Modalità di calcolo della pena e bilanciamento con le circostanze del caso concreto

Nell’ambito della cornice edittale fissata dall’art. 624-bis, comma 3, c.p., il giudice deve effettuare il bilanciamento tra l’aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e le concesse circostanze attenuanti generiche e, ritenuta l’equivalenza, la pena deve essere determinata tenendo conto solo della circostanza cosiddetta privilegiata .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 15690/20, depositata il 21 maggio. Il GIP applicava nei confronti dell’imputato la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 618,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 624- bis c.p., in relazione all’art. 625, n. 5, c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’Appello deducendo, violazione della legge con riferimento all’art. 63 c.p., in conseguenza dell’applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e della conseguente elisione della circostanza aggravante soggettiva ad effetto speciale . Il ricorso viene rigettato dalla S.C., poiché per i Giudici di terzo grado il GIP è giunto alla determinazione della pena in tale caso in base al seguente calcolo - la pena base per il delitto di furto con strappo aggravato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - pena diminuita poi nella misura indicata per la scelta del rito. L’art. 624- bis c.p., dunque, declina una circostanza aggravante ad effetto speciale, perché implicante un aumento di pena superiore ad un terzo, e quindi privilegiata , in quanto caratterizzata dal fatto che il legislatore sottrae al giudice il potere di compiere il giudizio di bilanciamento con le altre circostanze del caso concreto . Ciò vale per tutte le ipotesi che riguardino le modalità di calcolo allorché, nel caso concreto, concorrano circostanze attenuanti. In casi, invece, di concorso con ulteriori aggravanti ad effetto speciale -in assenza di attenuanti - trova applicazione il cumulo giuridico di cui all’art. 63 , comma 4 c.p., in forza del quale si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, con la possibilità per il giudice di apportare un ulteriore aumento, facoltativo, fino ad un terzo. In ipotesi di concorso tra aggravante privilegiata, ulteriori circostanze aggravanti e attenuanti, invece, occorrerà procedere prima al giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p. tra circostanze bilanciabili e, sul risultato così ottenuto, applicare le ulteriori regole di calcolo dettate per l’aggravante privilegiata . L’applicazione di criteri di bilanciamento degli elementi circostanziali del reato di cui all’art. 69 c.p. è pregiudiziale rispetto alla regola di cui all’art. 63 c.p. Dunque, all’esito del giudizio di comparazione tra circostanze cosiddette bilanciabili , si prospettano tre diversi scenari ai quali, ai fini del successivo passaggio rispetto alla circostanza privilegiata , si applicherà la regola propria in rapporto al risultato ottenuto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti bilanciabili giudizio di equivalenza prevalenza delle circostanze aggravanti Ebbene nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente condiviso la prospettazione del giudizio di comparazione proposto dalle parti, bilanciando le attenuanti generiche con la recidiva e ponendo a pena residua quella prevista dall’art. 624- bis, comma 3, c.p. e art. 625, comma 1, c.p Corretto effettuare, infatti, il bilanciamento tra l’aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e le concesse circostanze attenuanti generiche e, ritenuta l’equivalenza, la pena è stata correttamente determinata tenendo conto solo della circostanza privilegiata .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 – 21 maggio 2020, n. 15690 Presidente Sabeone – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 ottobre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a C.G. la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 624-bis, commi 2 e 3, in relazione all’art. 626 c.p., n. 5, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale con riferimento all’art. 63 c.p., in conseguenza dell’applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e della conseguente elisione della circostanza aggravante soggettiva ad effetto speciale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile. 1. La pena applicata all’imputato è stata legalmente determinata, con conseguente inammissibilità del ricorso del Procuratore impugnante ex art. 448 c.p., comma 2-bis. 1.1. Il Giudice per le indagini preliminari è pervenuto alla determinazione della pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa in base al seguente computo - pena base per il delitto di furto con strappo aggravato ai sensi dell’art. 624 bis c.p., commi 2 e 3 in relazione all’art. 625 c.p., comma 1, n. 5, anni quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - diminuita nella misura indicata per la scelta del rito. Tale modalità di calcolo è esente da censure, risultando - in particolare - correttamente svolto il giudizio di comparazione tra circostanze profilo che rende necessario illustrare gli istituti giuridici in rilievo. 1.2. Mette conto rilevare come, a mente dell’art. 624-bis c.p., comma 4, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. L’art. 624-bis c.p. declina, dunque, una circostanza aggravante ad effetto speciale, perché implicante un aumento di pena superiore ad un terzo, e privilegiata al pari delle aggravanti di cui all’art. 628 c.p., comma 3, nn. 3 , 3-bis , 3-ter , 3-quater , nonché a quelle extracodicistiche di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 aggravante del metodo mafioso , all’art. 186 C.d.S., comma 2-sexies aggravante per la guida in stato di ebbrezza in tempo di notte , al D.Lgs. n. 122 del 1993, art. 3 odio razziale , ora art. 604-ter c.p. in quanto caratterizzata dal fatto che il legislatore sottrae al giudice il potere di compiere il giudizio di bilanciamento con le altre circostanze del caso concreto. La disciplina dettata per le circostanze in esame, delinea in maniera chiara le modalità di calcolo allorché, nel caso concreto, concorrano circostanze attenuanti la diminuzione dovrà applicarsi all’entità della pena risultante dal computo dell’aggravante sono, invece, demandate all’interprete le regole di calcolo per le ipotesi del concorso con altre aggravanti ad effetto speciale o del concorso con aggravanti e attenuanti suscettibili di bilanciamento. 1.3. In ipotesi di concorso con ulteriori aggravanti ad effetto speciale -in assenza di attenuanti e quindi al di fuori del bilanciamento parziale - trova applicazione il cumulo giuridico di cui all’art. 63 c.p., comma 4 in forza del quale si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave vale a dire quella punita con pena edittale massima più elevata , con possibilità per il giudice di apportare un ulteriore aumento, facoltativo, fino a un terzo V. ampiamente Sez. 5, n. 47519 del 17 settembre 2018, Rv 274181-01 e 472181-02 e l’ampia disamina ivi rassegnata . A fronte del chiaro dettato normativo, non può essere condiviso il principio, peraltro isolatamente affermato e successivamente contraddetto, secondo cui l’esclusione delle circostanze aggravanti privilegiate dal giudizio di bilanciamento comporta anche l’inoperatività della regola di calcolo ispirata dal favor rei, dettata dall’art. 63 c.p., comma 4, Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016 - dep. 2017, Chianese, Rv. 269855 . Donde, anche in caso di presenza di una aggravante privilegiata ad effetto speciale in concorso omogeneo con una, o più aggravanti ulteriori ad effetto speciale, opera la regola di calcolo del cumulo giuridico di cui all’art. 63 c.p., comma 4 il giudice di merito deve tenere conto della circostanza speciale più grave ed eventualmente applicare un aumento di pena non superiore ad un terzo per le ulteriori aggravanti speciali globalmente apprezzate, con la conseguenza che l’ulteriore o le ulteriori aggravanti ad effetto speciale restano assorbite nell’omologa circostanza più grave in questo caso la circostanza aggravante soccombente, che consente al giudice, nella sua discrezionalità sanzionatoria può , di applicare un ulteriore aumento di pena, si trasforma da circostanza ad effetto speciale in circostanza facoltativa comune , non avendo il legislatore predefinito l’entità della variazione di pena che il giudice può apportare Sez. U. n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, in motivazione Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, in motivazione . È circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale l’aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l’una determini una pena più severa nel massimo e l’altra più severa nel minimo Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 . 1 4 In ipotesi di concorso tra aggravante privilegiata, ulteriori circostanze aggravanti e attenuanti, invece, occorrerà procedere prima al giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p. tra circostanze bilanciabili e, sul risultato così ottenuto, applicare le ulteriori regole di calcolo dettate per l’aggravante privilegiata. Anzitutto non è consentito prescindere dalla comparazione tra circostanze disomogenee che siano bilanciabili, altrimenti si perverrebbe al risultato incongruo per cui la sola presenza di una circostanza privilegiata determinerebbe una estensione del regime di privilegio a tutte le altre circostanze coesistenti, sottraendole al bilanciamento. In tali termini si sono pronunciate le Sezioni Unite Contaldo Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 , anche se con riferimento al comportamento di una circostanza attenuante privilegiata , affermando il principio per cui Qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta dissociazione attuosa , prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante ad effetto speciale Rv. 245930 . La ratio è la stessa anche nel caso di aggravante privilegiata , alla quale va trasposto il medesimo principio. In secondo luogo, l’applicazione di criteri di bilanciamento degli elementi circostanziali del reato ex art. 69 c.p. è pregiudiziale rispetto alla regola di cui all’art. 63 c.p., comma 4. Tale principio si trova ripetutamente espresso nel corpo motivazionale delle citate Sezioni Unite Ventrici Sez. U. n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015 . Pertanto non può condividersi la decisione con la quale la quarta sezione della Corte di cassazione ha stabilito che In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente art. 186 C.d.S., comma 2-bis e di aver commesso il fatto in orario notturno art. 186 C.d.S., comma 2-sexies , e il giudice ritenga le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, non deve operarsi l’aumento previsto per la circostanza meno grave di aver commesso il fatto in orario notturno, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-septies, atteso che, in caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 4, deve trovare applicazione la pena stabilita per quella più grave Sez. 4, n. 45846 del 12/09/2017, Di Maio, Rv. 270888 . In difformità da essa si pone la medesima sezione quarta che, con altra pronuncia, ha stabilito il principio, più convincente, secondo cui In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente art. 186 C.d.S., comma 2-bis e di aver commesso il fatto in orario notturno art. 186 C.d.S., comma 2-sexies con una circostanza attenuante nella specie, le attenuanti generiche , deve in primo luogo essere operato l’aumento previsto dall’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l’eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena Sez. 4, Sentenza n. 53280 del 21/09/2017, Bruni, Rv. 271354 . In adesione a tale ultima impostazione ermeneutica, ritiene il collegio che, come detto, la regola dell’art. 63 c.p., comma 4 debba seguire e non precedere il giudizio di comparazione tra circostanze bilanciabili . 1.5. A questo punto, all’esito del giudizio di comparazione tra circostanze bilanciabili , si prefigurano tre diversi scenari ai quali, ai fini del successivo passaggio rispetto alla circostanza privilegiata , si applicherà la regola propria in rapporto al risultato ottenuto 1 giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti bilanciabili le diminuzioni di pena opereranno sulla quantità di pena risultante dall’aumento previsto ed applicato per l’aggravante privilegiata , detta ultima circostanza opera pienamente , cioè senza incontrare il limite stabilito dall’art. 63 c.p., comma 4 cfr. Sez. 2, n. 44155 del 02/10/2014, cit. 2 giudizio di equivalenza si applicherà la pena con l’aumento per l’aggravante privilegiata , anche in tal caso non viene in rilievo il disposto dell’art. 63 c.p., comma 4, posto che una eventuale circostanza più grave di quella privilegiata non incide di fatto sulla quantificazione della pena siccome elisa dalla, o dalle circostanze di segno opposto 3 prevalenza delle circostanze aggravanti torneranno applicabili l’art. 63 c.p., commi 3 e 4, poiché in tal caso risulta, in concreto, la coesistenza di più circostanze aggravanti tutte di fatto incidenti sulla quantificazione della pena. Nel caso in cui oltre all’aggravante privilegiata sussistano altre aggravanti ad effetto speciale opererà la regola del cumulo giuridico di cui all’art. 63 c.p., comma 4, all’esito del quale l’aggravante privilegiata , se meno grave, potrebbe risultare recessiva e soccombente. 2. Dalle considerazioni che precedono risulta manifestamente infodato il vizio denunciato e, dunque, preclusa la relativa impugnazione di legittimità. II Giudice del merito ha correttamente condiviso la prospettazione del giudizio di comparazione proposto dalle parti, bilanciando le attenuanti generiche con la recidiva e ponendo a pena residua - sulla quale operare la diminuzione per il rito - quella prevista dall’art. 624-bis c.p., comma 3 e art. 625 c.p., comma 1. I poteri del giudice restano, invero, immutati per quanto riguarda il giudizio di comparazione delle circostanze diverse da quella privilegiata e quindi, nel caso in esame, andava, anzitutto, effettuato il bilanciamento tra l’aggravante della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 e le concesse circostanze attenuanti generiche e, ritenuta l’equivalenza, la pena è stata correttamente determinata tenendo conto soltanto della circostanza privilegiata , e dunque nell’ambito della cornice edittale fissata dall’art. 624-bis c.p., comma 3 V. anche Sez. 2, n. 29601 del 09/04/2019, Vitanostra, Rv. 276575 , nella misura più favorevole prevista all’epoca del commesso reato, antecedente alla L. 26 aprile 2019, n. 36. Il ricorso del Procuratore generale è, pertanto, inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.