Calcolo del termine di prescrizione in caso di sospensione dell’esecuzione

Ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal PM ex art. 656, comma 5, c.p.p. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna.

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 17831/20, depositata il 10 giugno. Il Giudice dell’esecuzione, dinanzi al quale era stato proposto incidente di esecuzione per la prescrizione ex art. 173 c.p. della pena dell’ ammenda inflitta congiuntamente all’ arresto , con provvedimento de plano rigettava la richiesta. L’istante ha proposto opposizione, anch’essa rigettata. Il difensore ha dunque proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 173 c.p La norma citata, al comma 2, prevede che, se congiuntamente alla pena dell’arresto sia inflitta anche la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra si ha riguardo al decorso del termine per l’arresto. Pertanto, la pena dell’ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell’arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l’esecuzione della pena dell’arresto sia iniziata nel termine previsto . Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione . Ed infatti l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla ratio dell’art. 172 c.p., comma 5, che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione nè lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale . In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e annulla la pronuncia impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione che dovrà attenersi ai principi summenzionati.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 maggio – 10 giugno 2020, n. 17831 Presidente Izzo – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. M.P. ha proposto incidente di esecuzione eccependo la prescrizione ex art. 173 c.p. della pena dell’ammenda inflitta, congiuntamente all’arresto, con la sentenza del Tribunale di Lecce del 19 gennaio 2010, confermata dalla Corte di appello di Lecce il 25 maggio 2011, irrevocabile il 11 aprile 2012, anche per il reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. c . Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento de plano ex art. 667 c.p.p., comma 4, ha rigettato la richiesta l’istante ha proposto opposizione. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 8 ottobre 2019, ha rigettato l’opposizione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.P. deducendo il vizio di violazione di legge, per l’errata applicazione dell’art. 173 c.p., e la manifesta illogicità della motivazione. Il giudice dell’esecuzione avrebbe ritenuto sospeso il termine di prescrizione della pena per essere stata disposta la sospensione dell’esecuzione della pena in data 14 dicembre 2012 l’art. 173 c.p., che richiama l’art. 172 c.p., e l’art. 656 c.p.p. non prevedrebbero però la sospensione del termine di prescrizione, sicché tale termine sarebbe decorso. Si richiama infine la sentenza n. 375442/2006, Rv. 235086. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Ai sensi dell’art. 173 c.p., comma 2, se congiuntamente alla pena dell’arresto è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine per l’arresto. Cfr. Sez. 3, n. 1605 del 20/05/1998, Mariotto, Rv. 211345 - 01, che ha affermato che ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell’arresto e dell’ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto. Pertanto, la pena dell’ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell’arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l’esecuzione della pena dell’arresto sia iniziata nel termine previsto. 1.2. Deve però ribadirsi il principio per cui ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla ratio dell’art. 172 c.p., comma 5, che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione nè lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale così Sez. 1, n. 49747 del 26/06/2018, Kaja, Rv. 274536-01. In motivazione, la Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 - dep. 02/01/2015, Maiorella, Rv. 26139901 per cui non esistono cause di sospensione del termine di prescrizione della pena. L’art. 172 c.p., a differenza delle norme che disciplinano la prescrizione del reato prima della condanna artt. 157 e segg. c.p. , non prevede cause di sospensione del termine di prescrizione della pena trattandosi di norme penali sostanziali, non è consentito introdurre in via analogica una causa di sospensione del termine. 1.3. Il legislatore, pur avendo introdotto il meccanismo ex art. 656 c.p.p., non ha integrato l’art. 172 c.p., prevedendo una specifica causa di sospensione del termine di prescrizione della pena, lasciando così immutata la disciplina originaria, pur in un diverso contesto processuale. L’art. 172 c.p., comma 5, concorre, con la norma di cui al comma 4, a determinare la decorrenza del termine di prescrizione. L’art. 172 c.p. non prevede nemmeno l’istituto della interruzione della prescrizione, per lo meno nell’accezione propria della disciplina della prescrizione del reato, in quanto si dà rilievo solo all’inizio dell’esecuzione come momento di definitiva interruzione del decorso del termine. Il termine di prescrizione della pena decorre, quindi, dalla data di irrevocabilità della condanna ovvero, nel caso di esecuzione già iniziata, dalla data in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena art. 172 c.p., comma 4 . Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine decorre dalla scadenza del termine e dal verificarsi della condizione art. 172 c.p., comma 5 . 1.4. Osserva sempre la sentenza Kaja che la norma di cui all’art. 172 c.p., comma 5, è applicata nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e nel caso di pena condonata, qualora la legge di indulto preveda la revocabilità del beneficio. Per la giurisprudenza la ratio della norma consiste nel determinare la decorrenza del termine di prescrizione della pena dal momento della eseguibilità della condanna. La procedura disciplinata dall’art. 656 c.p.p. presuppone invece l’esecutività della condanna e, al fine di consentire l’accesso alle misure alternative alla detenzione direttamente dalla libertà, impone una sospensione dell’esecutività limitata al termine di giorni trenta concesso per proporre la richiesta di misure alternative. Secondo la sentenza Kaja, l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena è estraneo alla ratio della norma sostanziale, dato che è applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, mentre la norma disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione. Trattandosi di norma penale sostanziale, non è consentito, essendo una interpretazione contra reum in via di analogia, estendere l’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 172 c.p., comma 5, al caso di sospensione dell’esecuzione della condanna imposta dalla legge. 1.5. Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016 - dep. 06/04/2017, Ghidini, Rv. 26998101 ha affermato che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 c.p., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato. Cfr. nello stesso senso Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014 - dep. 27/05/2014, Antoszek, Rv. 25970001 per cui in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il dies a quo, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 4, si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al predetto art. 172, comma 5 sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all’attività posta in essere dagli organi deputati all’esecuzione. Fattispecie in tema di estinzione della pena rilevata nell’ambito di un procedimento di estradizione . 2. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata nel giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione si atterrà ai seguenti principi ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla ratio dell’art. 172 c.p., comma 5, che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione nè lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.