Biglietto vincente ma falso: si rivolge a banca e notaio per incassare il denaro. Vacilla l’accusa di ricettazione

Rimessa in discussione la condanna emessa in secondo grado. A rendere meno grave la posizione dell’uomo sotto accusa è il richiamo alla condotta da lui tenuta e al fatto che la contraffazione del tagliando è stata rilevata solo grazie ai controlli dell’Ufficio dei Monopoli.

Vincente ma falso il biglietto della lotteria. Vacilla però l’accusa di ricettazione a carico della persona che è passato in banca e dal notaio per incassare il denaro, spiegando di avere ritrovato casualmente il tagliando Cassazione, sentenza n. 12412/20, sez. II Penale, depositata il 17 aprile . Lotteria. A finire sotto processo è un uomo, beccato a cercare di incassare la vincita di un biglietto della lotteria rivelatosi falso. Per certificare la contraffazione serve un esame approfondito del tagliando, operato dall’Ufficio dei Monopoli, non essendo riusciti a rilevarla né un direttore di banca né un notaio. Anche per questo l’uomo sotto accusa viene ritenuto non colpevole in Tribunale. Di parere diverso, però, i giudici d’appello, che lo condannano per il reato di ricettazione, con condanna fissata in dieci mesi di reclusione e 400 euro di multa. La pronuncia di secondo grado viene contestata dal difensore dell’uomo sotto processo. Col ricorso in Cassazione il legale pone in evidenza innanzitutto il comportamento lineare tenuto dal suo cliente, che al fine di riscuotere la vincita si è recato prima dal direttore di banca e poi dal notaio per procedervi nelle forme di legge , e poi annota che il direttore di banca ed il notaio non si erano avveduti della materiale alterazione del biglietto e quindi è illogico pensare che avrebbe dovuto accorgersene il suo cliente. A opporsi a questa visione la difesa di ‘Lotterie Nazionali srl’, costituitasi parte civile, richiamando circostanze di natura obiettiva, a partire dalla falsità del biglietto e dalla entità della vincita, superiore a quella prevista per quel tipo di lotteria, che avrebbero dovuto indurre l’uomo ad astenersi dall’acquisirlo , e aggiungendo che, da un lato, non può attribuirsi rilievo al fatto che l’uomo si fosse rivolto ad un funzionario di banca e, poi, ad un notaio, sì da essere compiutamente identificato, atteso che questo passaggio è assolutamente indispensabile per procedere alla riscossione della vincita , e, dall’altro, che la riconoscibilità del falso da parte del funzionario o del notaio non incidono sulla realizzazione degli estremi del delitto di ricettazione . Consapevolezza. Per i giudici della Cassazione, però, a essere più plausibili sono le osservazioni proposte dal legale dell’uomo finito sotto processo per avere acquistato ovvero ricevuto un biglietto della lotteria frutto di contraffazione e per avere posto in essere atti idonei a riscuotere il premio in realtà non dovuto . In primo grado si era ritenuto non inverosimile che l’uomo avesse, come da lui riferito, trovato casualmente il biglietto, il cui aspetto, peraltro, non aveva insospettito né il notaio né il direttore della banca cui egli si era rivolto e che avevano iniziato ad attivare le necessarie ordinarie procedure per la riscossione della vincita, in tal senso da lui sollecitati che, così, aveva tenuto una condotta a sua volta di certo non coerente con la consapevolezza della provenienza delittuosa del biglietto . In secondo grado, invece, si è ritenuto evidente il reato di ricettazione, soprattutto tenendo presente il carattere manifesto della anomalia fisica del biglietto formato dall’assemblaggio di due tagliandi diversi, oltre che recante una vincita apparente superiore a quella massima prevista per quel tipo di lotteria . Per i giudici d’Appello, quindi, tali evidenti e manifeste anomalie erano in definitiva tali da denunziarne la avvenuta contraffazione e da obbligare ad astenersi dal ricevere o comunque acquistare il titolo medesimo , mentre invece l’uomo ne ha fatto un consapevole uso, presentandolo all’incasso A mettere in discussione la pronuncia di condanna sono però elementi probatori acquisiti e ritenuti decisivi in Tribunale in favore dell’uomo sotto processo. In particolare, in Cassazione viene rilevata la mancata prova piena della consapevolezza della provenienza delittuosa del biglietto , essendo plausibile la spiegazione del ritrovamento casuale del tagliando . Sotto altro profilo, poi, viene osservato come nemmeno l’aspetto esteriore del biglietto era tale da rendere evidente la sua contraffazione e, perciò, la sua illecita ovvero, per meglio dire, delittuosa provenienza, atteso che né il notaio né il direttore della banca cui l’uomo si era rivolto per la riscossione della vincita avevano avuto alcun sospetto, tanto da aver avviato le relative procedure , mentre la vincita non era stata corrisposta soltanto grazie agli ulteriori controlli eseguiti dall’Ufficio dei Monopoli . Tutti questi elementi, che dovranno essere ben esaminati in un nuovo processo d’Appello, fanno vacillare, secondo la Cassazione, la condanna per ricettazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 febbraio – 17 aprile 2020, n. 12412 Presidente Cammino – Relatore Cianfrocca Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28.2.2017 il Tribunale di Palermo aveva assolto An. Cr. dalla tentata truffa aggravata di cui al capo a della imputazione perché il fatto non sussiste e da quella di ricettazione di cui al capo b perché il fatto non costituisce reato 2. la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore della Repubblica limitatamente al capo b della rubrica e dalla costituita parte civile quanto agli effetti civili e per entrambi i capi di imputazione , ha riconosciuto il Cr. responsabile del delitto di cui al capo b e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo ha condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e con il beneficio della sospensione condizionale ha inoltre condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile ed in relazione al solo capo b della rubrica liquidati equitativamente in complessivi Euro 4.000 oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e di assistenza liquidate per entrambi i gradi del giudizio 3. ricorre per cassazione il difensore di An. Cr. lamentando 3.1 violazione di legge con riguardo agli artt. 648, 43, 47 cod. pen. ed agli artt. 530, 125, 546, 92, 192 cod. proc. pen. richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado quanto al delitto di ricettazione evidenziandone la a suo avviso intrinseca illogicità in quanto fondata su una regola di esperienza cui non può riconoscersi carattere generale a fronte del comportamento assolutamente lineare del ricorrente che, al fine di riscuotere la vincita, si era recato prima dal direttore di banca e poi dal notaio per procedervi nelle forme di legge per altro verso, rileva che la Corte non ha spiegato in alcun modo per quale motivo questi ultimi, ovvero il direttore di banca ed il notaio, non si fossero avveduti della materiale alterazione del biglietto di cui, invece, avrebbe dovuto accorgersi il Cr. evidenzia il difetto di motivazione sul punto anche in rapporto alla pronuncia assolutoria sul capo a della imputazione. Segnala che, in ogni caso, la eventuale grossolanità della contraffazione finirebbe per risolversi in un falso privo di rilevanza giuridica venendo così meno l'elemento materiale del delitto di ricettazione rappresentato dal delitto cd. presupposto . Osserva che, in ogni caso, la Corte territoriale ha mancato di giustificare il proprio convincimento con una motivazione rafforzata necessaria in caso di modifica della decisione di primo grado 4. in data 28.1.2020, la difesa di Lotterie Nazionali srl, costituita parte civile, ha depositato una memoria con cui, richiamando il tenore e le argomentazioni sviluppate nel ricorso, ne ha evidenziato la infondatezza sottolineando, in primo luogo, come - a suo avviso - la decisione della Corte di Appello, lungi dal fondarsi su una petizione di principio, abbia invece valorizzato una serie di circostanze di natura obiettiva, a partire dalla falsità del biglietto e dalla entità della vincita, superiore a quella prevista per quel tipo di lotteria, che avrebbero dovuto indurre il Cr. ad astenersi dall'acquisirlo produce, inoltre, le sentenze di merito e di legittimità relative alla vicenda esaminata nella decisione invocata nel ricorso e che, in ogni caso, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, si è conclusa con la condanna dell'imputato segnala come non potesse attribuirsi rilievo al fatto che il Cr. si fosse rivolto ad un funzionario di banca e, poi, ad un notaio si da essere compiutamente identificato atteso che questo passaggio è assolutamente indispensabile per procedere alla riscossione della vincita aggiunge che la riconoscibilità del falso da parte del funzionario o del notaio non incidono sulla realizzazione degli estremi del delitto di ricettazione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. An. Cr. era stato chiamato a rispondere dei delitti di ricettazione e di tentata truffa in danno della società Lotterie Nazionali srl in quanto, avendo acquistato ovvero ricevuto, consapevole della sua illecita provenienza, un biglietto della lotteria Sbanca Tutto frutto di contraffazione, avrebbe posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a riscuotere il premio in realtà non dovuto. 2. Il Tribunale aveva assolto l'imputato dal delitto di tentata truffa di cui capo a della rubrica segnalando, sulla scorta della testimonianza del funzionario della Lottomatica, che i controlli successivi alla presentazione del biglietto avrebbero certamente escluso la possibilità di riscuotere la vincita aveva in definitiva ritenuto che si vertesse in una ipotesi di reato impossibile per assoluta ed oggettiva inidoneità della condotta a realizzare l'evento di danno voluto dall'agente. Quanto al delitto di ricettazione, il primo giudice aveva sostenuto che non poteva affatto ritenersi inverosimile che il Cr., come da lui riferito, avesse trovato causalmente il biglietto il cui aspetto, peraltro, non aveva insospettito né il notaio né il direttore della banca cui egli si era rivolto e che avevano iniziato ad attivare le necessarie ordinarie procedure per la riscossione della vincita, in tal senso sollecitati dal Cr. che, così, aveva tenuto una condotta a sua volta di certo non coerente con la consapevolezza della provenienza delittuosa del biglietto. 3. La sentenza del Tribunale era stata impugnata dal PM limitatamente alla assoluzione per il delitto di ricettazione nel suo appello, il PM aveva sottolineato come nel caso di specie dovesse ritenersi certamente sussistente l'elemento materiale del reato di al capo b aggiungendo che la provenienza delittuosa del biglietto derivata dal reato di cui all'art. 19 della legge 528 del 1982. 4. La Corte di Appello, come accennato, ha riformato la sentenza accogliendo il gravame del PM e condannando il Cr. per il delitto di ricettazione a tal fine, ha sottolineato il carattere manifesto della anomalia fisica del biglietto formato dall' assemblaggio di due tagliandi diversi oltre che recante una vincita apparente superiore a quella massima prevista per quel tipo di lotteria il che, secondo la Corte, rappresentava una iperbolica conseguenza quasi una proiezione fantastica dell'utente cfr., pag. 2 della sentenza in verifica . Tali evidenti e manifeste anomalie, hanno segnalato i giudici di secondo grado, erano in definitiva tali da denunziarne la avvenuta contraffazione e da obbligare il Cr. ad astenersi dal ricevere o comunque acquistare il titolo medesimo cfr., ivi laddove, invece, egli ne ha fatto un consapevole uso presentandolo all'incasso cfr., ivi pag. 3 . 5. Va in primo luogo chiarito che non viene in rilievo, nel caso di specie, la violazione del disposto di cui all'art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. in astratto applicabile ancorché la sentenza di primo grado sia stata resa in data antecedente la entrata in vigore della legge 103 del 2017 cfr., Cass. Pen., 6, 19.3.2019 n. 16.860, Cuppari atteso che, come si è visto, la riforma della sentenza di primo grado è intervenuta non già per effetto della rivalutazione, ad opera dei giudici di secondo grado, delle prove dichiarative assunte nel corso della istruttoria quanto, piuttosto, sulla scorta di un diverso apprezzamento del complesso degli elementi, acquisiti aliunde , valutati dal Tribunale in senso opposto ed ai quali è stata data una lettura diversa. D'altra parte, si è anche e condivisibilmente chiarito che in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità cfr., Cass. Pen., 1, 7.11.2018 n. 12.928, P. cfr., anche, Cass. Pen., 3, 18.6.2018 n. 51.575, P., in cui la Corte ha fatto presente che il giudice dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ai sensi dell'art. 603, comma 3bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riguardo a quelle prove che ritenga irrilevanti ai fini della decisione, pur se le stesse siano invece state ritenute rilevanti nella prospettazione della pubblica accusa appellante . 6. Certo è che la Corte di Appello, pur non dovendo procedere ad alcuna rinnovazione della istruttoria di primo grado, avrebbe dovuto confrontarsi in maniera compiuta con le motivazioni della sentenza di primo grado, confutandone la portata sotto tutti i profili. Come accennato, il Tribunale aveva assolto il Cr. dal delitto di ricettazione sostenendo, per un verso, come non vi fosse la prova piena della consapevolezza della provenienza delittuosa del biglietto a tal proposito, infatti, aveva osservato come potesse ritenersi non inverosimile la spiegazione del ritrovamento casuale del tagliando sotto altro profilo, aveva fatto presente, sempre sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, come nemmeno l'aspetto esteriore del biglietto fosse tale da rendere evidente la sua contraffazione e, perciò, la sua illecita ovvero, per meglio dire, delittuosa provenienza, atteso che né il notaio né il direttore della banca cui il ricorrente si era rivolto per la riscossione della vincita avevano avuto alcun sospetto tanto da aver avviato le relative procedure. Ed è proprio con questa seconda ratio della motivazione del Tribunale che la Corte di Appello ha omesso totalmente di confrontarsi spiegando in che modo conciliare la affermazione del carattere assolutamente evidente della contraffazione che, in quanto tale, avrebbe dovuto indurre il Cr. ad astenersi dall'utilizzare il biglietto di chiara provenienza delittuosa in quanto frutto di falsificazione materiale con il fatto che, invece, né il direttore di banca e nemmeno il notaio si fossero avveduti della alterazione del tagliando dando corso alle procedure di incasso della vincita che non era stata corrisposta soltanto a séguito degli ulteriori e successivi controlli eseguiti dall'Ufficio dei Monopoli. La sentenza va dunque annullata con rinvio del processo ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo che provvederà a riesaminare l'appello del PM tenendo conto dei rilievi di cui sopra. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.