Esame testimoniale del minorenne nel reato di abuso di mezzi di correzione

Anche nel caso di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione è preferibile evitare le domande suggestive sia da parte del giudice che dell’ausiliario di cui si avvale, perché tali domande sono idonee ad indirizzare le risposte indipendentemente dagli intenti di chi le pone e dalla capacità di discernimento del soggetto cui sono indirizzate, tanto più se quest’ultimo è facilmente suggestionabile.

Il fatto. Il caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte sentenza n. 12068/20, depositata il 24 aprile , ha riguardato la condanna di una docente di una terza classe di una scuola primaria per il reato di cui all’art. 571 c.p Nell’accogliere il ricorso con conseguente annullamento con rinvio, i giudici hanno affrontato, nello specifico, tutta la problematica giuridica riguardante l’esame dei minori persone offese di reati di violenza alla persona, compreso quello di abuso di mezzi di correzione, e la valutazione delle dichiarazioni nell’ambito del procedimento penale. Invero, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, l’esame di soggetti minorenni deve essere accompagnato da opportune cautele, soprattutto quando gli stessi siano vittime di reati particolarmente insidiosi, quali quelli sessuali, ma le stesse regole possono valere anche per quelli di maltrattamenti e di abuso di mezzi di correzione, atteso che tali reati incidono sulla psiche dei minori, in considerazione del rapporto diretto con l’autore della condotta sulla quale devono testimoniare. La Carta di Noto. La Carta di Noto, documento redatto a seguito di un convegno tenutosi a Noto il 9 giugno 1996 dal titolo Abuso sessuale sui minori e processo penale”, ha individuato i criteri utili per la conduzione dell’esame di minorenni, al fine di garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione della sua psiche. Tuttavia, le regole ivi indicate non sono tassative e, pertanto, la loro violazione non comporta alcuna nullità o inutilizzabilità delle stesse. Di contro, però, ove il giudice ritenga di discostarsi da tali canoni e, quindi, ritenga attendibile una prova acquisita con modalità contrastanti rispetto a quelle previste dalla Carta di Noto, deve dare motivazione, dato che comunque le cautele metodologiche approntate dal documento costituiscono parametri rilevanti per la valutazione probatoria delle dichiarazioni. D’altronde, il pubblico ministero non ha un obbligo giuridico di disporre una consulenza personologica ai sensi dell’art. 360 c.p.p. o a richiedere un incidente probatorio ove debba assumere dichiarazioni accusatorie provenienti da minorenni, atteso che la procedura prevista è quella di cui all’art. 359 c.p.p., i cui esiti sono utilizzabili nel giudizio speciale o ordinario su accordo delle parti. Assunzione delle dichiarazioni del minore. Il mancato espletamento di una perizia sulla capacità di testimoniare del minore, non rende per ciò stesso inattendibili le sue dichiarazioni, a meno che non emergano problemi di natura patologica che possano fare legittimamente dubitare di tale capacità. Tuttavia, ove si possa ritenere possibile una rielaborazione fantasiosa dei fatti da parte della persona offesa, si rende sicuramente necessaria una perizia psicologica nei suoi confronti. La norma di cui all’art. 362, comma 1- ter , recentemente inserita dalla l. n. 69/2019, impone, per taluni tipi di reati, di acquisire le dichiarazioni delle persone offese nel termine di tre giorni dalla denuncia. Secondo la Corte, sebbene il reato di abuso di mezzi di correzione non sia espressamente contemplato dalla norma, resta comunque il fatto che l’esame di tali persone offese presenti le stesse problematiche e, quindi, un eventuale ritardo di tale esame può comportare dei riverberi negativi a livello processuale. Valutazione delle dichiarazioni del minore. La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore deve essere effettuata dal giudice, in definitiva, procedendo direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso”. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, è viziata da manifesta illogicità la sentenza che fondi l’attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni del minore solo sull’intrinseca credibilità del racconto offerto, senza considerare le altre circostanze concrete in questo senso, infatti, Cass. Sez. III, n. 39405/2013 . Regole per l’esame del minore. Ad ogni modo, a prescindere da specifiche previsioni normative, gli Ermellini precisano che non sono ammesse, in questi casi, domande suggestive, ossia quelle che inducono informazioni o danno per accertato un fatto che il soggetto esaminando non ha riferito, o ancora che, in qualche modo, tendono a suggerire o provocare una risposta secondo l’intento che ha chi li interroga. Infatti, i bambini hanno modalità di relazione orientate in senso imitativo e adesivo” e, quindi, possono essere influenzati da stimoli esterni e possono essere condizionati ad un certa risposta da parte dell’interlocutore. Pertanto, nonostante l’assenza normativa di uno specifico divieto di porre domande suggestive al minore vittima di abuso di mezzi di correzione, per la Corte, le stesse vanno evitate, sia da parte del giudice che dell’ausiliario che effettua l’esame del minore, dato che comunque sono idonee a orientare le risposte a prescindere dall’intento dell’esaminando in tal senso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 gennaio – 14 aprile 2020, n. 12068 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 34/2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Forlì a G.M.R. ex art. 81 c.p., comma 2, e art. 571 c.p., per avere, quale docente di matematica e inglese nella classe 3 A della Scuola Primaria OMISSIS , nel corso dell’anno scolastico 2013/14, abusato dei mezzi di correzione e disciplina, nei confronti degli alunni C.D. , B.M. , Gh.Ch. , S.V. , Ca.Ga. , c.s. , P.T. , Ch.Sa. e V.F. , a lei affidati per ragioni di istruzione, tirando oggetti e rivolgendo espressioni inappropriate contro di loro, utilizzando con modi autoritari un fischietto, per richiamarne l’attenzione, impartendo punizioni consistenti nel costringerli a rimanere in piedi , con conseguente pericolo di una malattia nel corpo o della mente, dal settembre 2012 al maggio 2014. 2. Nel ricorso presentato dal difensore dell’imputato si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza delle norme processuali concernenti le dichiarazioni dei minorenni di età fra i nove e i dieci anni all’epoca dei fatti - sentiti dal consulente tecnico del Pubblico ministero ex art. 359 c.p.p., senza la partecipazione della difesa e senza una valutazione preliminare della capacità a testimoniare, con domande suggestive relative a fatti anteriori di 3 anni - poi acquisite al fascicolo del dibattimento previa trascrizione delle videoregistrazioni mediante perizia. Inoltre, si deduce la violazione del principio che richiede che la colpevolezza sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio , avendo sottovalutato le criticità e contraddittorietà delle dichiarazioni sia dei bambini divergenti circa la collocazione temporale degli episodi e la loro natura che degli altri testimoni le numerose prove testimoniali favorevoli alla difesa della maggior parte dei genitori degli alunni e dei colleghi della insegnante p. 11, non numerata, del ricorso la mancanza di idonea documentazione a sostegno del riconosciuto pericolo di malattia per il minorenne C.D. la mancanza di considerazione delle ragioni che hanno mosso le dichiarazioni e i comportamenti della teste R.D. maestra, prima dell’imputata, dei bambini presso la scuola materna che hanno dato origine al processo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 62 bis c.p. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche nonostante l’esemplare comportamento processuale dell’imputata, che ha peraltro consentito di inserire nel fascicolo del dibattimento le trascrizioni delle videoregistrazioni dell’ascolto dei bambini a cui la difesa non ha partecipato. Considerato in diritto 1. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente ribadito la necessità di particolari cautele nella valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti minorenni, soprattutto quando sono vittime di reati sessuali, ma secondo canoni che possono valere anche per altre tipologie di reati - fra i quali, specialmente i reati di maltrattamenti e di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - poiché connessi alle condizioni proprie dell’età infantile o adolescenziale. In altri termini, deve ritenersi che i canoni richiesti per l’ascolto dei soggetti minorenni quali persone offese da un reato valgano fondamentalmente per tutti i tipi di reato che incidono sulla loro psiche tramite un contatto diretto con l’autore della condotta che li renda testimoni della stessa. In tale ottica, risulta opportuno, in questa sede, ribadire alcuni fondamentali principi di diritto che, per quanto considerato, risultano pertinenti anche alle dichiarazioni di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. 1.1. I criteri dettati dalla cosiddetta OMISSIS per la conduzione dell’esame dei minorenni non hanno come illustrato anche nelle premesse della Carta stessa carattere tassativo, trattandosi di suggerimenti volti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minorenne e la protezione psicologica della loro psiche, per cui la loro violazione non produce nullità o inutilizzabilità della prova Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, L, Rv. 275863 Sez. 3, n. 6464 del 14/12/2007, dep. 2008, G., Rv. 239091 , tranne nella parte in cui tali criteri sono trasfusi in norme legislative. Tuttavia, il giudice deve motivare perché ritiene attendibile la prova assunta con modalità contrastanti con le cautele metodologiche previste nella Carta, perché queste costituiscono comunque rilevanti parametri per collaudare la motivazione che regge la valutazione probatoria delle dichiarazioni delle persone offese minorenni Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, G., Rv. 262976 Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S, Rv. 259133 e tale principio vale anche relativamente alle dichiarazioni di minorenni vittime del reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. 1.2. La valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da persone offese minorenni non obbliga nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero a disporre consulenza personologica ex art. 360 c.p.p. o a richiedere al giudice per le indagini preliminari un incidente probatorio, essendo ammissibile la procedura non garantita prevista dall’art. 359 c.p.p., i cui esiti sono utilizzabili nei riti speciali o nel giudizio ordinario su accordo tra le parti Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, M, Rv. 272298 Sez. 3, n. 37147 del 18/09/2007, Scancarello, Rv. 237554 . Tuttavia, secondo le circostanze del caso concreto, le condizioni del minorenne e la prevedibile durata delle indagini, il pubblico ministero deve comunque valutare se vale ripetere l’accertamento quando non occorre più tutelare la segretezza delle investigazioni Sez. 3, n. 3258 del 04/12/2012, dep. 2013, F., Rv. 254138 e tale principio vale anche relativamente alle dichiarazioni di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. 1.3. In generale, il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare non rende inattendibile la testimonianza della persona offesa, perché la perizia non è indispensabile se non emergono elementi patologici che lascino dubitare della capacità del testimone Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, M, Rv. 272299 . Resta fermo, però, che è necessaria una perizia psicologica per accertare l’attitudine della persona offesa minorenne a testimoniare, in particolare se si profila il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie della sua struttura personologica Sez. 3, n. 948 del 07/10/2014, dep. 2015, F, Rv. 261926 e tale principio vale anche relativamente alle dichiarazioni di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. In mancanza della perizia lacuna non facilmente colmabile con il trascorrere del tempo il giudice può valorizzare altri elementi di prova o di riscontro oggettivi con adeguata e puntuale motivazione Sez. 3, n. 1234 del 02/10/2012, dep. 2013, M., Rv. 254464 . 1.4. L’art. 351 c.p.p., comma 1-ter, richiede che nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater c.p., e art. 600 quater c.p., comma 1, art. 600 quinquies, artt. 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p., la Polizia giudiziaria assuma le sommarie informazioni dei minorenni tramite un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero e, ex art. 362 c.p.p., comma 1-ter introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019 entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato salvo che sussistano esigenze di tutela di minorenni o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa e che compia senza ritardo gli atti delegati dal Pubblico ministero anche mettendogli a disposizione la documentazione dell’attività come previsto dall’art. 357 art. 370 c.p.p., comma 2-bis e 2-ter . Per gli stessi reati, l’art. 392 c.p.p., comma 1-bis, prevede che il Pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona indagata possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di un minorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. Queste norme mostrano l’attenzione del legislatore per l’esigenza di acquisire le dichiarazioni delle persone offese minorenni nel modo più idoneo e nel tempo più breve rispetto ai fatti, oltre che con uno sviluppo rapido delle indagini, non escludendo la possibilità di procedere con incidente probatorio anche al di fuori dei casi ordinari. Il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina non rientra fra quelli espressamente contemplati vi rientra, però, l’affine reato di maltrattamenti , nondimeno l’esame delle persone offese minorenni che ne siano vittime evidentemente presenta problematiche analoghe e il giudice, nel valutare i dati acquisiti, deve considerare i riverberi negativi del protrarsi del procedimento anche relativamente alle dichiarazioni di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. 1.5. In ogni caso, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minorenne persona offesa presuppone un compiuto esame della sua credibilità, considerandone l’attitudine, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare, la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, le condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, la qualità e natura delle dinamiche relazionali e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione alla possibilità di tendenziose affabulazioni Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R., Rv. 247740 , al fine di escludere l’intervento di fattori in grado di inquinarne la credibilità Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012, dep. 2013, V., Rv. 254741 , nel contesto delle relazioni con l’ambito familiare e extrafamiliare e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute Sez. 3, n. 39994 del 26/09/2007, Maggioni, Rv. 237952 . La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del minorenne persona offesa spetta esclusivamente al Giudice, che deve procedere direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso, non limitandosi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, ai quali può chiedersi solo di accertare la capacità del testimone di rendersi conto dei comportamenti subiti e di riferirne attualmente senza influenze dovute a alterazioni psichiche Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, F., Rv. 265528 Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010, F., Rv. 247703 . È, peraltro, viziata da manifesta illogicità la sentenza che fondi l’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minorenne persona offesa solo sull’intrinseca coerenza del racconto, senza considerare tutte le altre circostanze concrete Sez. 3, n. 39405 del 23/05/2013, B, Rv. 257094 . Questi principi valgono anche relativamente alle dichiarazioni di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. 1.6. Circa la metodologia da seguire nel porre le domande ai minorenni, valgono - ma a fortiori - le stesse accortezze che valgono ordinariamente per tutti i soggetti perché il metodo seguito nel domandare influisce sulla attendibilità dei contenuti delle risposte. Per aversi una testimonianza genuina è necessario evitare le domande suggestive quelle che inducono informazioni o danno per accertato un fatto che l’esaminando non ha riferito, oppure che tendono a suggerire o provocare una risposta secondo l’intento di chi interroga . Indipendentemente dalle specifiche previsioni normative, la necessità di evitare domande suggestive si collega alla esigenza di acquisire una testimonianza affidabile. In particolare, gli studi sulla memoria infantile comprovano una conoscenza comune i bambini hanno modalità di relazione orientate in senso imitativo e adesivo, sono influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e, mancando di adeguate risorse critiche, tendono a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell’interlocutore, soprattutto se questi appare loro come una figura autorevole. In particolare, anche nel caso di minorenni persone offese da abusi dei mezzi di correzione o di disciplina vanno evitate pur mancando un divieto normativo le domande suggestive anche da parte del giudice o dell’ausiliario di cui si avvale che esamini direttamente il testimone minorenne perché le domande suggestive sono strutturalmente idonee a indirizzare le risposte indipendentemente dagli intenti di chi le pone e dalla capacità di discernimento del rispondente, per cui per assicurare una testimonianza corretta evitarle è tanto più necessario quanta maggiore è la suggestionabilità del dichiarante Sez. 3, n. 25712 del 11/05/2011, M., Rv. 250615 Sez. 3, n. 9157 del 28/10/2009, dep. 2010, C., Rv. 246205 . 2. Nel caso in esame, le audizioni protette dei testimoni minorenni indicati nella imputazione come persone offese sono avvenute in presenza del consulente tecnico psicologo del pubblico ministero e il giudice ne ha disposto la trascrizione nella forma della perizia nel dibattimento. 2.1. Nella sentenza del Tribunale sono riportate, in sintesi, le affermazioni tratte dalle dichiarazioni dei bambini di età fra i nove e i dieci anni e si esclude che contengano contraddizioni o incompatibilità, osservando che sono state loro poste domande aperte in modo da favorire un racconto libero, sottoponendo domande più specifiche solo per cercare di recuperare quanti più possibile ricordi dettagliati dei fatti e che non si riscontra alcuna domanda suggestiva o alcun atteggiamento in grado di poter influenzare le risposte p. 13 . Vi si rileva pure che la psicologa ha evidenziato che con la sola eccezione di uno tutti i bambini hanno raccontato episodi da loro direttamente vissuti. Tuttavia, nell’atto di appello dell’imputata sono rilevate contraddizioni fra le dichiarazioni dei bambini e viene rimarcato che le loro risposte sono state fornite a domande suggestive. Invece, la Corte di appello non ha affrontato la questione - pur postale dall’appellante - del carattere suggestivo delle domande, limitandosi a osservare che i contenuti delle risposte fornite dai bambini risultano fra loro reciprocamente corroborantesi e sostanzialmente assai omogenee e ribadendo che la loro capacità a testimoniare è stata accertata da una psicologa specializzata Dott.ssa C. , consulente tecnico del Pubblico ministero, secondo criteri scientifici condivisibili e non specificamente contestati dalla difesa pp. 5, 8-9 della sentenza di primo grado p. 8 della sentenza impugnata . Il ricorso in esame ripropone la questione concernente le domande suggestive - alla quale la Corte di appello pur richiamandola nella sentenza non ha risposto - e l’ha correda riportando specifiche domande fatte ai bambini, delle quali non può escludersi il contenuto informativo o e/o suggestivo. Questo risulta dalle trascrizioni delle videoregistrazioni di cui sono indicate nel seguito le pagine a B. è stato detto non ci giriamo tanto intorno, tu lo sai perché sei qui oggi e non a scuola p. 4 con Ch. si entra nell’argomento senza preliminari domande p. 17 a C. si chiede hai mai visto la R. tirare qualcosa a qualcuno è successo che la maestra R. abbia tirato qualcosa a dei bambini pp. 28, 78 a Ca. si chiede ti è mai captato di vederla tirare qualcosa? p. 95 a Gh. si chiede provaci, facci capire, Ha detto urlava, hai capito bene? è capitato che dicesse qualcosa di spiacevole ai bambini, che li prendesse un pò in giro pp. 38, 42 a S. si chiede è mai capitato che la R. abbia tirato degli oggetti ai bambini p. 85 . Inoltre, il ricorso ha evidenziato che non è stato vagliato criticamente perché i bambini hanno riferito condotte della maestra anteriori di almeno un anno con le prime dichiarazioni espresse alla loro precedente maestra il 24/04/2014 del bambino Gh. , a cui seguirono le rivelazioni degli altri alunni. Questo dato - che pure richiede una specifica attenzione, perché riguarda l’innesco delle attività istruttorie e i contenuti delle prime dichiarazioni dei minorenni - non è stato adeguatamente considerato nella sentenza impugnata, che, nondimeno, ne ha tratto la base alla quale connettere la successiva giustapposizione di ulteriori dati a conferma senza approfondire la problematica del rapporto fra il contenuto delle affermazioni iniziali e quello dei successivi richiami mnestici da parte di soggetti in età infantile nel delicato contesto di un possibile contagio dichiarativo, che non va escluso a priori ma fatto oggetto di specifica disamina, anche valutando l’incidenza di plurime audizioni della persona offesa sulla integrità della fonte dichiarativa Sez. 3, n. 46592 del 02/03/2017, G, Rv. 271064 . 2.2. Per altro verso, la motivazione della sentenza risente della ordinaria fallacia della ricerca di conferme in cui facilmente incorre il ragionamento spontaneo, non sorvegliato dalla vigilanza logica, come nel punto in cui, dopo avere considerato la difficoltà dei bambini nel collocare i fatti in un preciso contesto temporale, afferma un quasi quotidiano contatto con la palese irritabilità della maestra e i suoi scatti d’ira p. 10 , pur in assenza di una precisa collocazione temporale degli episodi e del loro dipanarsi nel tempo. 2. I rilievi che precedono comportano l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio a altra Sezione della Corte di appello di Bologna per una nuova valutazione delle dichiarazioni accusatorie sulla base dei principi di diritto sopra enunciati e, se necessarie, di eventuali integrazioni istruttorie. Su questa base perde rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere COSTANZO Angelo, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 12, comma 1, lett. a .