misure di prevenzione personale. Pertanto, non può riconoscersi la fungibilità del periodo trascorso in regime speciale di detenzione con quello ancora da scontare di isolamento diurno. Alla stregua di tale ricostruzione, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 – 25 giugno 2020, n. 19295 Presidente Iasillo – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 19/04/2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’istanza presentata da Z.M. finalizzata a ottenere la fungibilità tra il periodo patito in isolamento durante il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. e la frazione detentiva che gli era stata applicata a titolo di isolamento diurno. L’invocata fungibilità, in particolare, riguardava la sanzione dell’isolamento diurno determinata dallo stesso Tribunale in sei mesi a seguito della condanna alla pena dell’ergastolo emessa dalla Corte di assise di appello di Roma, in riforma della decisione pronunciata dalla Corte di assise di Latina il 17/07/2009, divenuta irrevocabile il 13/12/2013 - e il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. patito dal ricorrente nel periodo compreso tra il 19/12/2014 e il 07/10/2015. A sostegno di tali conclusioni, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere osservava che l’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p., non era compatibile con il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., atteso che il primo costituiva una sanzione accessoria alla pena dell’ergastolo, mentre il secondo risultava privo di connotazioni sanzionatorie, incidendo sulle modalità di esecuzione della pena e comportando per il detenuto la sospensione delle regole ordinarie del trattamento penitenziario. 2. Avverso tale ordinanza Z.M. , a mezzo dell’avv. Piera Farina, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 33 e 72 c.p., art. 125 c.p.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di detrarre dal regime dell’isolamento diurno i periodi di isolamento patiti dal ricorrente nel vigore del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen Si deduceva, in proposito, che la negazione di un rapporto di compatibilità tra l’isolamento diurno e la misura detentiva speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. non teneva conto delle connotazioni di afflittività che connotavano i due regimi - tra loro perfettamente sovrapponibili - e delle modalità concrete con cui il regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. era stato scontato da Z. , nell’arco temporale presupposto, in una cella singola e senza usufruire di alcun momento di socialità. 2.1. Nell’interesse del ricorrente, infine, venivano depositati motivi nuovi da parte dell’avv. Valerio Vianello Accorretti, con cui si ribadivano le doglianze poste a fondamento dell’originario ricorso, precisandosi che con tale atto di impugnazione non si era chiesta l’applicazione del principio di fungibilità tra la pena dell’isolamento diurno e il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., essendosi posta la differente questione della detraibilità del periodo patito da Z. in isolamento conseguente allo stesso regime dalla frazione detentiva che gli era stata applicata a titolo di isolamento diurno. Si evidenziava, al contempo, che le conclusioni del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere apparivano in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nel valutare la tipologia di una misura restrittiva applicata al detenuto, non assume rilievo decisivo il nomen iuris utilizzato nel provvedimento presupposto, ma le connotazioni del regime restrittivo patito dal condannato, in linea con il principio di diritto affermato da questa Corte ed espressamente richiamato dalla difesa del ricorrente, secondo cui Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari nella specie, la previsione del divieto di allontanarsi dall’abitazione estesa all’intera giornata è fungibile con la pena inflitta Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861-01 . 2.2. Le considerazioni esposte negli atti di impugnazione depositati nell’interesse di Z.M. imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da Z.M. è inammissibile. 2. Occorre premettere che il regime detentivo dell’ergastolo con isolamento diurno, del quale si controverte con riferimento alla posizione di Z.M. , è disciplinato dall’art. 72 c.p., comma 1, a norma del quale Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni . Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione contenuta nel comma 2 della stessa norma, a tenore del quale Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi . Infine, l’art. 72 c.p. si conclude con la previsione contenuta nel suo comma 3, che recita L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa . Questa disciplina, essendo ancorata a elementi edittali, non fornisce indicazioni specifiche sulla natura del regime detentivo in esame, per inquadrare il quale occorre richiamare l’orientamento ermeneutico secondo cui l’isolamento diurno è una misura sanzionatoria temporanea e suppletiva, atteso che si applica nelle ipotesi in cui il delitto punito con la pena dell’ergastolo concorre con altri reati sanzionati con pene detentive diverse da quella perpetua, che, in assenza di tale misura suppletiva, rimarrebbero impuniti. Tale opzione interpretativa trae origine da un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto L’isolamento diurno previsto, in aggiunta alla pena dell’ergastolo, nei casi ivi contemplati, dall’art. 72 c.p. è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena. È pertanto da escludere che esso sia stato abrogato, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 89, cosiddetto ordinamento penitenziario per incompatibilità con le disposizioni dettate da detta legge in materia di trattamento penitenziario Sez. 1, n. 780 del 24/02/1993, Asero, Rv. 19366401 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853-01 . Tale opzione ermeneutica, dunque, attribuisce una precisa fisionomia al regime detentivo dell’isolamento diurno, che lo fanno ritenere una misura sanzionatoria connotata da caratteri di afflittività suppletiva e temporanea, essendo priva di autonomia - in quanto irrogata in aggiunta alla pena dell’ergastolo - e potendosi applicare per un periodo di tempo limitato, compreso tra sei mesi e tre anni. 3. In questa cornice, appaiono evidenti le ragioni che non consentono di assimilare l’isolamento diurno al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., essendo quest’ultimo privo di quelle connotazioni sanzionatorie indispensabili all’applicazione della disciplina della invocata nell’interesse del ricorrente. Nè rilevano in senso contrario le deduzioni difensive introdotte con i motivi aggiunti depositati dall’avv. Valerio Vianello Accorretti, con cui si evidenziava che con il ricorso introduttivo del presente procedimento non si era chiesta l’applicazione del principio di fungibilità tra la pena dell’isolamento diurno e il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., essendosi prospettata la questione ermeneutica, differente, della detraibilità del periodo patito da Z. in isolamento conseguente allo stesso regime dalla frazione detentiva che gli era stata applicata a titolo di isolamento diurno. Tali, pur pregevoli, argomentazioni difensive, infatti, non appaiono rilevanti ai presenti fini, non potendo dalle stesse inferirsi l’assimilazione dell’isolamento diurno al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., la cui peculiare natura impone di ricondurlo a un alveo applicativo differente sia rispetto a quello preventivo sia rispetto a quello sanzionatorio, come ribadito da questa Corte, secondo cui tale istituto, anche dopo la modifica normativa a opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, ha conservato la sua fisionomia e non si è trasformato in una pena differenziata Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809 . Del resto, la Corte costituzionale, da più di un ventennio, ha offerto indicazioni perfettamente sovrapponibili a quelle della giurisprudenza di legittimità - fin dalle risalenti sentenze n. 349 del 24 giugno 1993 e n. 376 dell’1 ottobre 1997 - attraverso interventi ermeneutici finalizzati a esplicitare i profili di compatibilità dello strumento in esame con i principi costituzionali vigenti in materia di garanzie giurisdizionali, sul presupposto della sua natura di provvedimento ministeriale soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale in cui l’interessato può svolgere l’attività necessaria alla sua difesa Corte Cost., sent. n. 376 del 1997 Corte Cost., sent. n. 349 del 1993 . In tale ambito, la Corte costituzionale, nelle pronunzie citate, ha ritenuto rispettoso dei precetti costituzionali il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., evidenziando che la sua applicazione e la sua proroga sono disposte con un provvedimento ministeriale motivato, che è suscettibile di riesame in sede giurisdizionale, davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, finalizzato ad assicurare il rispetto delle regole procedimentali stabilite per la sua applicazione Corte Cost., sent. n. 376 del 1997, cit. Corte Cost., sent. n. 349 del 1993, cit. . Occorre, dunque, ribadire che il regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., si caratterizza per una sua autonoma fisionomia sistematica, che non ne consente la riconducibilità nè alla categoria delle pene, principali e accessorie, nè alla categoria delle misure di prevenzione personale, così come, da ultimo, ridefinite dalle Sezioni unite Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 . 4. Dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti discende che non rileva, ai fini della rideterminazione del periodo di isolamento diurno in esame, il periodo di isolamento patito da Z.M. durante il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., atteso che tra tali periodi non può essere stabilita alcuna assimilazione rilevante nè ai fini dell’invocata detraibilità nè ai fini della fungibilità ex art. 657 c.p.p., comma 4, richiamata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In questa cornice, occorre richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che corrobora le conclusioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, secondo cui Attesa la radicale differenza tra l’istituto dell’isolamento diurno, vera e propria sanzione penale, e l’isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza, non si può riconoscere la fungibilità, ai fini dell’applicazione dell’art. 657 c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell’isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell’ergastolo Sez. 1, n. 38467 del 18/09/2008, Mezzasalma, Rv. 241493-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 52624 dell’08/11/2017, Galatolo, Rv, 271597-01 . 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Z.M. deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.