La Corte d’Appello di Palermo torna a pronunciarsi sul “caso Contrada”

Giunge ad un nuovo approdo un caso che ha catalizzato l’attenzione di media ed operatori del diritto, per l’importanza e la complessità dei temi coinvolti.

Così con l’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo n. 25/20, depositata il 6 aprile. Nel 2015 la Corte di Strasburgo aveva statuito che è soltanto nella sentenza Demitry ottobre 1994 a Sezioni Unite che, per la prima volta, la Corte di Cassazione ha riconosciuto definitivamente la configurabilità giuridica del concorso esterno in associazione di tipo mafioso all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale [] all’epoca in cui sono stati commessi i fatti [] il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile [] il ricorrente non poteva dunque conoscere la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti [] vi è stata violazione dell’art. 7 della Convenzione cfr. Corte EDU, Bruno Contrada v. Repubblica Italiana, 14/4/2015, n. 3 . L’esito della decisione, dopo aver generato una serie di istanze analoghe da parte di altri condannati – infrante contro l’opinione della Cassazione, che aveva escluso i requisiti della c.d. sentenza pilota sul punto, cfr. Cass., Sez. VI Pen., 9/4/2020, n. 11770 – ora legittima la nuova domanda risarcitoria da parte del ricorrente. S’aggiunge così un altro passaggio ad un articolato iter procedimentale, nel quale la Corte di legittimità aveva decretato, annullando senza rinvio una precedente ordinanza, l’ obbligo dei giudici italiani di conformarsi alla pronuncia convenzionale , cui il giudice dell’esecuzione potrebbe dar seguito, esercitando il potere di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna resa in violazione della CEDU . Per il tramite del difensore e procuratore speciale, dunque, Bruno Contrada in primis, invoca l’operatività della c.d. riparazione dell’errore giudiziario , stante il successivo proscioglimento, non addebitabile, neppure per colpa grave, al comportamento dell’imputato in subordine, sostiene che debba sollevarsi questione di legittimità costituzionale, con riferimento alla parte in cui l’ art. 643 c.p.p. non si applica all’ inefficacia della condanna per sopravvenuto riconoscimento europeo d’inesistenza del precetto in via residuale, chiede di accedere alla c.d. riparazione dell’ingiusta detenzione cautelare, istituto operativo a prescindere dall’intervento della piena assoluzione. Il Procuratore generale si limita a sottolineare come la Corte europea non sia entrata nel merito, mentre tutti i Giudici successivi abbiano valorizzato una serie di significativi elementi istruttori, utili ad accertare la consapevolezza sostanziale del contributo portato dall’istante al sodalizio criminoso, affinché ciò possa costituire parametro di valutazione della richiesta. L’Avvocatura di Stato, invece, premessa la manifesta infondatezza del dedotto quesito di legittimità costituzionale e ribadito il riparto dell’onere probatorio derivante dalla natura dell’azione, evidenzia come il richiedente da un lato, non abbia supportato la propria domanda con adeguati riscontri probatori dall’altro, sia già stato destinatario di equo indennizzo – con contemporaneo rigetto delle pretese risarcitorie – e replichi qui, in sostanza, la stessa domanda, senza sopperire alle carenze relative a nesso di causalità e prova concreta del pregiudizio patito. Il Collegio, dopo aver disatteso la richiesta di incidente di legittimità costituzionale e riqualificato l’istanza ai sensi del c.d. artt. 666 e 670 c.p.p. , procede al ristoro dell’intero periodo di restrizione subito da Bruno Contrada, stabilendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze debba corrispondergli la somma complessiva di € 667.000, così determinata sulla base dei criteri di ragguaglio fissati dall’art. 315 c.p.p., € 507.000, in ragione di complessivi 8 anni trascorsi in custodia in via equitativa, € 50.000 per l’ulteriore danno morale, reputazionale e biologico confermato dalla documentazione sanitaria prodotta , € 80.000, per i danni subiti a causa delle sofferenze patite dai figli ed € 30.000 per il pregiudizio patito in virtù del dolore inferto alla moglie deceduta nelle more del processo . L’Estensore impiega una trentina di pagine per chiarire i diversi punti che giustificano la decisione, nel difficile equilibrio tra sintesi e doverosa necessità di trattare i molti istituti richiamati dall’atto introduttivo. I Giudici palermitani chiariscono che, al netto di ogni valutazione di fondatezza, difetta già il requisito della rilevanza per il procedimento di tale interrogativo, che la Consulta ha statuito sussistere solo quando la decisione di accoglimento [] possa avere effetti concreti nel processo a quo. E per di più la Corte talora li ha intesi come effetti pratici o sostantivi, cioè come conseguenze in ordine al contenuto delle decisioni che il giudice rimettente si sarebbe trovato a pronunciare si cita, sul punto, la sentenza 3/6/1983, n. 148 . Conseguenze effettive che, nel caso di specie, mancano del tutto, non vertendosi in un’ipotesi di violazione delle regole del c.d. giusto processo , né in altre circostanze che legittimerebbero l’adozione di provvedimenti straordinari. Il Collegio, preliminarmente, precisa che nessuna delle ipotesi relative alla liquidazione del danno provocato dall’attività giudiziaria può trovare applicazione analogica, trattandosi, all’evidenza, di assolute eccezioni. Di conseguenza, esclusa l’operatività del c.d. errore giudiziario e, non di meno, del ristoro per ingiusta custodia cautelare, che risulterebbe oltremodo riduttivo – coprendo solo una parte del tempo trascorso in vinculis – rimane lo spazio per i provvedimenti esecutivi di carattere ripristinatorio, via obbligata anche per l’interpretazione delle ricadute della giurisprudenza europea resa dalla Cassazione da ultimo, con la recentissima Cass., SS. UU. Pen., 3/3/2020, n. 22 . L’ordinanza in commento conclude forse provvisoriamente una vicenda tormentata e fonte di polemiche, nel quale taluni hanno sovrapposto forma e sostanza, principio di legalità e revisione storica. Si tratta di una conclusione annunciata, legalmente corretta ma inevitabilmente insoddisfacente, per l’impossibilità di rimediare alla genesi pretoria ed emergenziale, del precetto in discussione, che ha tentato, non senza difficoltà, di tipizzare in corsa” contributi anche significativi ai sodalizi mafiosi, portati da soggetti che con essi si ponevano in relazione di reciproco vantaggio.

Corte d’Appello di Palermo, Sez. II Penumero , ordinanza 12 novembre 2019 – 6 aprile 2020, numero 25 Presidente Marino Relatore Messana Fatto e Diritto 1. Definizione del contesto Con sentenza numero 623/2006 emessa in sede di rinvio dalla Corte d'Appello di Palermo, Sez. I penale, il 25 febbraio 2006 e depositata il successivo 22 agosto, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2008, per effetto del rigetto dell'impugnazione proposta, Br. Co. è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale durante l'espiazione della pena per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa , per fatti commessi fra il 1979 e il 1988. 1.1 Con sentenza numero 3 del 14 aprile 2015 divenuta definitiva il 14 settembre 2015 , su ricorso del Co., la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato l'illegittimità della predetta pronuncia della Corte d'Appello di Palermo, statuendo che è soltanto nella sentenza De. ott. 1994 a Sezioni Unite che, per la prima volta, la Corte di Cassazione ha riconosciuto definitivamente la configurabilità giuridica del concorso esterno in associazione di tipo mafioso all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale . E per tal via, concludendo che la norma sul concorso esterno all'associazione di tipo mafioso non esisteva nella sua connotazione tipica all'epoca del fatto contestato al Co. riguardando fatti commessi prima dell'ottobre 1994 epoca della pronuncia De. . I giudici della Corte sovranazionale ne deducono, pertanto, l'illegittimità, sotto il profilo della violazione del principio di irretroattività della norma penale incriminatrice, sancito dall' articolo 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata il 4/11/1950. In particolare, infatti, per quel che qui interessa, la Corte Europea ha testualmente evidenziato che il riferimento alla giurisprudenza in materia di concorso esterno, che si è sviluppata a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso, ossia prima dei fatti ascritti al ricorrente nulla toglie nulla a questa constatazione. E ancora, che le cause menzionate dal Governo convenuto riguardano certamente lo sviluppo giurisprudenziale della nozione di concorso esterno”, ma si osserva che le ipotesi evidenziate non riguardano il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, oggetto del presente ricorso, bensì reati diversi, quali la cospirazione politica attraverso la costituzione di una associazione e gli atti di terrorismo. Pertanto, dallo sviluppo giurisprudenziale citato non si può dedurre l'esistenza nel diritto interno del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che si differenzia per la sua stessa sostanza dai casi di menzionati dal Governo e che, come sopra ricordato è stato oggetto di uno sviluppo giurisprudenziale distinto e posteriore rispetto a questi ultimi . La Corte osserva per di più che la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio non è stata oggetto di un esame approfondito da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti ivi si vedano i paragrafi nnumero 15, 17, 18 . Perciò argomentano i Giudici Europei all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente 1979 1988 , il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti . La Corte sovranazionale giunge, così, alla testuale affermazione che questi elementi sono sufficienti per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione che testualmente recita al punto 1. nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale . 1.2 Pare proficuo alla presente trattazione annotare, a questo punto, che la comma Cass. ha recentemente emesso l'ordinanza numero 21767/2019, nel procedimento N. RG. 1168/2019 Ricorrente Genco St. , proprio sulla questione riguardante i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/4/2015, nella causa Co. contro Italia, e al fine di stabilire se essi si estendano nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso e, in caso affermativo, quale sia il rimedio processuale applicabile. In siffatta decisione la S. comma ha rimesso alle Sezioni Unite Penali affinché stabiliscano se la sentenza della Corte EDU del 14/4/015 sul caso Co. abbia una portata generale estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione e conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi, quale sia il rimedio applicabile . Come è ormai noto, in data 24/10/019 le Sezioni Unte adite hanno affermato il principio che la sentenza della CEDU in oggetto non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza Europea consolidata e dunque il principio di cui sopra non è all'evidenza applicabile alla fattispecie che qui si giudica che riguarda appunto il caso Co 1.3 Così delimitato l'ambito della decisione devoluta a questa Corte territoriale, si precisa che con istanza depositata il 13/7/2016, la difesa istante ha chiesto che la Corte, in applicazione dell'articolo 46 CEDU, disponesse la revoca della anzidetta sentenza numero 623/ 2006 ex 673 c.p.p., in relazione ai principi affermati nella pronuncia della Corte EDU che ha stabilito l'inesistenza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa al momento in cui i fatti oggetto di contestazione e della condanna intervenuta sono stati commessi. 1.4 Con ordinanza depositata il 24/10/2016, la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca ex 673 c.p.p. 1.5 In accoglimento del ricorso ex artt. 606 e 666, comma 6, c.p.p. proposto dal Co. avverso l'anzidetta ordinanza, con sentenza numero 43.112/2017 emessa il 6/7/2017, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Co. dalla Corte d'Appello di Palermo in data 25/2/2006, irrevocabile il 10/5/2007. 1.6 A tale decisione, la Suprema Corte è pervenuta riconoscendo la sussistenza di un obbligo dei giudici italiani di conformarsi alla decisione della Corte EDU , in considerazione dell'efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione EDU e, pertanto, dell'articolo 46. Sul punto si argomenta che un margine di discrezionalità nell'esecuzione delle decisioni della Corte EDU non può essere riconosciuto al giudice nazionale . Ciò posto, il Supremo Collegio ha statuito che nel caso di violazioni delle norme convenzionali afferenti al diritto penale sostanziale, specificamente riconducibili all'articolo 7, nell'ordinamento interno gli strumenti processuali attraverso i quali eseguire la sentenza della Corte Europea non possono che essere individuati nell'ambito dei poteri di cui dispone il giudice dell'esecuzione . Del resto, la Corte Europea ha rilevato che nel caso in esame non si verte in alcuna ipotesi di violazione delle regole del giusto processo. Se ne deve inferire che la decisione della Corte di Strasburgo, per la sua natura e per le ragioni su cui si fonda, non implica né appare superabile mediante alcuna rinnovazione di attività processuale o probatoria , donde l'esclusione della possibilità di attivare il procedimento di revisione ex articolo 630 cpp. 1.7 Argomenta, pertanto, l'istante che in forza della decisione delle Sezioni Unite numero 42858/ 2014, va riconosciuto il potere del giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato secondo la sua funzione giurisdizionale. Ivi si riconoscerebbe, infatti, che l'ampiezza degli ambiti di intervento della giurisdizione esecutiva legittima l'attivazione dei poteri conferiti al G.E. dagli artt. 666 e 670 cpp., al fine di conformarsi alla decisione della Corte EDU secondo la ermeneusi delineata dalla Corte costituzionale sent. numero 210 del 2013 , pronuncia nella quale si riconosce che il giudice dell'esecuzione non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo, ma è anche abilitato ad incidere su di esso. . E ciò in quanto lo strumento previsto dall'articolo 670 cpp. implica necessariamente, al di là del dato letterale, un ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto, che è un mezzo per far valere tutte le questioni relative non solo alla mancanza o alla non esecutività del titolo, ma anche quelle che attengono alla eseguibilità e alla concreta attuazione del medesimo. Se ne inferisce che il genus delle doglianze di cui può essere investito il giudice ex articolo 666 cpp. deve comprendere tutti quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, con riguardo alla conformità del titolo esecutivo alla legge. Si conclude, pertanto, sul tema che gli artt. 666 e 670 cod. procomma penumero vanno letti e applicati anche al fine di consentire l'eliminazione di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna emessa dal giudice italiano, in violazione di una norma della Convenzione EDU, ribadendo che garante della legalità della sentenza in fase esecutiva rimane il giudice dell'esecuzione, cui compete l'eliminazione de dei vizi di legittimità della decisione. 1.8 Se ne invocano, quindi, i poteri al fine di riconoscere che, a seguito della decisione emessa dalla Corte EDU -che ha riconosciuto la violazione dell'articolo 7 CEDU la pronuncia emessa nei confronti di Co. non è suscettibile di ulteriore esecuzione e non è produttiva di ulteriori effetti penali . 1.9 Tanto premesso, l'istante reputa che ricorrono i presupposti per l'applicazione l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario, di cui agli artt. 643 c.p.p., ovvero per la proposizione di incomma di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 643 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina della riparazione per errore giudiziario all'ipotesi di sentenza di condanna dichiarata inefficace, in sede di incidente d'esecuzione, a seguito di riconoscimento dell'inesistenza del precetto, all'esito di pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In subordine, si chiede di applicare l'istituto della riparazione dell'ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314ss. c.p.p., norma che, secondo l'univoca lettura datane ripetutamente dalla Corte Costituzionale nel 2008, nel 2004 e nel 1996 prevederebbe un rimedio per tutti i casi di oggettiva lesione della libertà personale, ovvero in tutti i casi in cui risulti comunque ingiusta la privazione della libertà personale, alla luce di una valutazione ex post, ed a prescindere dall'intervento di una pronuncia di proscioglimento nel merito, tanto che si tratti di custodia cautelare, quanto che si verta in tema di detenzione per espiazione della pena. E ciò in forza dell'articolo 5 CEDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di detenzione da considerare ingiusta senza distinzioni del titolo che l'ha imposta. Sul tema specifico si rileva che non può riconoscersi l'efficacia della causa ostativa di cui al c.1 dell'articolo 314 cpp., in quanto il processo celebrato nei confronti di Co. deve reputarsi in sé illegittimo e illegale , fin dall'apertura delle indagini perché si è svolto in relazione a fatti che al momento in cui sono stati commessi, erano privi di rilevanza penale fin dalla sua origine esso si sarebbe svolto, quindi, in violazione dell'articolo 25 Cost, dell'articolo 7 CEDU e dell'articolo 2 c.p. . Si deduce, pertanto, che la custodia cautelare subita da Co. è stata illegittima, in mancanza di una norma tipica perciò in violazione del principio di legalità, in riferimento agli artt. 110, 416 bis c.p Quanto al tema della pena detentiva espiata, si osserva nello specifico che con la sentenza numero 310/1996, il Giudice delle Leggi ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione a favore di chi sia stato vittima di un'ingiusta detenzione, a causa di un erroneo ordine di esecuzione , posto che 'l'ordine di esecuzione illegittimo lede la libertà della persona in misura non inferiore della detenzione cautelare ingiusta . Sul tema si sottolinea, nello specifico, che va considerato erroneo l'ordine di carcerazione emesso in assenza di un valido titolo esecutivo come quello costituito da una sentenza successivamente revocata. 1.10 Oggetto della domanda Tanto premesso, si chiede che la Corte d'Appello, in accoglimento delle domande formulate dall'istante, voglia a in via principale, riconoscere a favore del Co. un equo indennizzo a fronte della privazione della libertà personale, quantificato in Euro 507.013,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella forma del danno biologico e del danno morale personale, la somma di Euro 716.183,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale personale, la somma di Euro 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella forma del danno biologico e del danno morale patito dal figlio Anumero Co., la somma di Euro 1.166.009,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale patito dai due figli e dalla moglie, la complessiva somma di Euro 500.000,00 b in subordine, qualora non si ritenesse applicabile alla fattispecie la disciplina di cui agli artt. 643ss. c.p.p., per non essere la richiesta di riparazione fondata su una pronuncia di revisione, considerata l'ammissibilità e la rilevanza della questione ai fini del decidere, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 643 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina della riparazione per errore giudiziario all'ipotesi di sentenza di condanna dichiarata inefficace in sede di incidente d'esecuzione, a seguito di riconoscimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'inesistenza del precetto, per violazione degli artt. 3, 24 e 117 quest'ultimo con riferimento agli artt. 13 e 46 CEDU Cost. e in ulteriore subordine, qualificare l'istanza formulata quale domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314ss. c.p.p 2. Conclusioni della Procura Generale Con riferimento alla questione riguardante la plausibilità del presupposto secondo cui il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituirebbe un reato di origine giurisprudenziale si ribadisce che l'assunto è ritenuto giuridicamente inesatto dalla stessa Corte di Cassazione e che risulta evidente come l'anomalia giuridica rappresentata dalla pronuncia della corte EDU del 14/2015 nella causa Co. contro Italia è già evidenziata dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce rese nell'ambito di procedimenti in cui la valutazione del contenuto di quella decisione era stata imposta da analoghe richieste, in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 110, 416 bis c.p 2.1 Il primo e probabilmente più importante, tra questi provvedimenti, si rimarca, è la sentenza della S.comma 2 sezione penale, numero 34147 del 30/4/2015 riguardante i ricorsi avverso una sentenza della corte di appello di Milano , e con cui i giudici di legittimità, a proposito della compatibilità costituzionale degli artt. 110, 416 bis C.P. sollevate da talune difese alla stregua di quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza Co., rilevavano che in siffatta pronuncia la S. Corte ha premesso che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale . Si soggiunge, quindi, che sotto il profilo tecnico-giuridico, la punibilità del concorso di persone nel reato nasce, conformemente al principio di legalità, ex articolo 1 c.p. e 25 Cost comma 2, dal combinato disposto tra le singole norme penali incriminatrici che tipicizzano reati mono soggettivi, e l'articolo 110 C.P., che è principio generale del concorso di persone nel reato applicabile a qualsiasi fattispecie. Proprio sul tema si sottolinea che la Corte costituzionale 25 febbraio/26 marzo 2015, numero 48 ha ribadito che il concorso esterno non è, come postulato dalla corte EDU nella sentenza Co., un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui all'articolo 416 bis C.P. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'articolo 110 C.P. E si stigmatizza che la patologia rilevata dalla Corte EDU non riguarda vizi relativi alla acquisizione e valutazione delle prove ovvero inosservanze concernenti le garanzie procedurali e quindi a patologie processuali che possano inficiare la genesi storico-giudiziaria dei fatti esaminati , quanto, invece, il tema della qualificazione delle condotte contestate. Ciò posto, osserva il requirente che la CEDU ha ritenuto, più specificamente, che il Co., nel porre in essere le condotte che gli sono state contestate e che si badi risultano pur accertate con giudicato , non avesse la possibilità di rendersi conto quale fosse la sanzione penale prevista per gli atti compiuti, considerato che gli stessi sono stati qualificati e contestati con riferimento ad una figura delittuosa all'epoca ancora poco chiara e prevedibile a causa del contrasto in ordine alla astratta configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa . In tal senso si segnala Cass. Penumero numero 18132 del 13/4/2016, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 110, 416 bis c.p., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25 comma 2 e 117 Cost, quest'ultimo in riferimento all'articolo 7 CEDU, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le predette disposizioni codicistiche attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di cd. concorso esterno in associazione di tipo mafioso, poiché quest'ultima non è un istituto di creazione giurisprudenziale, ma assume rilevanza penale in conseguenza della generale funzione incriminatrice dell' articolo 110 C.P. e, del resto, la configurabilità della fattispecie trova una conferma testuale nella diposizione di cui all'articolo 418 comma 1 c.p 2.2 Si ritiene, dunque, necessario precisare che il provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione in data 6/7/2017 numero 2544/2017 , con cui è stata dichiarata ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Co. dalla Corte d'Appello di Palermo in data 25/2/2006, irrevocabile il 10/5/ 2007, non esclude la sussistenza dei fatti processualmente accertati e contestati al ricorrente con la sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti. 2.3 Si sottolinea, pertanto, che la decisione adottata dal giudice Europeo ne limita la portata all'ambito esecutivo circoscritto dalla Cassazione con il provvedimento del 6/7/2017 , ma si deve escludere che la stessa possa travolgere il giudicato penale nella sua interezza e comporti, perciò, anche l'elisione dell'accertamento dei fatti rilevanti costituenti oggetto del merito di quel giudizio. 2.4 Sul tema si annota che non a caso, il rimedio rescissorio predisposto dal nostro ordinamento per poter eliminare una condanna definitiva rivelatasi ingiusta sia con riferimento agli aspetti sostanziali inerenti l'accertamento dei fatti e la responsabilità dell'imputato sia con riferimento ai profili di garanzia processuale , ossia la revisione del giudicato penale di condanna nei casi tipizzati dall'articolo 630 c.p.p., e anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale numero 113 del 7 aprile 2011 , è stato ritenuto dalla Suprema Corte non applicabile al caso in esame . Al riguardo si evidenzia che la richiesta di revisione della sentenza di condanna, avanzata da Co., in forza della decisione della corte EDU, è stata rigettata con provvedimento della Corte di Appello di Caltanissetta del 18/11/2015 decisone divenuta definitiva a seguito della sentenza di inammissibilità del ricorso per cassazione , e con la quale il decidente, ritenendo che la sentenza della Corte Europea non influisse sul risultato dell'accertamento probatorio, imponesse, invece, di verificare in modo più approfondito se il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. fosse o meno sufficientemente chiaro e prevedibile per il ricorrente, e concludeva nel senso che gli elementi in atti ben consentivano di affermare l'esistenza dei profili sostanziali del concorso esterno in associazione di tipo mafioso . 2.5 Ritiene quindi, il requirente che i fatti accertati con la sentenza di condanna di Co. divenuta irrevocabile siano, comunque di imprescindibile valutazione nell'ambito del presente procedimento. Sul tema si ribadisce che la sentenza di primo grado emessa il 5/4/1996 ha ritenuto provato il comportamento di ausilio di Co. alla associazione mafiosa. A tal proposito il requirente prospetta in valutazione le testimonianze di alcuni colleghi dell'odierno ricorrente a lui vicini professionalmente che la sentenza di condanna del 5/4/1996 ha individuato come conniventi. Alla stregua della ricostruzione del fatto il requirente, pertanto, conclude che Co. è stato persona disponibile nei confronti di Cosa Nostra , intrattenendo rapporti con diversi mafiosi, in particolare con Ro. Ri. e St. Bo Sul punto si rammenta che hanno deposto i collaboratori di giustizia To. Bu., Ga. Mu., Fr. Ma. Ma., Sa. Ca., Ro. Sp. e Ma. Pi., concordi tra loro e in particolare, le dichiarazioni di Mu. e Ma. hanno consentito anche di individuare in Ar. Ca. e Pi. Pu. gli intermediari nell'iniziale instaurazione del rapporto collusivo tra Co. e St. Bo. . 2.6 Si osserva ancora che Co. ha posto in essere specifiche condotte di favoritismo nei confronti di associati a sodalizi di tipo mafioso consistenti in agevolazioni nei procedimenti instaurati per il rilascio di patenti a St. Bo. e Gi. Gr., secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Sa. Ca. e Fr. Ma. Ma. ovvero per il rilascio di porto d'arma ai fratelli Ca., secondo quanto riferito dal collaboratore Ro. Sp Si rammenta, vieppiù, che dalle sentenze di primo e secondo grado risulta accertato che l'odierno ricorrente ha compiuto anche condotte di agevolazione della latitanza di taluni sodali di associazioni di tipo mafioso, quali Ro. Ri., secondo quanto rivelato da To. Bu. e Ga. Mu., e anche in favore di esponenti dell'area corleonese e dello stesso Sa. Ri., secondo quanto dichiarato da Gi. Ma. che ha rivelato anche il privilegiato rapporto che l'imputato intratteneva con Mi. e Sa. Gr Si annota, poi, che egli ha fornito all'organizzazione mafiosa notizie afferenti ad indagini di P.G., di cui era venuto a conoscenza, grazie ai suoi incarichi istituzionali, e al riguardo si ricordano le informazioni sulle operazioni di Polizia realizzate nel trapanese e su cui ha riferito Ro. Sp. la comunicazione in ordine alla telefonata anonima sugli autori dell'omicidio Ta. di cui ha detto Gi. Ma. l'episodio riguardante la comunicazione a Ro. Ri. dell'informale denunzia delle estorsioni subite dal costruttore Gaetano Siracusa, come riferito da Ga. Mu Si sottolinea anche che Co. ha avuto ripetuti incontri diretti con sodali di consorterie di tipo mafioso come Ro. Ri. secondo quanto riferito da Ro. Sp. e come Ca. Mu., facente parte di una cosca alleata di Sa. Ri. operante nel trapanese e del quale ha riferito il collaboratore di giustizia Pi. Sc Secondo il requirente pertanto, dalla lettura della sentenza di I grado emerge la figura del Co. quale funzionario di polizia in costante contatto con Cosa Nostra , e disponibile a agevolare l'associazione sia nell'ambito della ricerca dei latitanti sia fornendo notizie sulle indagini in corso sia con un'opera di dissuasione allo svolgimento di idonee indagini sul territorio. Allo specifico riguardo si annovera la testimonianza assunta nel corso del processo della sig.ra Gi. Zi., vedova dell'ing. Ro. Pa., già Presidente della società I.C.E.M. e della Palermo Calcio ucciso in un agguato di stampo mafioso a Palermo il 23/2/1985. Si annota, in particolare, che la teste ha riferito due episodi di cui si era reso protagonista il Co., in relazione alle indagini sull'omicidio del marito, nel corso dei quali aveva posto in essere comportamenti tali da suscitarle forti preoccupazioni sulle autentiche finalità del suo intervento. L'anzidetta teste ha dichiarato, infatti, che Co. aveva intrattenuto un rapporto di amicizia con il marito ma che, prescindendo da incontri in occasione di ricevimenti ufficiali tra amici e conoscenti, lei non aveva mai avuto rapporti di natura personale con il medesimo e tuttavia, ha narrato, lo stesso giorno dell'omicidio del marito, a distanza di poche ore, rientrando a casa dall'ospedale dove non le avevano ancora neppure consentito di vedere la salma il Co. si era presentato a casa sua, chiedendole un colloquio riservato. Così, rivolgendosi nei suoi confronti con fermezza , le ha detto che qualunque cosa potesse sapere sulla morte del marito avrebbe dovuto restare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarsi che aveva una figlia piccola il dott. Co. mi disse, con fermezza, che qualunque cosa io potessi sapere che riguardava la morte di Ro. dovevo stare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarmi che avevo una figlia piccola mi disse solo queste testuali parole ud. 31/5/1994 . Infine, si enumerano le numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia Ga. Mu., Fr. Ma. Ma., Sa. Ca., To. Bu., Gi. Ma. e Gi. Pe., circa la disponibilità di Co. nei confronti dell'associazione Cosa Nostra . 3. Con atto in data 7/11/2019 si è costituita l'Avvocatura della Stato, che così ha dedotto Quanto all'azione promossa ex articolo 643 c.p.p. si ritiene che la stessa sia inammissibile e comunque infondata, non ricorrendo nel caso di specie i relativi presupposti previsti che sono da ritenere di stretta interpretazione e che rimangono estranei ai limiti entro i quali si è pronunciata la Corte EDU. Su tema si ribadisce quanto argomentato dalla S.C., decidendo sull'impugnazione della decisione sull'incidente di esecuzione, ivi concludendo per l'inammissibilità di una riapertura del processo e chiamando a sostegno del proprio assunto la pronuncia della Corte Costituzionale numero 113/11 , per tal via concludendo che nel caso in esame non si verte in alcuna ipotesi di violazione delle regole del giusto processo e che la decisione della Corte di Strasburgo, per la sua natura e per le ragioni su cui si fonda, non implica alcuna rinnovazione di attività processuale o probatoria . 3.1 Si sottolinea che il nostro ordinamento non conosce la creazione di matrice giurisprudenziale di fattispecie tipiche, pur segnalando che il principio di irretroattività delle norme penali è principio fondante del sistema penale interno. 3.2 Si evidenzia, per altro, che in relazione alle sentenze di merito e quelle di legittimità che hanno deciso la condanna di Co., la questione di diritto diversamente intesa dalla Corte EDU attiene, nello specifico, alla configurabilità dell'ipotesi del concorso di persone nel delitto di cui all'articolo 416-bis c.p., anziché di mero favoreggiamento principio affermato dalla sentenza di annullamento con rinvio, Sez. 2, numero 15756 del 12/12/2002 e ribadito nella seconda sentenza di legittimità, Cass. Sez. 6, numero 542 del 10/5/2006. Donde alcuna rinnovazione di attività processuale, probatoria o del giudizio potrebbe condurre al superamento di quello che, stando alla Corte EDU, sarebbe un mero errore di diritto . 3.3 Si esclude, poi, la sussistenza dei requisiti di specie per disporre la revoca del giudicato presupposto, la cui eliminazione non è richiesta, del resto, né direttamente né indirettamente, dalla Corte EDU, com'è desumibile oltre che dall'assenza di riferimenti testuali a una tale possibilità anche dalle statuizioni relative al rigetto della domanda di equa soddisfazione, rilevante ai sensi dell'articolo 41 CEDU, contenute nel punto 4 del dispositivo della decisione . Significativamente si lumeggia, quindi, che la decisione della Corte di Strasburgo è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 41 della CEDU, in virtù quale Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa . Si sostiene che ne deriva, quindi, l'impossibilità di reiterare uno strumento riparatorio come quello proposto con il presente ricorso alla Corte d'Appello, avendo già ottenuto un riconoscimento della pretesa. 3.4 Sul tema si sottolinea che l'articolo 643 cpp. imporrebbe l'acquisizione di nuovi elementi rilevanti, tali da dimostrare la insussistenza di una condotta tipica. Ex adverso, si chiosa, tale istituto deve essere interpretato in senso restrittivo, anche alla luce del dettato normativo Europeo, che all'articolo 3 prot. 7 CEDU riconosce alla persona che ha subito una pena il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario, soltanto nel caso in cui nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario . Alla Corte sarebbe comunque richiesto-si deduce di valutare la in sussistenza della seconda condizione, di carattere negativo, prescritta dall'articolo 643 c.p.p. per l'accoglimento della relativa domanda il non aver dato causa, per dolo o colpa grave, all'errore giudiziario. 3.5 Si conclude, pertanto, che in considerazione dei poteri della Corte d'Appello, e in adesione alla pronuncia della Corte EDU, non si potrà non valutare il compendio probatorio acquisito al processo, e da cui è derivata la condanna definitiva di Co Proprio in virtù di siffatto compendio sono stati enucleati gli elementi della fattispecie illecita ascritta di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. E allo specifico riguardo, si pone, in luce la particolare, consapevolezza di metodiche e finalità dell'associazione Cosa Nostra , certamente posseduta dal ricorrente per lo specifico compito istituzionale svolto negli anni oggetto di indagine . 3.6 Si evidenzia, infine, l'illegittimità e l'infondatezza della azione risarcitoria priva di adeguato supporto probatorio proposta in virtù della statuizione contenuta nella pronuncia della Corte EDU emessa ai sensi dell'articolo 41 della CEDU, e secondo cui Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette, se non in modo imperfetto, di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte adita accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa . Sul tema si evidenzia, per altro verso, che Co. è stato già destinatario di una statuizione avente ad oggetto un equo indennizzo a titolo di indennizzo di danno morale, quantificato in Euro 10.000,00, con espresso rigetto delle ulteriori richieste risarcitone, e non ravvisandosi il nesso di causalità necessario tra la violazione contestata e il danno materiale dedotto. Si conclude, dunque, che le domande di ristoro avanzate costituiscono una duplicazione di quanto già ottenuto, mirando a superare le statuizioni circa la prova del danno e del nesso di causalità già rilevate nella pronuncia della Corte EDU. Si conclude, pertanto, che le somme già riconosciute e liquidate in favore del Co. dovranno essere detratte, comunque, dall'importo complessivo eventualmente riconosciuto. 3.7 Per quanto riguarda la domanda, formulata dal ricorrente in via alternativa e subordinata e volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ex articolo 314 e ss. c.p.p., nel richiamare quanto sopra dedotto, in relazione alla carenza dei presupposti dell'azione ex articolo 643 c.p.p. valevoli anche per l'azione de qua, si chiede che questa Corte territoriale proceda, in ogni caso, ad una valutazione autonoma circa la condotta tenuta dal ricorrente in occasione di taluni arresti, al fine di verificare se egli abbia dato causa, anche in via concorrente, all'adozione delle misure cautelari nei suoi confronti, considerati gli elementi di convincimento risultanti dal processo. In tal senso e in virtù dei principi in tema di prova dell'ingiustizia della detenzione, si richiama la necessità di valutare se la condotta tenuta dall'odierno ricorrente sia stata il presupposto di una falsa apparenza della configurabilità come illecito penale, così dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto . 3.8 Circa il riconoscimento del diritto a un'equa riparazione per ingiusta detenzione si rimarca che dovrà giudicarsi gravemente colposa ogni condotta connotata da negligenza, superficialità, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e norme disciplinari in tal elevato grado che il verificarsi dell'evento temuto, benché non voluto e neppure previsto, possa ritenersi prevedibile dalla generalità delle persone di comune esperienza . Sul tema si annota che il S.comma ha affermato che le frequentazioni imprudenti che per le modalità delle loro concrete manifestazioni si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indici di complicità di rilievo penale legittimamente possono dar causa all' adozione della misura cautelare e dunque, se consapevolmente poste in essere, possono integrare quella colpa grave ostativa al riconoscimento del titolo alla riparazione dell'ingiusta detenzione Cass. Penale, 4/2/2003, Maurizzi . Si sottolinea pertanto, l'imprescindibilità della valutazione di un concorso di colpa dell'odierno ricorrente. 3.9 Si richiamano, per il resto, le considerazioni svolte in controversie analoghe e valevoli anche per il caso di specie. Si ribadisce, così, quanto osservato dalla Corte Suprema di Cassazione, circa il procedimento per l'attribuzione di una somma di denaro, ex articolo 314 c.p.p., che dovrà seguire le norme processuali civilistiche, trattandosi di strumento processuale attinente ad interessi economici, pur inserito nel codice di procedura penale. In ragione di ciò, la valutazione del comportamento tenuto da chi abbia subito una privazione della libertà personale, poi risultata senza titolo, prima o nel corso della detenzione, dovrà fare riferimento non ai canoni di giudizio propri del processo penale, ma a quelli civilistici regolanti il rapporto tra creditore e debitore, sicché al primo si richiede di comportarsi secondo buona fede, di non creare artificialmente, con dolo o colpa grave, situazioni che aggravino la condizione del debitore e, in definitiva, il debito. Tale che, si chiosa, in tali ipotesi sarebbe esclusa l'attribuzione dell'indennizzo . 4. Da ultimo, argomentando dalla natura civilistica dell'azione, si evidenzia che la S.comma ha rilevato come, in applicazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, incombe sulla parte interessata l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto . L'onere della prova, conseguentemente, non potrà ritenersi assolto, si osserva, con la semplice produzione in giudizio della sentenza con la quale è stato definito il giudizio di merito, occorrendo produrre, invece, tutte le prove dimostrative del fatto costitutivo della detenzione e della sua ingiustizia. 4.1 Si ribadisce, poi, quanto affermato dalla S.comma circa la determinazione dell'indennizzo liquidato a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare subita e in particolare riguardo a Natura dell'indennizzo, annotando come l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione costituisce un concetto diverso dal risarcimento del danno, in quanto il contenuto di essa non è la rifusione dei danni materiali Cass. Penale, SS.UU., 6/3/1992, Fusilli . Così sottolineando come la norma riconosca soltanto un indennizzo, sul presupposto che la detenzione cautelare non costituisce, in sé e per sé, un illecito, e da qui derivandone che ai-fini della liquidazione dell'indennizzo in questione, il parametro essenziale di fondo da tenere in considerazione deve essere il rapporto tra durata della privazione della libertà e somma massima posta a disposizione dal legislatore, con possibili aggiustamenti, in relazione alla valutazione di circostanze accessorie, tra le quali significativo rilievo va dato, al fine di ridurre l'importo dovuto, alle modalità di detenzione meno afflittive rispetto alla carcerazione, nonché alla eventuale condotta colposa dell'imputato che abbia inciso sulla adozione della misura cautelare o sulla durata di essa. Composizione dell'indennizzo nell'indennizzo de quo non vanno incluse anche le spese difensive sostenute nel processo penale in relazione al quale fu sofferta la detenzione tali spese, infatti, non sono indennizzabili perché correlate al solo fatto della pendenza del processo penale Cass. Penale, 4/6/1992, Kiem . Quanto poi alle sofferenze morali e fisiche patite per la detenzione e all'eventuale disistima derivante dal coinvolgimento in procedimenti penali, si deduce che non appare giustificata l'erogazione di compensi in misura superiore a quella discendente dall'applicazione del criterio generale e oggettivo di natura matematica dettato dalla norma e applicato in concreto dalla S.comma Sul punto si sottolinea che nel sistema descritto dall'articolo 315 c.p.p., l'oggetto dell'indennizzo è proprio il complesso delle conseguenze personali e familiari derivanti dalla detenzione, ivi compreso il danno all'immagine ed all'identità personale Cass. Penale, SS.UU., 6/3/1992, Fusilli . La somma, dunque, calcolata secondo i criteri automatici elaborati dalla Suprema Corte, dovrà comprendere tutte le indicate conseguenze della ingiusta detenzione subita, ed essendo un eventuale quid pluris riconoscibile, in via equitativa, entro limiti contenuti, solo ove venga specificamente provata l'esistenza di ragioni eccezionali, rispetto alla generalità dei casi e sempre che si tratti di profili degni di tutela. Si deduce, infine, che nell'ipotesi di accoglimento nel merito della domanda, le spese andrebbero compensate, in considerazione del fatto che il diritto alla riparazione può essere realizzato solo in via giudiziale, e essendo impossibile, quindi, un adempimento spontaneo stragiudiziale. 4.2 Si conclude, perciò, chiedendo in via primaria il rigetto delle domande e in via subordinata dichiarale inammissibili. In caso di ritenuta ammissibilità delle stesse, tuttavia, si chiede di riconoscere una equa riparazione dell'ingiusta detenzione patita nei limiti del provato, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese. 5. Decisum Ritiene preliminarmente la Corte che una sentenza di assoluzione intervenuta in grado di appello non dà automaticamente diritto al risarcimento per ingiusta detenzione. L'intervenuta assoluzione, infatti, non viene a incidere sulla eventuale causalità tra leggerezza grave e adozione del provvedimento cautelare che va, comunque sottoposta a scrutinio cfr. Cassazione penale, sez. IV, 14/06/2011, numero 34386 . 5.1 Più nello specifico, si ritiene che sul tema dei danni provocati dall'attività giudiziaria, non è configurabile alcuna ipotesi risarcitoria in relazione alla cd. ingiusta imputazione , ossia all'imputazione rivelatasi infondata, a seguito di sentenza di assoluzione, esulando essa dalle ipotesi normativamente previste dall'ordinamento vigente, che ammette la riparazione del danno, patrimoniale e non, unicamente nei casi di a custodia cautelare ingiusta articolo 314 c.p.p. b irragionevole durata del processo 1. 24 marzo 2001, numero 89, cd. Legge Pinto v condanna ingiusta accertata in sede di revisione, cd. errore giudiziario vds. Cass. penale, sez. Ili, 17/1/2008, numero 11251 . Detta sentenza indica, quindi, con precisione i limiti di tali eccezionali ipotesi di responsabilità dello Stato, con il duplice obiettivo di sbarrare la strada a interpretazioni analogiche e di evitare possibilità di duplicazioni risarcitone. La Corte ha chiarito, dunque, che tre sono le ipotesi di danno provocato dall'attività giudiziaria previste dalla legge, e non suscettibili di analogia, attesa la natura eccezionale delle ipotesi contemplate 1. custodia cautelare ingiusta articolo 314 c.p.p. 2. irragionevole durata del processo 1. 24 marzo 2001, numero 89, cd. Legge Pinto 3. condanna ingiusta accertata in sede di revisione, cd. errore giudiziario articolo 643 c.p.p. . 5.2 Conformemente alle richieste del P.G. e dell'Avv. dello Stato dianzi illustrate e alle quali si rimanda, va esclusa l'applicazione dell'ipotesi ex articolo 643 cpp. i cui presupposti sono stati negati dalla stessa Corte EDU, oltre che dalla Cass. Sez. I, 6/7/2017, numero 43112 , e ciò in quanto essa si fonda su un errore di carattere oggettivo del giudice che ha emesso la pronuncia, infine rescissa a seguito del giudizio di revisione. Il rimedio predisposto dal nostro ordinamento per poter eliminare una condanna definitiva rivelatasi ingiusta sia con riferimento agli aspetti sostanziali inerenti l'accertamento dei fatti e la responsabilità dell'imputato sia con riferimento ai profili di garanzia processuale , rimane la revisione del giudicato penale di condanna nei casi tipizzati dall'articolo 630 c.p.p. che vanno ritenuti, invero, di stretta interpretazione in quanto eccezionali . Rimedio che, però, nella fattispecie resta precluso, come si è detto, dal fatto che il Co. ha rinunciato al ricorso per Cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'istanza di revisione emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Caltanissetta 5.3 Richiesta di incidente di legittimità Costituzionale La questione prospettata dalla difesa istante è quella della legittimità dell'articolo 643 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina della riparazione per errore giudiziario all'ipotesi di sentenza di condanna dichiarata inefficace in sede di incidente d'esecuzione, a seguito di riconoscimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'inesistenza del precetto, per violazione degli artt. 3, 24 e 117. Ebbene, sotto questo profilo deve ribadirsi che con la sentenza numero 148 del 1983 la Consulta ha inaugurato un nuovo indirizzo secondo cui ciò che conta per la Corte non è più come accadeva per l'antico filone restrittivo l'influenza della propria pronuncia sul contenuto del giudizio reso dall'autorità rimettente, ma solo l'influenza sul modo in senso ampio con cui questa raggiunge le proprie conclusioni, e sull'iter logico che a queste conduce. La rilevanza della questione comporta, perciò, che il giudice che l'ha sollevata possa avvalersi della nuova situazione normativa ipotizzata solo dopo la dichiarazione di incostituzionalità, cioè che l'eventuale decisione di accoglimento della Corte possa avere effetti concreti nel processo a quo. E per di più la Corte talora li ha intesi come effetti pratici o sostantivi, cioè come conseguenze in ondine al contenuto delle decisioni che il giudice rimettente si sarebbe trovato a pronunciare. Conclusivamente, il requisito della rilevanza implica che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale, concreta e non meramente eventuale solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice dimostri di non poter prescindere si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale. Ebbene, ne caso di specie non è così, per quanto dianzi argomentato ai punti 2.4, 2.6, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 3.9, 3.10 , sicché la norma di rito invocata dalla Difesa istante non appare avere una incidenza attuale e concreta nel procedimento instaurato, in quanto nel caso di specie non ci si trova nell'ambito di una ipotesi di violazione di regole processuali giusto processo . E tanto meno il vulnus delimitato dalla difesa istante si appalesa sanabile mediante una qualche rinnovazione di attività processuali o probatorie e non lascia spazio al giudice italiano per l'adozione di rimedi differenti da quelli adottabili ai sensi degli artt. 666 e 670 cpp cfr. cass. Sez.I, 6/7/2017, numero 43112 . Lo scrutinio circa il presupposto della rilevanza, della questione, nel caso di specie, dunque, non può che avere un esito negativo. 5.4 Escluso, infine, resta il rimedio di cui all'articolo 314 c.p.p. che, attenendo alla custodia cautelare sofferta, ha portata particolarmente riduttiva rispetto agli ulteriori danni causati al Co. dall'ingiusta condanna, apparendo in tal senso corretta, alla luce di quanto sin qui detto, la notazione difensiva cfr. punto 1.9 secondo la quale il processo celebrato nei confronti del Co. si è svolto in relazione a fatti che al momento in cui sono stati commessi erano privi di rilevanza penale fin dalla sua origine conclusione, questa, condivisibile solo per il deliberato della CEDU che vincola questa Corte territoriale . 5.5 Quanto evidenziato al punto 1.7 consente agevolmente a questa Corte di individuare negli artt. 666 e 670 c.p.p. lo strumento per addivenire alla legittima richiesta di ristoro dei danni subiti dal Co., essendosi lo si ribadisce così testualmente espressa la Suprema Corte con la sentenza del 6/7/017 la decisione della Corte EDU non richiede né lascia spazio per interventi residui del giudice italiano, differenti da quelli adottabili in questa sede ai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p., occupandosi esaustivamente di tutti i profili censori sollevati da Co. nel giudizio svoltosi in sede sovranazionale e riguardanti, oltre la violazione dell'articolo 7 CEDU, la domanda di equa soddisfazione ed i danni patiti per effetto del processo conclusosi con la sentenza irrevocabile presupposta. Occorre pertanto ribadire che la sentenza pronunciata dalla Corte EDU nel caso Co. contro Italia non impone interventi in executivis differenti da quelli legittimati dalle diposizioni degli artt. 666 e 670 c.p.p Non sussistendo, del resto, alcun limite letterale o sistematico all'applicazione al caso in esame di detti poteri, gli artt. 666 e 670 c.p.p. non possono che essere interpretati nel senso di consentire l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna del giudice italiano in violazione di una norma delle Convenzione EDU, dovendosi ribadire che garante della legalità della sentenza in fase esecutiva è il giudice dell'esecuzione cui compete, se necessario, di ricondurre la decisione censurata ai canoni di legittimità S.U. numero 42858 del 29/5/14, Gatto . In modo più specifico, poi, ci si deve riportare anche a quanto evidenziato dalle S.U. nella recente sentenza numero 22 del 24/10/19 depositata solo in data 3/3/3/020 per la qual cosa questa Corte di Appello ha ritardato il deposito del presente provvedimento ove nel rigettare la richiesta di applicazione dei principi espressi dalla sent. della CEDU sul caso Co. in relazione a fattispecie analoghe, ha rimarcato pag.15 come allorché la CEDU constati una violazione del tipo di quella di cui ci si occupa lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non soltanto di versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie aventi contenuto ripristinatorio, ossia quegli interventi specificamente suggeriti dalla Corte Europea, oppure individuati in via autonoma dallo Stato condannato, purché idonei ad eliminare il pregiudizio subito da ricorrente che deve essere posto, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non si fosse verificata l'inosservanza delle norme della Convenzione . Su tal via, deve procedersi al ristoro dell'intera carcerazione subita dal Co., carcerazione che ha visto la sua permanenza in carcere per anni 3, mesi 9 e giorni 20 ed una detenzione domiciliare complessiva di anni 4, mesi 2 e giorni 10. Sulla base dei noti parametri utilizzati anche ai sensi dell'articolo 315 c.p.p., la somma da liquidare per tali voci ammonta ad Euro 507.000,00 in ragione di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed Euro 117,91 per ogni giorno di detenzione domiciliare , Per quanto riguarda, invece, le ulteriori richieste risarcitone, vista la documentazione sanitaria in atti e le consulenze prodotte dalla difesa dell'istante che costituiscono indubbiamente fonte di prova dell'ulteriore danno di tipo non patrimoniale subito dall'istante medesimo e considerato un criterio di valutazione puramente equitativo delle stesse nessun altro parametro di riferimento essendo possibile utilizzare , si perviene alla seguente quantificazione 1 ulteriore danno non patrimoniale subito dal Co. ad esempio danno all'immagine per l'intera vicenda personale Euro 50.000,00 2 danno subito dallo stesso a causa delle sofferenze del figlio Anumero Euro50.000,00 3 danno subito a causa della sofferenza del figlio Guido Euro 30.000,00 4 danno subito sempre dal Co. per le sofferenze patite dalla moglie ormai deceduta Euro 30.000,00. Ulteriori danni subiti a titolo personale dai suddetti familiari potranno essere valutati, se sussistenti, nella competente sede civile. P.Q.M. Visti gli articoli 314, 315 e 646 c.p.p. in accoglimento della domanda proposta da Co. Br., nato a omissis , con ricorso depositato il 13/7/2016, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempere, al pagamento, in favore del predetto, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta nel procedimento penale sopra richiamato, della somma di Euro 667.000,00. Compensa tra le parti le spese di giudizio.