Impedimento dell'imputato a comparire per motivi di salute: udienza rinviata solo se il rischio è grave

Posto che il giudice, nel caso di impedimento a comparire dell’imputato per ragioni di salute, può liberamente valutare l’effettiva impossibilità come risultante dal certificato medico, egli deve valutare la concreta sussistenza di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la salute.

Questo quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 18487/20 depositata il 17 giugno. A seguito della conferma, da parte della Corte d’Appello di Napoli, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell’imputato, questi propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale abbia disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nel corso della quale, comunicato l’assoluto impedimento a comparire dell’imputato per ragioni di salute , era stata rigettata la richiesta difensiva di rinvio della trattazione del processo. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ricorda il principio secondo cui è legittimo il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico, abbia ritenuto l’insussistenza del dedotto impedimento. Infatti, il certificato non preclude al giudice di valutare l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della certificata patologia di comparire in giudizio , se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non essendo sufficiente la generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure. Nel caso concreto, tuttavia, i Giudici osservano che la motivazione della sentenza impugnata risulta incongrua e gravemente deficitaria , dal momento che si fonda sull’affermazione che la certificazione medica esibita dal difensore in udienza era inidonea a dimostrare l’assoluta impossibilità a comparire dell’imputato, per avere il sanitario fatto riferimento esclusivamente e genericamente ad una affezione da stato febbrile avendo la Corte di appello omesso di riferire che, come si desume dalla documentazione in atti, quel certificato aveva attestato non solo la temperatura a 39 gradi, ma soprattutto l’impossibilità a viaggiare del paziente . Chiarito questo, il ricorso viene accolta e la sentenza impugnata annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 febbraio – 17 giugno 2020, n. 18487 Presidente Petruzzellis – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 29 giugno 2016 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato G.D. in relazione al reato di cui all’art. 572 c.p., commesso in omissis , in danno della convivente Gu.Au. . 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado emessa nell’udienza del 29 giugno 2016 nel corso della quale, comunicato l’assoluto impedimento a comparire dell’imputato per ragioni di salute, era stata rigettata la richiesta difensiva di rinvio della trattazione del processo ad altra udienza. 2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 2 c.p., per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado, ritenendo ingiustificata la doglianza difensiva circa l’eccessiva della pena, posto che la sanzione era stata determinata dal primo giudice in misura pari al limite edittale minimo di due anni di reclusione, limite invero introdotto solo con la L. n. 172 del 2012, dunque in epoca successiva alla data di commissione del reato. 2.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la pronuncia di primo grado, benché le carte del processo non avessero dimostrato l’esistenza di quella convivenza continuativa tra l’imputato e la persona offesa che costituisce requisito indefettibile per la sussistenza del reato contestato. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni e con le conseguenze di seguito precisate. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è legittimo il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico, abbia ritenuto l’insussistenza del dedotto impedimento, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute non potendo ritenersi preclusa tale valutazione dalla generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è per sua natura preordinata al superamento rapido e completo dell’affezione patologica in atto, non implicando quella indicazione l’automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell’integrazione dell’assoluta impossibilità di comparire che legittima l’impedimento in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819 . Restando ovviamente fermo il sindacato del giudice di legittimità sul corretto esercizio di quel potere valutativo da parte del giudice di merito, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata risulti incongrua e gravemente deficitaria, dal momento che si fonda sull’affermazione che la certificazione medica esibita dal difensore in udienza era inidonea a dimostrare l’assoluta impossibilità a comparire dell’imputato, per avere il sanitario fatto riferimento esclusivamente e genericamente ad una affezione da stato febbrile influenzà avendo la Corte di appello omesso di riferire che, come si desume dalla documentazione in atti, quel certificato aveva attestato non solo uno stato febbrile con temperatura a 39 gradi , ma soprattutto l’impossibilità a viaggiare del paziente. La valutazione compiuta dal giudice di merito è stata, dunque, basata su dati di conoscenza incompleti e si è tradotta in una motivazione palesemente insufficiente a giustificare il rigetto di quella richiesta difensiva di rinvio della trattazione del processo. Quanto poi alla valutazione, pure contenuta nella decisione gravata, riguardante un’asserita intempestiva della presentazione di quella certificazione medica da parte del difensore dell’imputato, va detto che, anche con riferimento a tale aspetto, la motivazione della sentenza gravata appare manifestamente illogica posto che, nel caso di specie, il certificato era stato rilasciato dal medico il giorno precedente ed era stato esibito dal patrocinatore durante l’udienza del giorno successivo, alle ore 12.56, nel momento in cui era stato chiamato per la trattazione il processo a carico del suo assistito orario che ben avrebbe permesso al giudice di disporre eventuali verifiche mediante una c.d. vista fiscale, laddove vi fossero stati dubbi sulla portata del prospettato impedimento a comparire. Nella declaratoria di accoglimento di tale doglianza difensiva, resta assorbito l’esame dei restanti motivi del ricorso. 3. La sentenza impugnata va, comunque, annullata senza rinvio per essere nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato. Non essendovi le condizioni per prosciogliere l’imputato nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tale formula di annullamento senza rinvio prevale su ogni altra in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito - nella fattispecie non necessari - nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.