Detenzione sospetta di frutta: colore e freschezza rendono legittimo l’arresto

A essere fermati due uomini, beccati a trasportare uva. La polizia giudiziaria esegue l’arresto per quasi flagranza di reato. Il provvedimento è ritenuto legittimo dalla Cassazione, che smentisce la valutazione opposta data dal Tribunale. La frutta si presentava ancora verde e fresca e questo dettaglio rende palese, secondo i Giudici, l’immediatezza del controllo rispetto alla condotta.

Beccati a trasportare frutta – uva, per la precisione – rubata. Per i due ladri scatta l’arresto, legittimo poiché avvenuto in quasi flagranza del reato, certificata anche dalla freschezza del prodotto Cassazione, sentenza n. 11000/20, sez. V Penale, depositata il 1° aprile . Trasporto. Scenario della vicenda è la campagna siciliana. Lì due uomini vengono fermati mentre trasportano frutta rubata, e vengono prontamente arrestati. Per gli uomini della polizia giudiziaria è difatti evidente la quasi flagranza del reato, come ammesso anche da uno dei due ladri. A sorpresa, però, l’arresto non viene convalidato in Tribunale, mancando, secondo il giudice, i requisiti della ‘quasi flagranza’. A impugnare questa decisione è il Procuratore, che presenta ricorso in Cassazione e sostiene sia errata la lettura data in Tribunale. A questo proposito, egli ritiene vi siano tutti i presupposti per parlare di quasi flagranza”, soprattutto tenendo presenti la gravità della condotta e la pericolosità dei soggetti fermati con numerosi precedenti penali ”, la circostanza che l’arresto intervenne subito dopo il fatto – come da ammissione di uno dei due indagati –, il titolo di reato e l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso di frutti pendenti . Controllo. A smentire il Tribunale provvede la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore e sancendo che l’arresto fu legittimamente eseguito , trovandosi di fronte a una situazione di quasi flagranza del reato. Per i giudici, difatti, non si può ignorare che l’arresto ha riguardato due persone che si erano rese esecutrici del furto di uva che si presentava ancora verde e fresca. Questo dettaglio – unitamente alla presenza di strumenti adoperabili per l’operazione – rende palese l’immediatezza del controllo della polizia giudiziaria rispetto alla condotta dei due presunti ladri. Irrilevante, invece, è ritenuta la circostanza che si sia operato anche sulla base delle dichiarazioni di uno dei due fermati , poiché, osservano i giudici, esse intervennero senza ingenerare alcuna soluzione di continuità, contribuendo nell’immediatezza a definire la natura della merce che già le modalità di trasporto ne avevano reso più che sospetta la detenzione . In sostanza, la dichiarazione è stata resa dallo stesso autore del reato, trovato in possesso della cosa per sua stessa ammissione appena rubata . Illogico, quindi, non riconoscere lo stato di quasi flagranza delle persone tratte in arresto, essendo state queste trovate subito dopo la commissione del reato — da uno dei due pacificamente ammessa a fronte dell’evidenza della refurtiva trasportata — in possesso di ingente quantitativo di uva e senza alcuna giustificazione neppure in ordine alle ragioni del trasporto, così da far ritenere altamente probabile che immediatamente prima i due soggetti si fossero resi artefici del reato denunciato . Senza dimenticare, poi, la circostanza della esposizione alla pubblica fede , poiché tale aggravante è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo , come nel caso della frutta.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 dicembre 2019 – 1 aprile 2020, n. 11000 Presidente Miccoli – Relatore Sessa Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. È impugnata l’ordinanza del 27 agosto 2019 con cui il Tribunale di Caltagirone non ha convalidato l’arresto di T.A. e Ti.Sa. operato dalla Polizia Giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 7, in ragione della ritenuta assenza dei requisiti della quasi flagranza posto che la misura precautelare era stata adottata sulla base di quanto riferito ai carabinieri intervenuti dallo stesso T. che riferiva di aver rubato l’uva e della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, elementi, questi, dei quali era imposta la considerazione versandosi in ipotesi di arresto facoltativo in flagranza . 2. Il ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone deduce il vizio di violazione di legge, sotto il duplice profilo della errata applicazione della norma di cui all’art. 382 c.p.p., in relazione al presupposto della quasi flagranza, per come interpretato dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, e di quella di cui all’art. 381 c.p.p., comma 2, con riguardo ai requisiti della gravità della condotta e della pericolosità dei soggetti, illegittimamente esclusi dal giudice censurato, avuto riguardo alla circostanza che l’arresto intervenne subito dopo il fatto a seguito della stessa ammissione dell’indagato e senza soluzione di continuità quindi, e al titolo di reato non essendo peraltro univoca l’interpretazione giurisprudenziale riguardo alla insussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso di frutti pendenti e alla pericolosità dei predetti desumibile dai numerosi precedenti penale anche specifici di cui risultano gravati. 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale, Dott.ssa Assunta Cocomello, ha concluso chiedendo disporsi il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto. L’arresto fu legittimamente eseguito, ricorrendo nella fattispecie dipanatasi che trovava il suo epilogo nell’arresto delle due persone che si erano rese esecutrici del furto dell’uva, il cui modo di presentarsi, ancora verde e fresca, unitamente alla presenza degli strumenti adoperabili per il taglio, rendeva palese la immediatezza del controllo di Polizia Giudiziaria rispetto alla condotta l’ipotesi della quasi-flagranza. Nè può ritenersi che abbia determinato una frattura rilevante ai fini della valutazione che occupa la circostanza che si sia operato anche sulla base delle dichiarazioni del fermato dal momento che esse intervennero senza ingenerare alcuna soluzione di continuità, contribuendo nell’immediatezza a definire la natura della merce che già le modalità di trasporto ne avevano reso più che sospetta la detenzione da parte dei due fermati. Il rigetto della convalida nel caso di specie si incentra, invero, su una applicazione pedissequa della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Vetrice, Rv. 267591 alla luce della quale se è vero che occorre la percezione autonoma delle tracce del reato commesso immediatamente prima e del loro collegamento con l’indiziato, è altrettanto vero che l’assunzione di informazioni è considerata come momento di interruzione della immediatezza allorquando proviene dalla vittima o da terzi ovvero da soggetti esterni al reato che, ove non ricorra l’ipotesi dell’inseguimento riconducibile alla flagranza vera e propria, sono evidentemente soggetti che intervengono in un momento successivo che, quand’anche prossimo, non è per definizione considerabile come immediato di qui la ragione della impossibilità di ravvisarsi in un siffatto caso l’ipotesi della quasi-flagranza nel caso di specie invece, la dichiarazioni è resa dallo stesso autore del reato trovato con la refurtiva ovvero con la cosa per sua stessa ammissione appena rubata. 5.Da ciò deriva che il giudice della convalida - che deve esercitare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto sia rimasta nei limiti della discrezionalità alla medesima polizia giudiziaria riconosciuta - ha errato nel non riconoscere lo stato di quasi-flagranza delle persone tratte in arresto, essendo state queste trovate subito dopo la commissione del reato - da uno dei due pacificamente ammessa a fronte dell’evidenza della refurtiva trasportata - in possesso di ingente quantitativo di uva del quale non veniva offerta giustificazione neppure in ordine alle ragioni del trasporto così da far ritenere altamente probabile che immediatamente prima si fossero resi artefici del reato denunciato nè essendo dubitabile che il furto di frutti pendenti su un albero non sia aggravato dalla circostanza della esposizione alla pubblica fede, dal momento cheisecondo l’orientamento prevalente di questa Corte, a cui questo Collegio intende aderire per la sua aderenza al dettato normativo e alla ratio della disposizione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo cfr. ex multis Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Rv. 264870-01 Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019 Rv. 275276-01 . 6. Per effetto dei vizi riscontrati, l’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere stato l’arresto legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è avvenuto legittimamente. Motivazione semplificata.