Apre il cancello, il cane esce in strada e aggredisce un uomo: padrona condannata

Confermata la responsabilità penale per il reato di lesioni colpose. Evidente per i giudici l’imprudenza compiuta dalla donna, che ha consentito al proprio cane, di grossa taglia, di uscire facilmente in strada e di aggredire un uomo che andava a spasso col suo cagnolino.

Consentire al proprio cane – di grossa taglia – una facile uscita in strada può costare una condanna penale. A constatarlo una donna, ritenuta colpevole per l’aggressione compiuta dal suo amico a quattro zampe ai danni di un uomo che andava a spasso col proprio cagnolino, e punita con 800 euro di multa. Il comportamento da lei tenuto è considerato dai giudici testimonianza esemplare di una scarsa diligenza nella custodia del grosso animale. Cassazione, sentenza n. 13464/20, sez. IV Penale, depositata il 30 aprile . Cancello. Decisivi per il Giudice di pace i dettagli dell’aggressione perpetrata dal cane ai danni di un uomo. In sostanza, si è potuto appurare che una mattina la padrona del grosso animale ha aperto il cancello elettrico della sua casa e non si è resa conto che il cane, di grossa taglia, era subito uscito dalla recinzione per poi aggredire la persona offesa – causandole una lesione alla coscia sinistra – e il suo cagnolino . Questa disattenzione è ritenuta sufficiente per condannare la donna, a cui viene contestato di non avere provveduto alla adozione delle cautele necessarie alla custodia dell’animale. Custodia. Col ricorso in Cassazione, però, la padrona del cane prova a ridimensionare la propria condotta, puntando soprattutto sul mancato accertamento della effettiva pericolosità del suo quadrupede e sulla necessaria valutazione della prevedibilità in concreto circa la condotta aggressiva del cane . Per i giudici del ‘Palazzaccio’, però, è sufficiente l’analisi dei fatti per confermare la condanna della donna. Nessun dubbio, in sostanza, sul rapporto di causalità tra la condotta tenuta dalla padrona del cane e l’evento addebitato . Evidente, poi, anche la colpa della donna, soprattutto tenendo presente ella dovevo occuparsi di un cane di grossa taglia, e invece non aveva adottato le debite cautele nella custodia dell’animale che era uscito dalla recinzione solo grazie alla apertura del cancello elettrico operata dalla donna. A inchiodare la padrona, quindi, l’obbligo di custodia degli animali , obbligo che sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l’animale e una determinata persona . E non a caso, aggiungono i giudici, tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione . Per fare chiarezza, poi, i giudici ribadiscono che in materia di lesioni colpose si è specificato che la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terze persone anche all’interno dell’abitazione , e in questa ottica va tenuto presente che la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione a quelli domestici o di compagnia come il cane, di regola mansueto, così da obbligare l’adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per le terze persone, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza . E, come emerso anche da questa vicenda, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terze persone .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 marzo – 30 aprile 2020, n. 13464 Presidente Menichetti – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 18 maggio 2019 il Giudice di Pace di Vibo Valentia dichiarava S.M. responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. e la condannava alla pena di euro 800 di multa. 1.1. Alla predetta imputata veniva ascritto di avere omesso di impedire, per colpa consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia, che il predetto animale aggredisce la persona offesa L. causandogli una lesione personale alla coscia sinistra. Fatto commesso in Tropea il 14 novembre 2013. 1.2 Il giudice di merito preveniva al convincimento della colpevolezza della predetta imputata rappresentando che risultava comprovato che la mattina del 14 novembre 2013 S.M., nell’aprire il cancello elettrico della sua casa in Tropea, non si avvedeva del fatto che il cane di grossa taglia usciva dalla recinzione della sua abitazione ed aggrediva la persona offesa e il suo cagnolino. 2. S.M. ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza denunciando il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 590 c.p., 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e c.p.p. e il vizio motivazionale. Sostiene che il giudice di merito si è limitato ad una mera ricostruzione del fatto senza procedere al doveroso approfondimento sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Evidenzia che non è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto in tema di omessa custodia di animali, che impone di accertare la loro effettiva pericolosità. Lamenta inoltre che non è stato operato alcun giudizio sul tema della prevedibilità in concreto circa la condotta aggressiva del cane. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, vengono esanimati unitariamente. 3. Osserva il Collegio che il giudice di merito ha considerato compiutamente i fatti ravvisando positivamente – e cioè senza ricorso alle presunzioni legali di cui all’art. 2052 c.c. – la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta tenuta da S.M. e l’evento addebitato ed accertata altresì la colpa della predetta rimarcando la circostanza che si trattava di un cane di grossa taglia e che non erano state adottate dalla predetta, la quale aveva azionato l’apertura del cancello elettrico, le debite cautele nella custodia, tant’è che il predetto animale era uscito dal cancello della sua abitazione. Tale decisione risulta conforme a diritto non presenza i vizi denunciati, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in subiecta materia. Per valutare la condotta in questione può aversi riguardo a quanto stabilito dall’art. 672 c.p. che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione avvenuta ai sensi degli artt. 33 e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per la valutazione della colpa sul tema della omessa custodia e mal governo di animali. Si rammenta che, secondo giurisprudenza di legittimità sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Rv. 271329 sez. 4, n. 34813 del 2/7/2010, Rv. 248090 , l’obbligo di custodia degli animali ai sensi di tale disposizione sorge in ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l’animale e una determinata persona non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. Ed invero tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione sez. 4, n. 17145 del 17/1/2017 . Ed ancora, in materia di lesioni colpose si è specificato che la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 Rv. 18814 e che la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione a quelli domestici o di compagnia come il cane, di regola mansueto, così da obbligare l’adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012, Rv. 251951 . Risulta pienamente conferente al caso di specie il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale cui questo Collegio intende dar continuità che, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, ha affermato che non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recinto ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi sez. 4, n. 47141 del 09 10/2007, Rv. 238251 affermazioni analoghe si rinvengono anche in Sez. 4, n. 14829 del 14/03/2006, rv. 234035 . Né nel caso in esame è stata allegata, da parte della S., l’esistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie che la prova dell’esistenza del caso fortuito gravi sull’imputato cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Rv. 255916 . 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.