Decreto legge n. 19/2020: depenalizzazione della violazione delle misure di distanziamento sociale

Nella seduta del 24 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il provvedimento adottato con il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato il 25 marzo 2020 - dopo le ore 23 - sulla G.U. n. 79, per entrare in vigore - un’ora dopo - dal 26 marzo 2020.

Il nuovo plesso della saga emergenziale, propone il sesto decreto legge, emanato in poco più di un mese, a seguito della nota pandemia. L’approccio nomografico che ne deriva risalta per la proposizione di un’ingegneria normativa ancorata a un patologico diritto sanzionatorio del quotidiano, incentrato sul crinale della repressione delle condotte che costituiscono epifenomeni dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus. Il preambolo del decreto - nel dar conto del presupposto costituzionale relativo all’indicazione delle motivazioni sottese alla scelta del Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge - recita testualmente ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus . Degno di rilievo sembra osservare il pletorico utilizzo di quegli aggettivi, peraltro sinonimi tra loro - adeguate id est convenienti, giuste , proporzionate id est nella giusta misura - che risultano idonei a manifestare l’inidoneità della disciplina pre-vigente. E, infatti, sia l’art. 3, comma 4, d.l. n. 23 febbraio 2020 n. 6 oggi interamente abrogato , che l’art. 4, comma 2, d.P.C.M. 8/3/2020, prevedevano che il mancato rispetto delle misure anti-contagio è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità - salvo più grave reato. Orbene - a prescindere dall’oziosa microfilologia di diritto penale sull’applicabilità al caso de quo di tale norma - l’applicazione di tale contravvenzione oblabile, ai sensi dell’art. 162- bis c.p., ha dimostrato la sua limitata portata deterrente, sia per la difficile gestione dei relativi procedimenti da parte degli uffici giudiziari, che per la possibilità di procedere a estinguere il reato, con il pagamento di una somma di 103 euro. Il d.l. n. 19/2020, quindi, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, intende - come affermato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio - regolamentare i rapporti tra Governo e Parlamento , i rapporti tra Governo e le Regioni , mentre, a livello sanzionatorio, introduce una multa, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada , che risulta più onerosa a livello economico. Le nuove sanzioni. L’art. 4 del decreto reca una vera e propria depenalizzazione la scelta di lasciare immutato il contenuto dei precetti - sostituendo la valenza penale con quella amministrativa - si è focalizzata sulla ricerca di sanzioni diverse, pecuniarie e accessorie, ma più adeguate in termini di efficacia, incisività e semplicità, irrogate direttamente dall’Autorità amministrativa. La norma, che si apre con la clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato”, prevede che la condotta del disobbediente alle 28 restrizioni previste dall’art. 1, comma 2 - che non integra più alcun reato - costituisce un illecito amministrativo, disciplinato secondo le regole previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 - che, poi, si intrecciano, farraginosamente, con quelle recate dal codice della strada. Ne deriva, illico et immediate , la necessità di procedere all’aggiornamento dei modelli di autocertificazione, laddove continuano a fare riferimento all’art. 650 c.p Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie - sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave - il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Ai sensi dell’art. 202 c.d.s., per estinguere l’obbligazione, il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, è ammesso a effettuare il pagamento nella misura minima di 400 euro. Se, poi, la conciliazione è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione, è prevista la riduzione dell’importo del 30%, con pagamento della sanzione di 280 euro. Resta da domandarsi se, alla disciplina de qua , risulti applicabile l’art. 108, comma 2, d.l. n. 18/2020, che, in via eccezionale e transitoria, estende, nel periodo dal 17/3/2020 al 31/5/2020, l’applicazione dello sconto in caso di pagamento effettuato fino a 30 giorni dalla contestazione. La somma dovuta può essere corrisposta presso l’Ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, che rilascia apposita quietanza ai sensi dell’art. 387 Reg. c.d.Ss mediante versamento su conto corrente postale o, se l’amministrazione lo preveda, su conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Infine, laddove l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente può anche effettuare il pagamento immediatamente su strada, mediante strumenti di pagamento elettronico carta di credito e bancomat , nelle mani dell’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta. In caso di mancato pagamento, le sanzioni per le violazioni delle misure che riguardano l’intero territorio nazionale, sono irrogate dal Prefetto, quelle che riguardano le misure di carattere territoriale, dalla Regione. I termini del relativo procedimento amministrativo restano, comunque, sospesi fino al 15 aprile 2020, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 18/2020. Nell’ipotesi in cui la violazione avvenga mediante utilizzo di un veicolo - si ricorda che in tale classificazione, ai sensi dell’art. 47 c.d.s., rientra anche la bicicletta - la sanzione è aumentata fino a 1/3. Ne deriva che, ai fini del pagamento scontato del 30%, si dovrà, prima, procedere all’aumento e, poi, alla riduzione. In caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, irrogata dall’Autorità competente. In ogni caso, laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo procedente può disporre la misura cautelare della chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni, che dovranno, poi, essere scomputati dalla sanzione definitiva. In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata - con pagamento in misura minima pari a 800 euro, e scontata del 30% pari a 560 euro - e quella accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni. A livello organizzativo, il Prefetto è chiamato ad assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento della diffusione del virus, avvalendosi non solo degli organi di polizia, ma anche del personale delle Forze armate cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Le violazioni commesse anteriormente. Il comma 8 dell’art. 4, reca le necessarie disposizioni di diritto intertemporale, per consentire l’agevole trapasso dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio. A fronte dell’elevato numero oltre 100.000 di procedimenti penali pendenti per le violazioni commesse anteriormente, la previsione, che ricalca l’art. 100 d.lgs. 30/12/1999 n. 507 - e si allinea all’impostazione già dettata dagli artt. 40 e 41 l. 689/1981 - applica il principio del favor rei, stabilendo che la depenalizzazione si applica retroattivamente, con sanzione applicata nella misura minima ridotta alla metà - pari a 200 euro. La precisazione consente di evitare l’effetto perverso derivante dalla convergenza in materia, di due diversi principi di legalità” - ex art. 2, comma 2, c.p. ed ex art. 1 l. 689/81 - che avrebbero portato, per un fatto commesso anteriormente all’entrata in vigore del decreto, al paradosso dell’inapplicabilità sia della sanzione penale non più vigente al momento del giudizio , che della sanzione amministrativa non ancora vigente al momento del fatto . Segue il rinvio materiale all’applicabilità degli artt. 101 e 102 d.lgs. 507/1999. Ne deriva che, se il procedimento penale per il reato depenalizzato, risulti definito con sentenza o decreto di condanna passati in giudicato, il giudice dell’esecuzione provvederà - con l’osservanza della procedura de plano contemplata dall’art. 667, comma 4, c.p.p. - con apposita ordinanza, comunicata al P.M. e notificata all’interessato, a revocare la condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ad adottare i provvedimenti conseguenti. Per i procedimenti penali pendenti, invece, l’Autorità giudiziaria dispone, entro il termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della normativa la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa. Così - se l’azione penale non risulta ancora esercitata, sarà direttamente il P.M. a disporre la trasmissione degli atti, previa eventuale annotazione nel registro delle notizie di reato, in caso di procedimento già iscritto - in caso di reato già estinto per qualunque causa, il P.M. provvederà a richiedere l’archiviazione al G.I.P. ai sensi dell’art. 411 c.p.p. - se l’azione penale risulta già esercitata, il giudice, in assenza di opposizione delle parti, pronuncia sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo poi la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa. Il successivo procedimento amministrativo sanzionatorio si instaura mediante notifica al trasgressore già indagato o imputato , entro il termine di 90 gg. se residente in Italia, e 360 gg., se residente all’estero decorrente dalla ricezione degli atti, degli estremi della violazione. Entro i successivi 60 gg. dalla notifica, il trasgressore è rimesso in termini per tutte le modalità di estinzione del procedimento amministrativo da un lato, per il pagamento in misura ridotta, dall’altro, per la tutela in sede amministrativa. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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