Nulla la notifica effettuata all’avvocato omonimo di quello nominato dall’imputato

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., quando

Con sentenza n. 17529/20, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dall’ avvocato , quale difensore di fiducia dell’imputato accusato del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello in sua assenza, per nullità della notifica del decreto di rinvio dell’udienza, in quanto trasmessa via PEC ad un altro avvocato, suo omonimo. A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che l’ omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 marzo – 9 giugno 2020, n. 17529 Presidente Fumu – Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. L’avvocato Filippo Maria Gallina, difensore di fiducia di T.A. , imputato del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, dichiarata la penale responsabilità dell’imputato, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Con un solo motivo, deduce inosservanza dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1, per avere la Corte di appello proceduto in assenza del difensore di fiducia, il quale veniva sostituito, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, da altro difensore che si era limitato ad insistere per l’accoglimento dei motivi di appello. L’assenza del difensore di fiducia era dovuta alla nullità della notifica del decreto di rinvio dell’udienza del 21/12/2018 a quella del 14/05/2019 la notifica, effettuata dalla cancelleria a mezzo pec, veniva, infatti, effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata di altro difensore omissis , omonimo dello scrivente, il cui indirizzo pec è invece, come più volte segnalato, omissis . 3. Il ricorso è fondato. 4. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta, infatti, che la notifica del decreto di rinvio dell’udienza del 21/12/2018 al 14/05/2019 è stata effettuata ad altro difensore, omonimo di quello di fiducia, ma con diverso indirizzo di posta elettronica certificata. Si è, pertanto, verificata una nullità assoluta ed insanabile. Sul punto, giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo . 5. In conclusione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a . Motivazione semplificata.