Il procedimento di sospensione della misura alternativa alla detenzione non è distinto da quello di revoca della stessa

In tema di procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza, la Cassazione ha affermato che non si può porre a carico del condannato e della sua difesa l’omessa trasmissione al Tribunale di sorveglianza degli atti relativi al suddetto subprocedimento svoltosi davanti al Magistrato di sorveglianza che ha adottato il provvedimento provvisorio in vista della decisione definitiva da parte dell’organo collegiale .

Così la sentenza n. 11232/20 depositata dalla Corte di Cassazione il 2 aprile. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila disponeva la revoca della misura della detenzione domiciliare applicata al condannato per motivi di salute, in quanto egli era stato tratto in arresto perché trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dolendosi per l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinnanzi al Tribunale di sorveglianza ai difensori di fiducia nominati precedentemente con violazione dell’art. 666, comma 3, c.p.p. e conseguente nullità della pronuncia. I due avvocati erano stati nominati difensori di fiducia contestualmente all’esecuzione dell’ordine di carcerazione e non potrebbe dunque imputarsi all’interessato la mancata trasmissione del verbale redatto in tal sede dalla polizia giudiziaria da parte dell’Ufficio di sorveglianza che aveva disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa. Diritto di difesa. Il Collegio rileva in primo luogo che nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione ad uno dei difensori di fiducia dell’interessato costituisce una causa di nullità a regime intermedio che deve dunque essere eccepita in udienza dal difensore presente, così come effettivamente avvenuto nel caso di specie. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel procedimento di revoca della misura di sorveglianza la nomina a difensore di fiducia deve ritenersi valida a prescindere dal rigoroso rispetto delle formale di cui all’art. 96 c.p.c., laddove il conferimento dell’incarico risulti comunque per facta concludentia . Inoltre, in tema di procedimento di concessione di una misura alternativa, le ulteriori e diverse nomine di difensori di fiducia possono avere affetto anche nel procedimento di revoca. Ciò posto non può fondatamente revocarsi in dubbio l’unicità tra il subprocedimento di sospensione della misura alternativa e quello principale relativo alla sua revoca cui il primo è funzionalmente collegato e, anzi, del tutto propedeutico . In conclusione non si può porre a carico del condannato e della sua difesa l’omessa trasmissione al Tribunale di sorveglianza degli atti relativi al suddetto subprocedimento svoltosi davanti al Magistrato di sorveglianza che ha adottato il provvedimento provvisorio in vista della decisione definitiva da parte dell’organo collegiale . Per questi motivi, il ricorso trova accoglimento e l’ordinanza impugnata viene annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 2 aprile 2020, n. 11232 Presidente Aprile – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 28/5/2019, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila dispose, nei confronti di I.D. , la revoca della misura della detenzione domiciliare applicata, per motivi di salute, con ordinanza dello stesso Tribunale in data 4/12/2018 in relazione alla residua pena esplanda di 7 anni e 10 mesi di reclusione determinata con provvedimento di cumulo in data 24/4/2015 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila. Ciò in quanto I. era stato tratto in arresto, in data OMISSIS , perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di 75 grammi di stupefacente tipo hashish e di 25 grammi di cocaina. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso I. , per mezzo del difensore di fiducia avv. Giannicola Scarciolla, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e , l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinnanzi al Tribunale di sorveglianza ai difensori di fiducia nominati in epoca antecedente all’udienza, da cui conseguirebbe una violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3, con conseguente nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p E ancora, che il Collegio aquilano abbia fatto ricadere sul condannato la mancata trasmissione, da parte dell’Ufficio di sorveglianza di Pescara, della nota in data 30/4/2019 della Polizia stradale di Giulianova, contenente il verbale di esecuzione dell’ordine di carcerazione, nella quale si sarebbe dato atto, da parte della polizia giudiziaria, del fatto che gli avv.ti Giannicola Scarciolla e Fedele Ferrara fossero Avvocati nominati di fiducia dello stesso I. . 3. In data 28/1/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso. 4. In data 31/1/2019, l’avv. Fedele Ferrara ha depositato in Cancelleria una memoria contenente dei motivi aggiunti destinati a integrare quelli già avanzati dall’avv. Giannicola Scarciolla, lamentando, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , la violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3, art. 127 c.p.p., art. 51-ter Ord. pen., 178, lett. c , e 179 c.p.p. Nel riepilogare i profili fattuali della vicenda, il secondo difensore sottolinea la violazione del diritto di difesa del ricorrente, tenuto conto del fatto che I. avrebbe nominato i due professionisti quali difensori di fiducia contestualmente all’esecuzione dell’ordine di carcerazione e che non potrebbe imputarsi all’interessato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, la mancata trasmissione del verbale redatto dalla Polizia Stradale di Giulianova da parte dell’Ufficio di sorveglianza di Pescara che aveva disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa. Non potrebbe condividersi, stante l’unicità della procedura, l’assunto secondo il quale l’eventuale nomina sarebbe stata riferibile unicamente al procedimento davanti all’Ufficio di sorveglianza di Pescara e non anche a quello incardinato davanti al Tribunale di sorveglianza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 2. Rileva, preliminarmente, il Collegio che nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione a uno dei due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, è sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, Sez. 1, n. 12059 del 4/3/2015, Schiavone, Rv. 263183 . Nel caso di specie, invero, uno dei due difensori, avv. Giannicola Scarciolla, presente in udienza, aveva eccepito l’omesso avviso al co-difensore, avv. Fedele Ferrara, sicché la relativa eccezione è stata, sotto un primo aspetto, ritualmente e, soprattutto, tempestivamente formulata. 3. Nondimeno, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondata l’eccezione relativa al difetto di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio agli avv.ti Giannicola Scarciolla e Fedele Ferrara, sulla base di due argomenti. Sotto un primo aspetto, ha ritenuto che nel procedimento di revoca non vi fosse stata alcuna nomina, ritualmente sottoscritta e inviata da I. prima della spedizione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Sotto altro profilo, il Tribunale di sorveglianza, pur ammettendo l’esistenza di un verbale redatto dalla Polizia Stradale di Giulianova relativo all’esecuzione dell’ordine di carcerazione a seguito della sospensione della misura alternativa disposta il 30/4/2019, recante l’indicazione dell’avvenuta comunicazione telefonica dell’arresto ai difensori di fiducia avv.ti Giannicola Scarciolla e Fedele Ferrara, ha sottolineato come la cennata nota della Polizia Stradale di Giulianova sarebbe stata trasmessa non a Tribunale, ma unicamente all’Ufficio di sorveglianza di Pescara con riferimento al procedimento n. 5717/2019 SIUS relativo alla sospensione provvisoria della misura alternativa, al quale, pertanto, la nomina in questione sarebbe stata, unicamente, riferibile. 3.1. Quanto al primo aspetto, il Collegio ritiene pienamente condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nomina a difensore di fiducia deve ritenersi valida a prescindere dal rigoroso rispetto delle formalità di cui all’art. 96 c.p.p., quando il conferimento della veste di difensore sia comunque desumibile per facta concludentia così Sez. 6, n. 54041 del 7/11/2017, G., Rv. 271715 Sez. 5, 3/2/2017, Verucchi, Rv. 271270 . Nel caso di specie, secondo quanto ricavabile dal verbale in data 30/4/2019 relativo alla notificazione allo stesso I. del provvedimento di sospensione della misura alternativa e di esecuzione del conseguente ordine di carcerazione, la Polizia Stradale di Giulianova aveva dato atto della avvenuta comunicazione telefonica dell’arresto ai due difensori di fiducia del medesimo, avv.ti Scarciolla e Ferrara. Pertanto, si era in presenza di un atto di inequivoco tenore, certamente idoneo a rendere valida ed efficace la nomina dei difensori da parte dell’interessato, il quale aveva sottoscritto il verbale in questione, evidentemente dopo avere dichiarato agli operanti la propria volontà di conferire mandato ai due professionisti, cui era stata data, di seguito, effettiva comunicazione dell’adempimento. Una sequenza, quella appena descritta, certamente idonea a configurare una chiara manifestazione di volontà dell’interessato in ordine alla nomina dei suddetti difensori di fidudia. 3.3. Quanto al secondo argomento svolto nell’ordinanza impugnata deve parimenti escludersene la fondatezza. Infatti, se deve escludersi, da un lato, che le ulteriori e diverse nomine di difensori di fiducia, intervenute nel procedimento relativo alla concessione di una misura alternativa, possano dispiegare effetto in quello avente ad oggetto la revoca di essa così, ex plurimis, Sez. 1, n. 36964 del 7/6/2019, Marku, Rv. 276867 Sez. 1, n. 24938 del 28/1/2014, Mihalachi, Rv. 262131 , dall’altro lato non può fondatamente revocarsi in dubbio l’unicità tra il subprocedimento di sospensione della misura alternativa e quello, principale, relativo alla sua revoca, cui il primo è funzionalmente collegato e, anzi, del tutto propedeutico e la cui dipendenza funzionale è, altresì, attestata dal fatto che non vi è alcuna situazione di incompatibilità tra l’adozione del provvedimento cautelare, da parte del magistrato di sorveglianza, e la sua partecipazione alla successiva fase deliberativa quale componente del Tribunale si veda, mutatis, Sez. 1, n. 43689 del 15/11/2007, Bersi, Rv. 238425 . Con l’ovvia conseguenza che non si può certo porre a carico del condannato e della sua difesa l’omessa trasmissione al Tribunale di sorveglianza degli atti relativi al suddetto subprocedimento svoltosi davanti al Magistrato di sorveglianza che ha adottato il provvedimento provvisorio in vista della decisione definitiva da parte dell’organo collegiale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila. P.Q.M. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Triunale di sorveglianza dell'Aquila.