Decreto legge “Cura Italia”: le misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19 in materia penitenziaria

Il Governo ha adottato, con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, disposizioni urgenti per fronteggiare la pandemia da CONVID-19. Alcune di esse riguardano la materia dell'esecuzione penale e sono volte ad affrontare la difficile situazione venutasi a creare all'interno degli istituti penitenziari

Too little, too late” Il Governo ha adottato, con il decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, disposizioni urgenti per fronteggiare la pandemia da COVID-19. Alcune di esse riguardano la materia dell'esecuzione penale e sono volte ad affrontare la difficile situazione venutasi a creare all'interno degli istituti penitenziari, nei quali le condizioni detentive sono spesso caratterizzate da patologiche situazioni di sovraffollamento che potrebbero aggravare il rischio di contagio se il virus dovesse infettare – come ha iniziato a fare - anche chi si trova in questo momento, per ragioni di giustizia o di servizio, in un istituto di pena. L'intervento si inserisce in quella alluvionale produzione normativa multilivello si va dal decreto legge, al D.P.C.M., alle ordinanze di vario genere emanate da autorità amministrative che, nella attuale emergenza, rende frammentario e disomogeneo il quadro di riferimento normativo, contribuendo non poco ad alimentare la sensazione di disorientamento dell'operatore, rendendo incerte e opinabili le soluzioni operative praticabili. I provvedimenti assunti dal Governo per fronteggiare l'emergenza da contagio COVID-19 e riguardanti la situazione delle carceri sono contenuti in due articoli che trovano spazio nella parte finale del decreto d'urgenza. Il primo di essi articolo 123 introduce disposizioni in materia di detenzione domiciliare mentre il secondo articolo 124 riguarda licenze premio straordinarie per i detenuti ammessi al regime di semilibertà. Il primo esame delle novità introdotte fa temere che esse possano risultare, alla prova dei fatti, del tutto inadeguate a fronteggiare una situazione che rischia di esplodere qualora il contagio si dovesse dilagare negli stabilimenti penitenziari. Limitando il campo di osservazione al settore penitenziario, l'attuale situazione espone lo Stato – titolare di una posizione di garanzia” giuridicamente rilevante nei confronti dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale carceraria - al concreto rischio di non poter più assicurare, all'interno degli istituti, un'adeguata tutela e assistenza sanitaria non solo ai detenuti ma anche agli operatori penitenziari dell'area amministrativa, agli assistenti sociali e al personale della Polizia penitenziaria. La modifica dell'esecuzione domiciliare. Le condizioni applicative Come si è anticipato, la prima delle due disposizioni introdotte dal d.l.numero 18/2020 introduce alcune modifiche alla disciplina dell'esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla legge 26 novembre 2010, numero 199. Non casualmente, la scelta dell'Esecutivo è caduta su uno strumento che, per un verso, appare maggiormente idoneo ad assicurare le esigenze preventive meglio di altre misure meno limitative della libertà personale e che, per l'altro verso, deve la sua origine proprio all'esigenza impellente di diminuire le eccessive presenze di detenuti nelle carceri la legge 199/2010 – come è noto – era uno dei pilastri” sui quali si articolava il Piano carceri” varato dal Governo per affrontare l'emergenza del sovraffollamento penitenziario . Va detto – per inciso – che tale misura, originariamente inserita a tempo” fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013 , fu successivamente stabilizzata ad opera dell'articolo 5 del d.l. 23 dicembre 2013, numero 146 essendosi dimostrata strumento utile – pur se non risolutivo – a contenere il progressivo aumento dei detenuti negli stabilimenti penitenziari secondo i dati del Ministero, dalla sua applicazione ad oggi hanno usufruito della esecuzione domiciliare oltre 27.000 condannati . È, dunque, spiegabile che l'attenzione del Governo – nell'ottica di quel minimo sacrificio necessario” in termini di scarcerazioni perseguita dall'attuale indirizzo politico – si sia rivolta proprio all'istituto della l. 199/2010. Ma – come avrebbe detto Talleyrand – surtout pas trop de zèle!” nell'intento di calibrare al minimo ritenuto necessario gli effetti delle modifiche in termini di scarcerazioni, gli estensori dell'articolato si sono dimostrati eccessivamente zelanti, confezionando un prodotto finale sostanzialmente privo di alcun significativo effetto pratico e anzi, per molti profili, addirittura più rigoroso della vecchia” esecuzione domiciliare che – negli intenti – si sarebbe inteso, invece, potenziare nei suoi effetti deflativi del sovraffollamento. È proprio questa evidenza – che corrobora il, per vero labile, spunto offerto dalla rubrica legis, che si riferisce alla detenzione domiciliare” - a suggerire che le nuove disposizioni non abbiano affatto abrogato” temporaneamente le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 1 della legge 199/2010, che restano, pertanto, applicabili quale disciplina complessivamente più favorevole al reo, non solo per quanto attiene ai presupposti concessivi, come subito si dirà, ma anche sul versante esecutivo, qualora non fossero disponibili nell'immediato dispositivi di controllo elettronici in numero adeguato al fabbisogno. Venendo ora all'analisi di dettaglio, l'incipit dell'articolo 123 del d.l.numero 18/2020 stabilisce che l'efficacia delle nuove disposizioni è a tempo” essendo operativa dalla data di entrata in vigore del presente decreto [cioè dal 18 marzo 2020, numero d.r.] e fino al 30 giugno 2020 comma 1 . Pur essendo plausibile che la volontà del legislatore fosse quella di limitare al 30 giugno prossimo l'efficacia delle nuove disposizioni, deve purtuttavia rilevarsi che – secondo una lettura non esclusa dalla lettera della legge - queste ultime potrebbero trovare applicazione nei confronti di tutte le esecuzioni penali che abbiano avuto e che avranno inizio con decorrenza anteriore a quella data, con un effetto, quindi, di proiezione temporale esteso anche oltre il detto termine. Come si è anticipato è, tuttavia, assai predicabile che quella introdotta dal d.l. 18/2020 costituisca effettivamente normativa di favore”. Il medesimo comma 1 dell'articolo 123 in esame conferma l'area di potenziale applicazione delle modifiche apportate alla disciplina dell'esecuzione domiciliare, che resta circoscritta – riproponendo la dizione normativa precedente e dunque con perfetta sovrapposizione a quanto già dispone la l. 199/2010 - ai casi in cui la pena in esecuzione non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. A questo limitato plateau corrispondono i detenuti che sono, pertanto, gli attuali potenziali beneficiari della misura. È evidente, quindi, che già al suo nascere l'intervento si palesa del tutto inadeguato a erodere in maniera apprezzabile le cifre del sovraffollamento poiché – anche a ipotizzare che tutta la potenziale platea di fruitori effettivamente accedesse al beneficio in realtà, previsione realistiche si attestano su un numero di detenuti ammessi alla misura di circa 3000 unità - il numero di presenze negli istituti di pena resterebbe pur sempre al di sopra della capienza consentita. Ma non è tutto. Le nuove disposizioni, derogando al precedente disposto, precisano che la misura domiciliare non può essere applicata dal magistrato di sorveglianza di ufficio, ma solo su istanza” dunque, dell'interessato o del suo difensore , così ponendo nell'incertezza la possibilità che la magistratura di sorveglianza possa intervenire motu proprio, con una previsione poco coerente con l'attuale fase emergenziale. La potenzialità applicativa dell'istituto è, altresì, ulteriormente limitata in termini paradossalmente ancor più rigorosi di quanto preveda la vecchia” disciplina. Infatti, il catalogo” delle esclusioni soggettive dal beneficio riproduce quello dell'esecuzione domiciliare ante riforma aggiungendovi, rispetto alla lett. a dell'articolo 1, l. 199/2010, due ulteriori ipotesi delittuose ostative” quelle previste dagli artt. 572 c.p. maltrattamenti e 612-bis c.p. c.d. stalking . Su tale profilo va rammentato che troverà applicazione il principio generale dello scioglimento del cumulo di pene , con imputazione della parte di pena già espiata al titolo di reato eventualmente ostativo al fine di verificare se la parte residua, una volta operato tale scorporo, consenta l'applicazione del beneficio domiciliare. Ma il novero delle esclusioni non termina qui. Vi si aggiungono – oltre a quelle già previste dall'attuale dizione normativa di cui alle lett. b e c - tre ulteriori ipotesi costituite dai d detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230 e detenuti nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari dalla data del 7 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto f detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato Con riguardo alle ipotesi indicate dalla lett. d , si tratta delle infrazioni disciplinari relative all'appropriazione o danneggiamento dei beni dell'amministrazione al possesso o traffico di strumenti atti a offendere all'atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita alla partecipazione o promozione di disordini o sommosse all'evasione ai fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. Intuibile la ratio di tali esclusioni, si deve tuttavia osservare che la rilevanza delle condotte sopra indicate ai fini ostativi della concessione del beneficio domiciliare non potrà riguardare le sanzioni nei cui confronti il detenuto abbia esperito con successo il procedimento di reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza, con conseguente annullamento del provvedimento dell'organo disciplinare artt. 35-bis, 69, comma 6, lett.a , l. 354/1975 . Deve, infatti, ritenersi che, in questi casi, il rapporto disciplinare cui si riferisce il disposto in analisi integri un tassello di un procedimento amministrativo complessivamente inficiato dall'illegittimità rilevata e sanzionata dal magistrato di sorveglianza in sede di reclamo disciplinare. Relativamente alla lett. e , oltre a valere le considerazioni già svolte, si osserva che si tratta di una fattispecie aperta”, nel senso che vi si comprende qualunque rapporto disciplinare subito dal detenuto in rapporto a qualsiasi violazione disciplinare a prescindere, cioè, dall'oggettiva gravità purché in correlazione con le recenti rivolte. Si tratta di disposizione ispirata, evidentemente, nella sua draconiana formulazione, a impedire l'accesso al beneficio esterno a chiunque sia stato, anche marginalmente, coinvolto nelle recenti rivolte carcerarie. Da notare che tale preclusione scatterà testualmente anche nella malaugrata ipotesi che si dovessero verificare ulteriori episodi violenti nel periodo di vigenza della disciplina di nuovo conio cioè fino al 30 giugno 2002 . Per quanto concerne, infine, la lett. f , la clausola eccettuativa appare sostanzialmente analoga alla dizione della attuale lett. d dell'articolo 1, l. 199/2010 e, come quest'ultima, appare per un verso ultronea è ovvio, infatti, che il domicilio cui ancorare la misura debba essere effettivo” per l'altro ripropone appunto la condizione dell' idoneità” con la previsione del rilievo da attribuirsi alle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. Pur trattandosi di una più che legittima attenzione alle ragioni della vittima la quale, già a legislazione vigente, deve essere avvisata dell'eventuale scarcerazione del condannato per taluni dei delitti indicati nel c.d. Codice rosso” , è inevitabile osservare che l'apprezzamento di tale delicato profilo – come accade attualmente - non potrà che essere valutato discrezionalmente dal magistrato di sorveglianza in esito a un istruttoria essenzialmente imperniata sull'acquisizione della sentenza di condanna e di informazioni dettagliate da parte delle forze dell'ordine che comporterà tempistiche probabilmente non compatibili con l'attuale situazione di urgenza. Va osservato, per completare il novero delle ipotesi di esclusione dal nuovo beneficio, che non vi potrà accedere un'ulteriore categoria di detenuti coloro che hanno subito la revoca di un beneficio penitenziario negli ultimi tre anni, attesa l'applicabilità anche alla nuova disciplina delle disposizioni di cui all'articolo 58-quater, l. 354/1975, in forza del rinvio ad esse operato dal comma 8 dell'articolo 1, l. 199/2010, il cui disposto non è stato modificato e deve ritenersi applicabile alla nuova disciplina comma 5, articolo 124 . La nuova disciplina introduce, in definitiva, condizioni ben più stringenti per l'accesso all'esecuzione domiciliare di quanto non prevedesse la vecchia” disciplina. Apparentemente, un bilanciamento potrebbe rinvenirsi nella sospensione” per tutta la vigenza delle modifiche portate dal d.l. 18/2020, delle condizioni indicate nella lett. d dell'articolo 1, l. 199/2010, correlate alla verifica, da parte del magistrato di sorveglianza, della sussistenza del pericolo di fuga” o del pericolo che il condannato possa commettere ulteriori delitti”. Ma tale assunto non appare persuasivo, laddove il comma 2 dell'articolo 123 in analisi introduce una condizione prima non esistente, costituita dall'apprezzamento – lasciato alla prudente discrezionalità del magistrato di sorveglianza - della sussistenza, nel singolo caso, di gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. Si tratta, come si può ben rilevare, di un profilo che non solo comprende ovviamente tanto il pericolo di fuga quanto quello di reiterazione di reati, ma si estende a ogni altro profilo che il magistrato ritenga discrezionalmente rilevante ai fini del diniego di applicazione della misura che potrebbe anche desumersi da notizie acquisite tramite le forze dell'ordine, dall'esame del certificato relativo alle indagini iscritte a carico del soggetto o dai carichi pendenti . Anche sotto tale profilo, pertanto, appare problematico riconoscere alle nuove disposizioni il carattere di disciplina più favorevole rispetto al precedente assetto. Chiudendo la disamina dei presupposti applicativi, si rileva che la nuova disciplina nulla prevede per i tantissimi casi di detenuti che – pur potenziali fruitori del beneficio domiciliare – non dispongono di un domicilio idoneo. Si tratta di molti detenuti stranieri, degli homeless, delle persone che le famiglie di origine non sono disposte ad ospitare. Per questo nutrito numero di detenuti, che già oggi non accedono, se non in casi sporadici, ad alcun beneficio penitenziario, si prospetta una sorta di preclusione di fatto” all'accesso all'esecuzione esterna che può rappresentare un ulteriore limite all'effettività della misura. Già a questo grado di approfondimento dell'analisi vi sono elementi sufficienti a confermare la conclusione che la nuova versione” dell'esecuzione domiciliare costituisca uno strumento di ben scarsa efficacia ai fini di un apprezzabile deflazione del sovraffollamento penitenziario. Ma tale asserto sembra trovare ancor maggiori riscontri quando si volga l'attenzione ai profili esecutivi. La fase esecutiva Il comma 3 dell'articolo 123 stabilisceche la misura, salvo si tratti di condannati minorenni e di condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. Tale procedura di controllo, subordinata all'espresso consenso del condannato, è disattivata quando la pena residua scende sotto i sei mesi. Sembra, pertanto, che sul profilo dell'applicabilità dei mezzi di controllo elettronici c.d. braccialetto” non sussista discrezionalità del magistrato, costituendo tale ausilio un corredo obbligatorio di tutte le misure da applicare superiori ai sei mesi di pena residua deve quindi ritenersi che se, per effetto della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la pena discesa sotto i sei mesi risalisse nuovamente oltre tale soglia, lo strumento di controllo dovrebbe essere nuovamente ripristinato . È concreta, pertanto, l'eventualità che, stante la cronica carenza dei suddetti dispositivi e l'incerta prospettiva di un loro adeguato aumento il comma 5 dell'articolo 123 prevede, infatti, che il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili sia calcolato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili , che non verranno implementate a fronte della clausola di invarianza finanziaria inserita nel successivo comma 9 , si creino delle liste di attesa” di detenuti destinatari di provvedimenti di esecuzione domiciliare l'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati avviene, infatti, per espresso disposto normativo – comma 4, articolo 123 – progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore , mentre avrebbe dovuto, semmai, essere previsto l'esatto contrario con perniciosi effetti sull'effettività della misura sul fronte della rapida riduzione del sovraffollamento. Criticità rilevanti emergono anche in riferimento alle scansioni procedimentali come disciplinate nel comma 6 dell'articolo 123. Il perno di tale fase è individuato nella direzione dell'istituto penitenziario su cui incombe, al netto della relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, numero 199” si tratta della relazione sulla condotta tenuta dal detenuto che può essere omessa, la direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che - la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 - il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria e, - se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990,numero 309, e successive modificazioni. Il disposto normativo appare carente, sia per un profilo formale ci si domanda quale valenza possa avere una attestazione” su profili giuridici – quali la sussistenza o meno delle preclusioni di cui al comma 1” – che implicano delicate valutazioni di natura giuridica afferenti alla già ricordata applicazione dello scioglimento del cumulo”, di competenza del giudice di sorveglianza , sia dal punto di vista operativo, essendo ben difficile che – nelle attuali critiche condizioni operative – la Polizia penitenziaria possa anche distaccare personale per le verifiche esterne sull'idoneità del domicilio, anche avvalendosi della facoltà di subdelega. I tempi dell'istruttoria rischiano, pertanto, di allungarsi in termini non compatibili con una rapida applicazione della misura. Ad analoghe difficoltà potrebbero andare incontro le forze dell'ordine eventualmente officiate dalla magistratura, le quali potrebbero non essere in grado di svolgere con tempestività i richiesti accertamenti. Nell'attuale, eccezionale, contingenza, tale incombente potrebbe essere, forse, sostituito da un meccanismo di autocertificazione che possa tenere luogo dell'accertamento effettivo, che seguirebbe comunque, sia pure con le tempistiche possibili, a cura delle forze dell'ordine incaricate dei controlli al momento della messa in esecuzione della misura. Si tratta di un profilo delicatissimo che, peraltro, assume rilevanza anche con riferimento all'esecuzione domiciliare applicata nei casi indicati nell'articolo 656, comma 9, lett. b c.p.p., secondo la disposizione del vecchio” comma 4 dell'articolo 1 l. 199/2010, che resta invariata v. Relazione illustrativa al d.l. 18/2020 . È, inoltre, assai dubbia nell'attuale contingenza l'operatività di UEPE e Ser.d. ai fini della presa in carico dei soggetti ammessi alla esecuzione domiciliare e all'eventuale programma terapeutico. Profili, questi ultimi, che rendono altresì problematico il rispetto della previsione di cui al comma 7 della norma in commento, a cui mente per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'Ufficio del servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, numero 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. Per inciso, si osserva che tale passaggio normativo contribuisce a superare, in senso positivo, la questione che si era posta all'indomani della riforma penitenziaria del 2018, in relazione alla dubbia applicabilità nei confronti di condannati minorenni dell'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio, trattandosi di modalità esecutiva non espressamente richiamata dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 121/2018 e priva di contenuto rieducativo e, per tale ragione, contrastante con le finalità di recupero del soggetto minore cui è orientato l'ordinamento penitenziario minorile Restano, invece, invariate le scansioni procedurali previste dal comma 5 dell'articolo 1, l. 199/2010 il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti articolo 69-bis della legge numero 354 del 1975 , con riduzione del termine per decidere che, secondo la fuorviante puntualizzazione della Relazione Illustrativa, è ridotto a cinque giorni”, mentre in realtà – come già avviene – il magistrato decide non prima di cinque giorni” dalla richiesta del parere al P.M. comma 2, articolo 69-bis, ord. penit. . L'ordinanza è quindi notificata al condannato e al difensore e comunicata al P.M., i quali entro dieci giorni possono interporre reclamo al Tribunale di sorveglianza. Le licenze premio straordinarie Nella convergente prospettiva di deflazionare le presenze negli istituti penitenziari, il d.l. 18/2020 introduce, all'articolo 124, una deroga alla disciplina delle licenze ai condannati ammessi al regime di semilibertà articolo 52 della legge 26 luglio 1975, numero 354 , prevedendo che, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di fruizione di tale beneficio stabilito dal medesimo articolo 52, ord. penit., in 45 giorni all'anno , le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possano avere durata sino al 30 giugno 2020. La previsione, anch'essa di natura eccezionale è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2020 e sembra ammettere la possibilità di concessione di licenze premio di durata complessiva che può estendersi fino al 30 giugno 2020 anche se, così operando, si ecceda il limite annuale massimo di 45 giorni. In altri termini, a partire dall'entrata in vigore del d.l. 18/2020, è possibile concedere licenze premio fissando la relativa scadenza al 30 giugno 2020 e, una volta raggiunto nel singolo caso il limite massimo di 45 giorni, è consentito derogare al disposto dell'articolo 52, ord. penit., per la parte eccedente necessaria a giungere alla indicata scadenza del 30 giugno. Come si legge nella Relazione illustrativa, l'intervento intende contribuire a contenere le occasioni di contagio, che il regime di semilibertà può aumentare per effetto della connaturata spola del detenuto fra l'istituto e il mondo esterno, ma, al contempo, a favorire anche una riduzione della popolazione carceraria . Dal punto di vista operativo, le licenze sono strutturate secondo le modalità ordinarie, con sottoposizione dei beneficiari al regime prescrizionale stabilito dal magistrato di sorveglianza. Nell'attuale contingenza, specifiche prescrizioni dovranno regolare l'eventuale sospensione dell'attività lavorativa e le modalità di eventuale permanenza all'esterno del domicilio, che non potranno entrare in conflitto con le disposizioni attualmente vigenti, dettate nei confronti di tutti i cittadini per l'attuale emergenza. Le nuove disposizioni succedono a quanto già disponeva l'articolo 2, comma 9,deld.l. numero 11 dell'8 marzo 2020, che prevedeva la possibilità di sospendere, sino al 30 giugno 2020, la concessione di permessi premio e del regime di semilibertà, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria. Tali disposizioni sono state ora espressamente abrogate dall'articolo 83, comma 22, del d.l. in esame. In conclusione L'esigenza di creare in tempi brevissimi – praticamente in tempo reale – idonei spazi interni da adibire a reparti COVID-19” ove ospitare le persone ristrette risultate positive al virus o in osservazione c.d. quarantena” , avrebbe dovuto indurre a strutturare azioni e provvedimenti ad attuabilità immediata per realizzare l'unico intervento di massima urgenza attualmente possibile – in assenza di adeguati e sufficienti spazi detentivi – rappresentato da una importante diminuzione delle presenze di ristretti nelle carceri. Al 28 febbraio erano, infatti, presenti nelle carceri italiane, 61.230 detenuti a fronte di 50.931 posti disponibili. Si tratta, quindi, di almeno 10.000 persone ristrette oltre la capienza regolamentare e, dunque, in una situazione di patologico e grave sovraffollamento. Per raggiungere nei tempi imposti dall'emergenza un tale risultato si sarebbe dovuti intervenire su un duplice versante anzitutto, operando per contenere quanto più possibile i nuovi ingressi in carcere in secondo luogo, favorendo un deflusso controllato ma consistente dagli istituti di pena. Il combinarsi di tali convergenti interventi avrebbe potuto – con molta probabilità – ridurre la popolazione carceraria del numero necessario per permettere al DAP di mettere in campo gli interventi logistici necessari e mettere in sicurezza il proprio personale e i detenuti che fossero rimasti all'interno delle strutture penitenziarie. Le disposizioni introdotte dal Governo con il d.l. 18/2020 si indirizzano, invece, unicamente nella seconda prospettiva, ma un tale intervento, già – per così dire – azzoppato in partenza se non si limitano i flussi in entrata è fin troppo evidente che un esiguo aumento dei flussi in uscita è destinato a non sortire alcun apprezzabile effetto , risulta, altresì, troppo limitato nel suo potenziale spettro operativo. La sola modifica della esecuzione domiciliare già prevista dalla legge numero 199/2010, è, infatti, destinata ad un numero non rilevante di soggetti detenuti e – al netto delle molte difficoltà applicative cui si è brevemente accennato - non potrà, quindi, conseguire un risultato apprezzabile in termini di contenimento dell'attuale sovraffollamento degli istituti di pena. Per contro, l'assenza di qualunque provvedimento per rafforzare, in questo eccezionale momento, gli organici dei magistrati di sorveglianza poco più di 150 in tutto il Paese e delle cancellerie degli Uffici di sorveglianza, già ora oberati di un eccessivo carico di lavoro – eventualmente anche ricorrendo ad applicazioni di personale dagli altri uffici giudiziari – rischia di compromettere ogni possibilità che le nuove misure possano raggiungere l'obiettivo sperato, assicurando una risposta di giustizia nei tempi brevissimi imposti dall'emergenza. È purtroppo facile, quindi, prevedere che, in assenza di ulteriori e più incisivi interventi, l'emergenza carceri potrebbe presto assumere proporzioni e gravità ben difficilmente gestibili con gli strumenti ordinari. Guida all'approfondimento F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 numero 18 per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario, Giustiziainsieme online, 18 marzo 2020 V. MANCA, Covid-19 e carceri un'emergenza al quadrato, umana e sanitaria, IlPenalista, Focus del 16 marzo 2020 F. MARTIN, Brevi spunti di riflessioni sul c.d. decreto Cura Italia”, Giur. Penale online M. PASSIONE, Cura Italia” e carcere prime osservazioni sulle poche risposte all'emergenza, in Quest. Giust., 19 marzo 2002. Fonte ilpenalista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus