Reato continuato: l’omessa statuizione del giudice di merito sull’incremento di pena impone il giudizio di rinvio

In tema di determinazione dell’incremento di pena a titolo di continuazione, nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di statuire sul punto, pur avendo ritenuto unificati i fatti ex art. 81 c.p., la sentenza impugnata non può essere annullata senza rinvio, in quanto le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito non consentono alla Cassazione di esercitare la propria discrezionalità vincolata, ma richiedono la disamina di un ampio ventaglio di indici, incompatibili con il giudizio di legittimità.

Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 14688/20 depositata il 12 maggio. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto responsabile l’imputato per il reato di possesso di documenti d’identità falsi , deducendo violazione di legge per omessa applicazione, in conseguenza alla ritenuta continuità del reato, dell’ incremento sanzionatorio previsto dall’art. 81 c.p Nell’esaminare il ricorso, ritenuto tra l’altro fondato, la Cassazione afferma un nuovo principio di diritto secondo cui, in tema di determinazione dell’ incremento di pena a titolo di continuazione , nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di statuire sul punto, pur avendo ritenuto unificati i fatti ex art. 81 c.p., la sentenza impugnata non può essere annullata sul punto senza rinvio , ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l , c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito non consentono alla Corte di esercitare la propria discrezionalità vincolata , ma richiedono la disamina di un ampio ventaglio di indici, incompatibili con il giudizio di legittimità , imponendo il giudizio di rinvio. Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 gennaio – 12 maggio 2020, n. 14688 Presidente Catena – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 25 marzo 2019, il Tribunale di Brindisi ha affermato la responsabilità penale di A.H. in ordine al reato di cui all’art. 497-bis c.p. in riferimento al possesso di plurimi documenti falsi d’identità. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte d’appello di Lecce, deducendo violazione della legge penale in riferimento all’omessa applicazione dell’incremento sanzionatorio di cui all’art. 81 cpv. c.p., in conseguenza della ritenuta continuazione di reato. Considerato in diritto Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brindisi ha affermato la penale responsabilità di A.H. in ordine al reato di cui all’art. 497-bis c.p. - punito con la pena della reclusione da due a cinque anni in relazione alla detenzione di due documenti di identità contraffatti, ritenuta tra i diversi fatti la continuazione. All’esito della concessione delle attenuanti generiche, tuttavia, all’imputato è stata irrogata la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, senza che alla statuizione relativa all’unificazione dei diversi fatti ex art. 81 cpv. c.p. sia seguito il relativo incremento sanzionatorio. Nè dal testo della sentenza impugnata è dato inferire in quale misura la pena base per uno dei due omogenei reati avvinti dalla continuazione, determinata nel minimo edittale, sia stata diminuita per effetto delle attenuanti generiche, tanto da potersi implicitamente riferire una quota del complessivo trattamento sanzionatorio all’incremento derivante dalla ritenuta sussistenza di un unitario disegno criminoso. Sussiste, pertanto, la omissione denunciata dal Procuratore generale. 2. A siffatta carenza non può porre rimedio questa Corte. Secondo l’insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 , ed unanimemente seguito Sez. 5, n. 46163 del 26/09/2019, R., Rv. 277741, N. 18742 del 2018 Rv. 272991, N. 792 del 2018 Rv. 271829, N. 52292 del 2016 Rv. 268747, N. 21049 del 2004 Rv. 229233, N. 18797 del 2018 Rv. 272857, N. 44891 del 2015 Rv. 265481 , la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo l’esame di merito e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. In ipotesi di determinazione del trattamento sanzionatorio, invece, la latitudine del potere discrezionale del giudice si commisura alla pluralità degli indici declinati dall’art. 133 c.p., involgendo una complessiva valutazione di merito che, in quanto tale, esorbita dai limiti cognitivi della Corte di cassazione. Con specifico riferimento alla continuazione, del resto, l’orientamento di legittimità che preclude al giudice dell’esecuzione la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose, anche qualora erroneamente il giudice della cognizione non abbia disposto aumenti di pena per uno dei reati riconosciuti in continuazione V. Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 , valorizza - nel quadro dei valori dell’intangibilità del giudicato e del divieto di trattamento deteriore - il potere discrezionale proprio del giudice del merito nella dosimeteria della sanzione. In tal senso, è stato sottolineato come l’art. 533 c.p.p., comma 2, pone la regola che, nella determinazione della pena per più reati ritenuti tra loro in continuazione, il giudice provvede ad indicare la sanzione per ciascuno di essi. Il reato continuato infatti, pur avendo natura unitaria, conserva la sua sostanza atomistica, scindendosi ove intervenga la necessità di applicare particolari istituti. Di qui il rilievo connesso alla entità della sanzione riferita a ciascun reato portato in continuazione e, dunque, la incongruità di sistema di vedere peggiorato, in sede di legittimità, all’esito di una cognizione sommaria, il trattamento sanzionatorio e, con esso, di vedere precluso sul punto il diritto all’impugnazione. Deve essere, pertanto, affermato il principio per cui, in tema di determinazione dell’incremento di pena a titolo di continuazione, nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di statuire sul punto, pur avendo ritenuto unificati i fatti ex art. 81 c.p., la sentenza impugnata non può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l , come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in quanto le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito non consentono alla Corte di esercitare la propria discrezionalità vincolata , ma richiedono la disamina di un ampio ventaglio di indici, incompatibile con il giudizio di legittimità, imponendo il giudizio di rinvio. 3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice d’appello, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Lecce.