Telecamera nascosta in bagno per filmare la figlia della compagna: condannato per pedopornografia

Pena confermata per l’uomo sotto processo quattro anni e sei mesi di reclusione. Per i giudici la riproduzione degli organi genitali della minore, pur in assenza di una rappresentazione lasciva, ha carattere pornografico, non essendo necessario, per la configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico, un coinvolgimento in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o, comunque, uno scopo sessuale.

Le immagini rubate che ritraggono una minorenne in bagno valgono una condanna per produzione di materiale pedopornografico . Confermata la pena – quattro anni e sei mesi di reclusione – per un uomo che aveva occultato una videocamera nel bagno dell’appartamento condiviso con la compagna, così da filmare la figlia minorenne della donna Cassazione, sentenza n. 15267/20, sez. III Penale, depositata il 19 maggio . Ricostruita la delicata vicenda, i giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dell’uomo sotto processo. Sia in primo che in secondo grado, difatti, si è appurata la gravità della condotta da lui tenuta, e mirata a filmare di nascosto in bagno la figlia minorenne della compagna. L’uomo prova a difendersi anche in Cassazione, sostenendo non si possa parlare di pedopornografia. Ciò alla luce della erroneità , a suo dire, della attribuzione del carattere pornografico alle immagini della minore, prive di atteggiamenti lascivi o sessualmente espliciti Questa obiezione non convince però i Giudici del ‘Palazzaccio’, che invece ritengono evidente, in questo caso, la configurabilità del reato di produzione di materiale pedopornografico . Respinta la tesi difensiva secondo cui è evidente l’assenza di carattere pornografico nelle immagini della minore , realizzate mediante una videocamera occultata all’interno del bagno della abitazione in cui l’uomo coabitava con la madre della minore Decisiva, e condivisa dalla Cassazione, la considerazione che la riproduzione degli organi genitali della minore, pur in assenza di una rappresentazione lasciva della sessualità della minore stessa, ha carattere pornografico, non essendo necessario, per la configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico, un coinvolgimento in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o, comunque, uno scopo sessuale , non essendo ciò richiesto dalla disposizione, per la cui configurabilità è sufficiente il carattere pornografico delle immagini .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2019 – 19 maggio 2020, n. 15267 Presidente Izzo – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 marzo 2019 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 19 febbraio 2015 del Tribunale di Monza, con cui Se. Ma. era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 600 quater cod. pen. capi A et B della rubrica e 609 bis, comma 3, cod. pen. capo E della rubrica , disponendo altresì l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 609 nonies, comma 3, cod. pen. per la durata di un anno, ha revocato tale misura, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 600 quater cod. pen., con riferimento alla contestazione di cui al capo b della rubrica contestatogli per aver prodotto materiale pedopornografico occultando una videocamera all'interno del bagno della propria abitazione, allo scopo di ritrarre gli organi genitali di una minore con cui coabitava , per l'erroneità della attribuzione del carattere pornografico alle fotografie della minore, prive di atteggiamenti lascivi o sessualmente espliciti, con la conseguente erronea applicazione dell'art. 600 quater cod. pen., dovendo aversi riguardo alla nozione di materiale pornografico elaborata dalla giurisprudenza con riferimento al reato di cui all'art. 600 ter cod. pen. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in relazione alla medesima contestazione di cui al capo b , con riferimento alla datazione del filmato oggetto della imputazione, ritenuto realizzato il 24/11/2012 sulla base della data impressa su altre riprese avvenute in bagno, contrariamente a quanto indicato nella imputazione, nella quale la condotta era contestata come commessa il 12/5/2008, ritenendo che l'imputato avesse proceduto a una correzione del datario della videocamera, con motivazione illogica. 2.3. Con un terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., la contraddittorietà e la illogicità della motivazione nella valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della deposizione del Maresciallo Di Taranto, in relazione al reato di cui al reato di cui all'art. 600 quater cod. pen. di cui al capo a , relativo alla detenzione di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di minori di 18 anni, non essendovi elementi certi sul contenuto pedopornografico neppure di due dei sette video specificamente indicati dalla Corte d'appello, desunto dalla Corte territoriale in modo illogico solamente dai titoli dei file, di cui non era stato possibile stabilire con certezza il contenuto, né visualizzare l'anteprima. 2.4. Con un quarto motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d , cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia avente a oggetto l'idoneità della minore Gu. a rendere testimonianza, con riferimento al reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., di cui al capo e della rubrica, nonostante il disturbo della personalità derivante da problemi correlati a eventi negativi della sua infanzia indicati dalla teste e nella relazione clinica della azienda ospedaliera San Gerardo del 14 ottobre 2013. 2.5. Con il quinto motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della deposizione della teste Bo. e anche della relazione clinica del 14/10/2013 della Azienda Ospedaliera San Gerardo, sulla capacità di testimoniare della minore, nonostante le cui risultanze era stata giudicata superflua una perizia volta ad accertare la capacità di testimoniare della minore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata contestata la configurabilità del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui al capo b , per l'assenza di carattere pornografico nelle immagini della minore riprodotte dall'imputato mediante una videocamera occultata all'interno del bagno della abitazione nella quale egli coabitava con la madre della minore medesima , è inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella generica affermazione della insussistenza di tale carattere per la mancanza di atteggiamenti lascivi o sessualmente espliciti sia perché è volto a censurare un accertamento di fatto, circa il carattere pornografico di tali immagini, compiuto dai giudici di merito in modo logico e di cui è stata data spiegazione con motivazione idonea. La Corte d'appello ha, infatti, al riguardo correttamente affermato che la riproduzione degli organi genitali della minore, pur in assenza una rappresentazione lasciva della sessualità della minore stessa, ha carattere pornografico, non essendo necessaria, per la configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 quater cod. pen., non modificato dalla L. 1 ottobre 2012 n. 172, un coinvolgimento in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o, comunque, uno scopo sessuale, non essendo ciò richiesto dalla disposizione, per la cui configurabilità è sufficiente il carattere pornografico delle immagini, giudicato tale dai giudici di merito. A fronte di tale motivazione, corretta e adeguatamente motivata, non essendo richiesta dalla disposizione una connotazione sessuale delle immagini o delle condotte riprodotte, il ricorrente si è limitato a ribadire in modo assertivo l'assenza del carattere pornografico delle immagini, con la conseguente inammissibilità della censura, a causa della sua genericità e del suo contenuto non consentito in questa sede, in presenza di un apprezzamento delle risultanze processuali non manifestamente illogico e adeguatamente giustificato, non rivalutabile sul piano del merito da parte della Corte di cassazione. 3. Considerazioni analoghe possono essere svolte in ordine al secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la illogicità della motivazione nella collocazione cronologica della medesima condotta di cui al capo b , giacché anche mediante tale doglianza si censura un accertamento di fatto compiuto in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito. La Corte d'appello ha, infatti, sul punto chiarito che vi sono sufficienti elementi per ritenere che anche le immagini datate 2008 siano riconducibili al 24 novembre 2012, in quanto nel 2008 la minore non era ancora giunta in Italia e alcune delle immagini recano la data del 24/11/2012, essendo pertanto verosimile che l'imputato, accortosi dell'iniziale errore del datario della propria videocamera, lo abbia corretto, essendovi elementi sufficienti per ritenere che tutte le immagini siano state realizzate in un breve arco temporale. Si tratta di motivazione razionale, censurata, nuovamente, in modo generico e sul piano della ricostruzione dei fatti, non rivisitabile nel giudizio di legittimità. 4. Anche mediante il terzo motivo il ricorrente ha censurato un accertamento di fatto, in ordine al contenuto pedopornografico dei file detenuti dall'imputato, di cui al capo a , che i giudici di merito hanno compiuto valutando in modo logico gli elementi a disposizione, di cui il ricorrente propone una non consentita rivisitazione. La Corte d'appello, nel disattendere l'analoga censura sollevata con l'atto d'impugnazione, ha, infatti, evidenziato come le anteprime, i nomi dei file e la loro collocazione all'interno di una apposita cartella, cifrata e nascosta, siano indizi gravi, precisi e concordanti del loro contenuto pedopornografico, sottolineando come per alcuni di essi le anteprime siano eloquentemente indicative, sia per denominazione sia per immagine, di tale contenuto cfr. pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata si tratta di motivazione logica, tenendo conto del fatto che notoriamente l'anteprima di un file video consente di verificarne quanto meno la prima immagine pur senza aprirlo, frutto di corretta valutazione della pluralità di elementi indiziari a disposizione, stante la loro certezza, univocità e concordanza, idonea a giustificare l'affermazione del contenuto pedopornografico dei file detenuti dall'imputato nel proprio personal computer, che è stata censurata in modo generico, contestando il contenuto dei video, e sul piano della valutazione degli elementi indiziari, che non è illogica e non è, quindi, suscettibile di essere rivisitata nel giudizio di legittimità. 5. Il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, entrambe relative alla omessa assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia sulla capacità di testimoniare della minore, sono anch'essi inammissibili, a causa della loro genericità e del contenuto non consentito in questa sede, consistendo nella mera allegazione di elementi clinici che inficerebbero tale capacità, disgiunta dalla considerazione di quanto esposto su tale punto nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato evidenziato che la minore non ha alcun disturbo dispercettivo della realtà, ma solo disturbi di tipo emotivo collegati alla sua personalità, con la conseguente mancanza in tali censure della necessaria specificità estrinseca. La mancata assunzione di una prova decisiva è, infatti, configurabile quando sia dimostrata l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio cfr. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799 conf. Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Gianpà e altri, Rv. 271163 Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 . Tale prospettazione è stata del tutto omessa dal ricorrente, che si è limitato ad allegare elementi potenzialmente incidenti sulla capacità di testimoniare della persona offesa, omettendo di individuare lacune, carenze od omissioni nella motivazione della sentenza impugnata, ma proponendo solamente una diversa valutazione di elementi già adeguatamente considerati dalla Corte d'appello, con la conseguente inammissibilità delle censure, per difetto della necessaria specificità e a causa del contenuto non consentito nel giudizio di legittimità. 6. Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità e del contenuto non consentito in sede di legittimità dei motivi cui è stato affidato. Alla inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina nella misura di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.