Tre recenti pronunce della Corte di Cassazione ci offrono la possibilità di meditare, anche partendo dalla Teoria della Relatività Ristretta e il Relativismo.
Cenno alle due concezioni. Come è noto, la Teoria della Relatività Ristretta è la scienza che spiega le variazioni spaziotemporali tra un sistema che si muove di moto lineare uniforme e altro sistea, detto “di riferimento” postulando che le leggi della fisica valgono in ogni presidio, chiarisce che quanto rilevato in un “complesso” in moto relativo è trasferibile a ogni altro complesso, una volta che siano applicate determinate formule Trasformazioni . In altre parole, contrariamente a quello che forse è dato pensare, la Relatività Ristretta come quella Generale è, specie secondo gli studiosi più recenti Selleri, Chang, Tangherlini, Bell , la scienza dell’assoluto e prova inconfutabile ne è che lo stesso Einstein l’aveva definita “Teoria degli Invarianti”, proprio perché le leggi scientifiche, integrate caso per caso dalle Trasformazioni, valgono in tutto il cosmo e per tutte le “realtà” che sono in moto l.u Il Relativismo, per contro, ha un significato duplice. Uno è connesso alla corrente filosofico-culturale secondo cui non è dato cogliere l’in sé della realtà oggettiva, ma solo le sue vestigia o i correlati fenomeni, da interpretare di volta in volta per es., Herskovits, Abbagnano va da sé che tal impostazione, vi si aderisca o no, s’intride tuttavia di pregevoli meditazioni e esplicazioni. Il secondo significato, per contro, evoca, in conformità di quanto percepito pure dal buon senso comune, un che d’irrazionale, negativo, e specie la deriva verso enunciati e assunti molto discutibili, quando non addirittura inquietanti si pensi, per esempio, a Spengler, secondo cui tra le varie civiltà non è possibile alcuna comunicazione, giacché non esiste alcun valore comune. Tre recenti pronunce della Corte di Cassazione ci offrono la possibilità di meditare su quanto sia sgradita, nell’esegesi del diritto penale sostanziale e processuale , qualsiasi deriva che richiami alla mente la terza impostazione culturale. Ovviamente, è ben noto che l’interpretazione offerta dai giuristi e dai giudici si caratterizza e si deve caratterizzare proprio per l’autonomia di pensiero che la sorregge, per la capacità critica che permetta di rimediare a errori precedenti, per quel “dinamismo” che conduca a superare stantie cristallizzazioni nemiche dell’evoluzione della materia. E però ciò postula che un orientamento e l’altro siano accomunati almeno da quel minimo di plausibilità che giustifichi entrambe le linee, in ossequio a quella congruenza logica che deve in ogni caso costituire un assoluto, un invariante, quand’anche poi soccomba, eventualmente, di fronte a esegesi ancor più penetranti e condivisibili. Quando, invece, ci si trova al cospetto di pronunce del tutto avulse dalla lettera della legge e dalla consonanza nell’ermeneutica, ecco che si è colti da un senso di smarrimento ed è ciò che si prova leggendo i tre provvedimenti che ci accingiamo a commentare in modo spedito, snello. L’importazione di noccoliere. Con la sentenza della Corte di Cassazione, numero 12307/2020, la Prima Sezione ha affermato che l’importazione di 2 noccoliere dette pure “tirapugni” ha integrato il reato di cui agli articolo 49 Regolamento del Tulps, punito dall’articolo 221 del predetto Testo Unico. Ha aggiunto che non si applicava l’articolo 695 c.p., sol perché il fatto non rientrava nell’ambito di un’attività commerciale, e comunque non era abituale. Ha precisato altresì che la noccoliera ormai invalso, e recepito pure dalla legge, anche se meno corretto, l’uso del femminile , il cui porto è punito dall’articolo 4 legge numero 110/75, rientra tuttavia tra le armi di cui all’articolo 704 c.p Orbene, le tante improprietà richiederebbero centinaia di righe di confutazione però, non essendo ciò possibile in questa sede, è d’obbligo marcarne solo le più inaccettabili. Intanto, giacché il porto dei tirapugni è sanzionato per stessa statuizione della sentenza dall’articolo 4, commi 1 e 3, l. numero 110, ne consegue che si è al cospetto di uno strumento la cui delazione è sempre vietata, e non già di un’arma “bianca” stiletto, pugnale altrimenti, la norma da chiamare in causa sarebbe il comma 2 dell’articolo 699 c.p. porto di un’arma “bianca” che non ammetta la licenza dunque, diversa dal bastone animato . Si aggiunge che, in ogni caso, l’introduzione abusiva nel territorio della Stato, punita dall’articolo 695 c.p., non è per niente reato proprio, né minimamente richiede abitualità di sorta basta che, nell’assenza di licenza del Questore non concessa, ovvero non concedibile se l’arma non è suscettiva di porto con licenza , l’arma varchi i confini nazionali. Ad aver asseverato tal verità sono decine e decine di sentenze, con le quali quella in commento non si confronta per niente tra le tante, Cass., numero 35106/16, numero 37208/14, numero 15241/10. La massima assurdità giuridica, tuttavia, si coglie allorché la pronuncia afferma che le noccoliere sono da assumere all’articolo 704 c.p., in parte qua esso, offrendo la nozione di arma agli effetti dei precedenti articolo da 695 a 703, evoca il numero 1 del capoverso dell’articolo 585. Ora, al cospetto di siffatto dictum, sarebbe esaustiva già la seguente domanda retorica se così fosse, quale ragione di esistenza vanterebbe la lettera del numero 2 del medesimo articolo 585?! Come è noto, tal numero 2 elenca anche determinati strumenti che, senza essere armi bianche vere e proprie, non ammettono il porto fuori dell’abitazione in altre parole, si tratta degli oggetti espressamente nominati dal comma 1 articolo 4 l. numero 110 cit. mazze ferrate, noccoliere, ecc. . E la valenza di tal elencazione appare incontrovertibile, poiché, nel caso contrario, si concreterebbe una palese violazione del principio di utilità della norma in altri termini, se i tirapugni fossero da includere nell’articolo 704, e quindi nel numero 1 dell’articolo 585, conseguenza ineluttabile sarebbe che il numero 2 di quest’ultima disposizione si risolverebbe nella parte in cui nomina espressamente tali oggetti in mera e contraddittoria esercitazione dialettica, giacché sarebbe privo di ogni funzione o ragione giuridica. Quanto appena proposto è asseverato dagli articolo 30 e 42 previgente comma 1 del Tulps. L’articolo 30 richiama quanto recitato dall’articolo 704 il primo comma dell’articolo 42, abrogato dalla legge numero 110/75, distingueva, anch’esso, tra armi bianche o da sparo e strumenti il cui porto era vietato in modo assoluto, e mentovava espressamente le noccoliere. Dunque, già la raccolta esprimeva tal distinzione, poi trasfusa nell’articolo 4 legge numero 110, con persistente valenza del riferimento agli strumenti che non ammettono mai il porto, secondo quanto stabilito dal numero 2 dell’articolo 585 c.p. species che la pronuncia in commento, sostituendosi al legislatore, finisce con il sopprimere di fatto. Per respingere tale tentazione, alla S.C. sarebbe bastato riflettere sull’esito assurdo introdotto dal dictum ad abundantiam ma non era necessario , sarebbe stato opportuno leggere qualcuna delle tante sagge sentenze il cui insegnamento, anche prima dell’emanazione della legge numero 110, si era puntualmente incardinato nell’affermazione che i tirapugni non rientravano per niente sotto la disciplina dell’articolo 30 Tulps e men che meno dell’articolo 704 c.p. , bensì erano da considerare strumenti atti a offendere il cui porto era vietato in modo assoluto Cass., 25 novembre 1937, Giust. Penumero , 1938, II, 383 Cass., 11 luglio 1949, Riv. Penumero , 150, II, 138 Ass. La Spezia, 26.6.1952, Riv. Penumero , 1953, II, 73 Cass., 11 gennaio 1956, Riv. It. Dir. penumero , 1956, 213 nonché, in forma ancor più perentoria, dotta e cristallina, Cass., 4 marzo 1967, Mass. Cass. penumero , 1967, 453 –m- . Bene, altresì, ci si poteva giovare dell’insegnamento, sullo stretto punto, impartito da Rocco Il Codice di Polizia, Città di Castello, 1936, 160. Né tale approdo è stato scalfito dalla dottrina più recente in merito, si rimette alle dotte riflessioni di Civello, Cod. penumero ipert., leggi complementari, a cura di Ronco-Ardizzone, Utet, 2007, pp. 296 e ss. Bellagamba-Vigna, Armi munizioni esplosivi, Giuffrè, 1996, p. 262 R. Pettinelli, Armi e tiro on line, 27.3.2019 a proposito dello storditore elettrico in conformità, diversi articoli di F. Ferrari, in Armi Magazine vari numeri . Quanto alla giurisprudenza attuale, Cass., numero 31933/17 a proposito dello sfollagente anch’esso è richiamato dall’articolo 4 l. numero 110/75 Cass., numero 5830/18, con riferimento allo storditore elettrico tipo stun gun e pure tali strumenti, che a differenza del taser funzionano “a cantatto”, sono nominati dall’articolo 4 sopra citato. Si aggiunge che l’importazione, senza licenza alcuna, di tutti tali strumenti, da parte di armerie e altri negozianti, costituisce la regola accadimenti tanto frequenti quanto ignoti alla S.C L’aggravante di cui al capoverso dell’articolo 4 l. numero 895/67. La seconda sentenza è della Corte di Cassazione, Sez. I, numero 11242/2020. Si tratta di pronuncia in séguito a ricorso avverso condanna per porto illegale di arma comune da sparo articolo 4 e 7 l. numero 895/67 , aggravato dal comma 2 del citato articolo 4, e per lesioni personali volontarie legate dal vincolo della continuazione , pluriaggravate anche dall’uso dell’arma per la parte che ci riguarda, articolo 582, 583, 585 sia in relazione con l’uso dell’arma, sia con riferimento all’articolo 576 c.p. La difesa aveva sostenuto che, stante l’aggravante dell’uso dell’arma, non poteva essere applicata la circostanza, a effetto speciale, di cui al citato comma 2 dell’articolo 4 ciò perché, sempre a dire della difesa, lo impedirebbe la clausola di riserva recitata dalla disposizione «Salvo che il porto dell’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante ». La S.C. accoglie il ricorso in parte qua, affermando «Nel caso di specie, non si è tenuto conto del fatto che la circostanza aggravante in questione non poteva essere contestata , atteso che il delitto risultava ascritto all'imputato nella forma aggravata, ai sensi degli articolo 582, 583 e 585, articolo 576, comma 1, numero 1 , in conseguenza del fatto che la condotta illecita era stata commessa dal ricorrente con l’arma». Si tratta di dictum, oltre che erroneo, davvero singolare e in palese contrasto con l’assetto penalistico e la logica. In merito, va premesso che sono effettivamente visibili l’improprietà e la sommarietà della clausola di sussidiarietà di cui all’articolo 4 cit. riformato dalla legge numero 94/09 da parte la greve allitterazione tra il verbo e l’aggettivo iniziali, l’incipit, per come è stato formulato, è destinato a regolare evenienze scarse ed eccezionali, poiché chiama in causa il porto dell’arma come elemento costitutivo o aggravatore di altre figure criminose. In altre parole, a differenza di quanto recitano il comma 6 dell’articolo 4 l. numero 110/75 che parla di solo uso dell’arma e l’ultimo comma dell’articolo 5 della medesima l. numero 110 che vi include, insieme con il porto, l’uso sul punto, Sez. Unumero , 6.3.1992, Ferlotti , il prodromo del secondo comma della disposizione che stiamo studiando si riferisce solamente al porto. Ma il fatto è che sono davvero rare le residuali figure criminose circa le quali il porto a differenza dell’uso compaia come elemento costitutivo o aggravatore inoltre, tali fattispecie non possono vantare alcuna connessione logico-giuridica con i delitti che si commettono mediante l’uso delle armi. Né è minimamente pensabile che la clausola in questione abbia inteso riferirsi adducendo un’esemplificazione all’aggravante di cui all’articolo 625, numero 3, o a quella stabilita dall’articolo 628, numero 1 basta constatare che la prima circostanza è integrata dal mero fatto che il ladro abbia armi indosso non occorrendo il porto abusivo o illegale , e che la seconda richiede semplicemente che il rapinatore intimidisca mercé l’arma e prova inconfutabile di tal verità giuridica è che le predette aggravanti ben si configurano quand’anche l’agente sia munito di permesso di porto di quella specifica arma. In definitiva, intendendo rettamente il tenore della riserva di cui al comma 2 dell’articolo 4 l. numero 895/67, le uniche disposizioni che individuino il porto come elemento costitutivo o aggravatore del reato sono le seguenti articolo 109 d.P.R. numero 361/57, in relazione con gli articolo 43 e 79 porto di arma in sala elettorale articolo 91 D.P.R. numero 570/60 sempre in materia elettorale articolo 17 e 85 Tulps, in relazione con l’articolo 151 Reg. porto di armi in cui sia consentito comparire mascherati articolo 29 Tulps passeggiata in forma militare articolo 6 l. numero 694/74 porto di armi a bordo di aeromobili altra ipotesi può esser quella di porto di arma in luoghi circa i quali la legge o la competente Autorità abbia opposto divieto per es., porto di pistola nel “Palazzo di Giustizia” o nella Casa Circondariale . Come appare evidente, si tratta di ipotesi la cui configurabilità è rarissima inoltre, esistono fondati dubbi che, anche immaginando una delle predette evenienze concrete, l’aggravante in esame possa esser esclusa invero, tutti i reati appena mentovati sono riferibili anche al titolare di permesso d’armi, mentre l’articolo 4 della legge numero 895 presuppone, ontologicamente, quella illegalità che deriva o dal difetto di licenza o dal fatto che l’arma per es., perché da guerra non sia suscettiva di porto salvo che il protagonista appartenga alle Forze Armate, ecc. . Proprio perché l’esordio del comma 2 è strambo e confusionario, si era temuto volendo, si cfr. il nostro Armi, esplodenti Giuffè, 2019, pp. 948 e ss. che la giurisprudenza, ritenendo che il termine “porto” fosse per metonimia più che per sineddoche da intendere anche come “uso”, potesse finire con l’escludere l’aggravante anche nelle ipotesi, appunto, di concorrenti delitti aggravati dall’uso dell’arma tema mostratasi, purtroppo, fondata. Comunque sia, però, il pur innegabile groviglio giuridico non può costituire ragione giustificatrice delle improprietà del provvedimento, atteso che la deriva cui esso soggiace è, di per sé e in modo assoluto, inaccettabile, già per una considerazione che, un po’ come una formula matematica esatta, non ammette repliche di vero, il dictum porta alla conclusione secondo cui, in determinati casi, l’integrazione di due delitti sarebbe punita meno severamente della consumazione di una sola delle due infrazioni! Per rendere più piana la riflessione, evitiamo di soffermarci sulle lesioni pluriaggravate di cui alla sentenza poiché bisogna chiamare in causa anche il comma 4 dell’articolo 63 c.p. , e immaginiamo una minaccia commessa in luogo pubblico, con una pistola articolo 612, cpv, c.p. , da persona travisata e priva di licenza di porto. Orbene, siccome ricorre l’aggravante di cui all’articolo 339 c.p., andrebbe di conseguenza esclusa, a dire della S.C., quella prevista dal comma 2, lett. a , articolo 4 in relazione con l’articolo 7 legge numero 895/67 l’esito è che la pena massima infliggibile ricorra o no l’identico disegno criminoso nel nostro caso, il punto diventa irrilevante è, oltre alla multa, la reclusione pari a 7 anni e 8 mesi 6 anni e 8 mesi + 1 anno . Se, invece, l’agente si limita al porto illegale dell’arma nelle condizioni de quibus, ecco che l’aggravante della legge speciale eleva il massimo a dieci anni di reclusione 6 anni e 8 mesi + ½ . Al cospetto di approdi che evidenziano siffatte irrazionalità, all’interprete non resta che ripudiarli senza tentennamento alcuno. L’arresto in flagranza anche nel caso di soccorso dopo lesioni stradali. La terza pronuncia è della sez. IV, 24.10.2019, dep. 22.1.2020, numero 2267. Si trattava di ricorso avverso convalida di arresto nella flagranza del delitto di lesioni stradali aggravate articolo 590-bis, commi 4 e 5, numero 1, c.p. . Il ricorrente chiedeva annullarsi il provvedimento, atteso che l’incolpato si era fermato e aveva prestato soccorso in altre parole, aveva operato in piena conformità dell’articolo 189, comma 8, C.d.S., il quale, come è noto, nega la facoltà di arresto in flagranza. La S.C. rigetta il ricorso, assumendo che trascriviamo pedissequamente «Il riferimento all'articolo 189 C.d.S., comma 8 è inconferente. Il fatto che il ricorrente si sia fermato dopo l'incidente ed abbia prestato assistenza, non esclude la legittimità dell'arrestoin relazione alla ipotizzata fattispecie di cui all'articolo 590-bis c.p Sembra prospettarsi nel ricorso un erroneo ampliamento dei casi di esclusione diarrestoche travalica il dettato normativo dell'articolo 189 C.d.S., comma 8 e che si pone in evidente contrasto con la previsione di cui all'articolo 381, comma 2, lett. m-quinquies cod. rito che contempla l'arrestofacoltativo in flagranza in caso dilesionicolpose stradali gravi e gravissime». Come si constata, siamo al cospetto di vari dogmi allo stato puro. Benché esista una disposizione che espressamente nega, qualora siano attuati determinati comportamenti, la facoltà di arresto in flagranza, la sentenza asserisce che il richiamo al comma 8 cit. è conferente ?? aggiunge che il predetto comma si pone in contrasto con l’articolo 381 c.p.p. avanza, infine, che il ricorrente abbia inteso ampliare i casi di esclusione dell’arresto ai quali la disposizione si riferisce. Ora, il fatto che il comma 8 in questione disposizione che incardina un’eccezione si ponga in contrasto con l’articolo 381 c.p.p. norma di carattere generale costituisce ragione, indiscussa e assorbente, per far prevalere la prima, la quale, altrimenti, non vanterebbe alcun significato cosicché, stante il regime premiale de quo, l’esclusione della facoltà d’arresto è, non solo pacifica, bensì data per scontata Coppi-Lanzi-Gaito, Cod. penumero e di Proc. penumero annotati, DIKE giuridica, 2020, sub articolo 590-bis M. Aranci, Aspetti problematici , nota a Gip Milano, in Dir. Penumero Cont., 25 settembre 2017 in modo implicito ma chiaro, Cass., numero 29759/17 ex professo, Cass., 17621/14, la quale scrive come tal approdo sia « esplicitato dallo stesso articolo 189, comma 8, che stabilisce che il conducente che si fermi e, ove occorra, presti assistenza quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni colpose, non è passibile di arresto in flagranza ». Ancor più insostenibile, poi, è disguido giuridico secondo cui il ricorrente aveva forse domandato un ampliamento della valenza dell’articolo 189, coma 8, C.d.S. Orbene, per vulnerare ogni validità di detta asserzione, basta chiedersi e chiedere alla S.C. «A quali altri pretesi casi si riferirebbe il comma 8, se non, appunto e solo, alle lesioni stradali aggravate?!». In altre parole, la norma del Codice della Strada si riferisce, proprio e esclusivamente, ai casi in cui, dopo aver causato lesioni stradali gravi o gravissime fermo che il comma 1 e il comma 6, in parte qua, dell’articolo 590-bis non ammettono comunque la misura precautelare , il protagonista si fermi e presti assistenza. Stando così le cose, allora, è evidente che l’unica, peculiare, esclusiva ipotesi di valenza del coma 8 è indissolubilmente riferita proprio e solamente all’articolo 590-bis in questione. E l’assoluta evidenza di tale verità è asseverata dal fatto che la legge numero 41/16 si è preoccupata di “innovare” proprio tal comma 8, limitando l’esclusione dell’arresto ai soli casi di lesioni laddove la disposizione previgente la estendeva anche all’omicidio colposo . Ora, stante la piena e chiara convergenza della littera legis e della volontà del legislatore, il negligerle in modo tanto perfetto ha davvero dell’incredibile. Né varrebbe ribattere, lo si espone per mero tuziorismo, che il comma 8 si riferirebbe al comma 6 del medesimo articolo 189 C.d.S. , il quale ammette l’arresto facoltativo in flagranza a carico di chi non si fermi dopo incidente stradale in cui rimangano lese le persone nel vero, la figura delittuosa descritta costituisce esatta antitesi del comportamento cui si rivolge il comma 8 nel primo caso, il soggetto prosegue, noncurante, la marcia nel secondo, si ferma e presta soccorso sicché le evenienze descritte dal comma 6 escludono, ontologicamente, l’interferenza del comma 8, per la «contraddizion che nol consente». La considerazione conclusiva è che appare necessario superare antinomie così stridenti, poiché, se è ben vero che l’arte dell’ermeneutica giuridica non è una scienza del tutto esatta, è ancor più pacifico che esistono delimitazioni e confini di congruenza logica oltre i quali, per dirla con il Venosino, «nequit consistere rectum». Insieme con l’auspicio scontato che la S.C. eviti disguidi simili a quelli evidenziati, il pensiero corre pure a un eventuale intervento del legislatore, il quale, con sapienza e autorevolezza ma sono qualità che, di questi tempi, «sì rade volte se ne coglie» , introduca qualche rimedio in proposito uno strumento, almeno in favore del condannato lo si propone a mero titolo di esempio , potrebbe essere l’estendere la facoltà di attivare fermi efficaci “filtri” preliminari e non miti “sanzioni” pecuniarie nel caso di rigetto il procedimento di cui all’articolo 625-bis c.p.p., ogni qualvolta la pronuncia afflittiva appaia manifestamente illogica e patentemente in contrasto con quanto sancito dalla legge.