Negato il permesso richiesto dal detenuto per assistere all’esumazione della salma della madre

Respinta definitivamente la richiesta presentata dall’uomo. Per i Giudici non ci si trova di fronte ad un evento familiare di particolare gravità”.

Niente permesso per uscire dal carcere ed assistere alla esumazione della salma della madre. Respinta definitivamente la richiesta di un detenuto per i Giudici, difatti, non ci si trova di fronte ad un evento familiare di particolare gravità, poiché la domanda presentata dall’uomo è poggiata su un suo mero interesse personale, non riconducibile ad esigenze fondamentali sul piano morale e materiale Cassazione, sentenza n. 10541/20, sez. I Penale, deposita il 23 marzo . Esumazione. Concordi Magistrato e Tribunale di sorveglianza impensabile la concessione del permesso al detenuto che ha chiesto di poter assistere alla esumazione della salma della madre, ovviamente sotto il controllo della Polizia penitenziaria. In premessa viene ricordato che l’ordinamento penitenziario consente la concessione di un ‘permesso’ ordinario fruibile eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità” e che la concessione del beneficio deve essere subordinata alla sussistenza di tre requisiti l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la sua correlazione con la vicenda umana e familiare del detenuto . Ebbene, per magistrato e tribunale l’esigenza posta alla base della richiesta, pur afferendo a una situazione irripetibile non permette di parlare di evento familiare di particolare gravità . Esigenze. Questa valutazione è ritenuta contraddittoria dall’avvocato del detenuto. Come si può conciliare, domanda il legale, l’esistenza di una situazione irripetibile, quale l’esumazione di una salma, con il mancato riconoscimento dell’evento familiare grave? Per il legale è solida la base della richiesta presentata dal suo cliente, anche tenendo presente che, in passato, coerentemente con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione di essa, il contatto con i familiari e il ruolo della famiglia sono stati ritenuti addirittura decisivi nella interpretazione dei requisiti che caratterizzano l’evento rilevante per la concessione del ‘permesso di necessità’ . Le osservazioni proposte dall’avvocato del detenuto non convincono però i Giudici della Cassazione, che, invece, ritengono legittima la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza ha risposto negativamente alla richiesta presentata dall’uomo. Per i magistrati di terzo grado bisogna ricordare che il ‘permesso’ è stato di solito collegato ad eventi che riguardano la nascita e la morte e anche la malattia grave di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di prossimi congiunti . Di conseguenza, è da considerare sacrosanta la valutazione che in questo caso, a fronte della richiesta presentata dal detenuto, ha spinto ad escludere l’esistenza di un evento familiare di particolare gravità che non è riconducibile a situazioni”, come quella in esame, in cui sia soltanto ravvisabile un mero interesse personale del detenuto, non riconducibile a sue esigenze fondamentali sul piano morale e materiale .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 novembre 2019 – 23 marzo 2020, n. 10541 Presidente Iasillo – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 23/4/2019, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettò, nei confronti di Gi. De Si., il reclamo avverso il provvedimento con il quale, in data 26/3/2019, il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva respinto l'istanza di permesso di necessità ex art. 30, legge 26 luglio 1975, n. 354 di seguito Ord. pen. avanzata dal detenuto al fine di poter assistere, il 24/4/2019 e per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento, all'esumazione della salma della madre presso il cimitero di Terlizzi, sotto il controllo della Polizia penitenziaria. Dopo avere ricordato che l'art. 30, comma 2, Ord. pen. consente la concessione di un permesso ordinario fruibile eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità , il Tribunale di sorveglianza osservò che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la concessione del beneficio doveva essere subordinata alla sussistenza di tre requisiti l'eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vicenda umana e familiare del detenuto. Secondo il Collegio barese, tuttavia, il reclamo non poteva trovare accoglimento poiché l'esigenza posta alla base della richiesta, pur afferendo a una situazione irripetibile, non integrava l'ipotesi di un evento familiare di particolare gravità . 2. Avverso il provvedimento reiettivo ha proposto ricorso per cassazione lo stesso De Si. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa Sasso, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30, comma 2, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito della particolare gravità dell'evento posto a fondamento della richiesta. Secondo quanto argomentato nel ricorso, la motivazione meriterebbe censura in quanto la Suprema Corte avrebbe riconosciuto i requisiti della eccezionalità e della particolare gravità in presenza di vicende analoghe, ritenute idonee a incidere profondamente sulla vicenda personale del detenuto e sul grado di umanità della carcerazione, rilevante per il suo percorso di recupero cita Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017 Sez 1, n. 15953 del 27/11/2015 . E coerentemente con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della stessa, il contatto con i familiari e il ruolo della famiglia sarebbero stati ritenuti addirittura decisivi nella interpretazione dei requisiti che caratterizzano l'evento rilevante per la concessione del permesso di necessità cita Sez. 1, n. 52820 in data 11/10/2016 . Considerato in diritto 1. Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte è pervenuta in Cancelleria soltanto in data 28/10/2019, sicché la stessa si configura come tardiva e non è possibile tenerne conto ai fini della decisione. 2. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 3. L'art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l'infermo e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità . Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274 Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 . In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è solita ricomprendere accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di prossimi congiunti , nell'accezione offerta dall'art. 307, comma quarto, cod. pen. Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547 . Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato Sez. 1, n. 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476 , oppure la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547 o di un fratello anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire al detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso così Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata sino a ritenersi sussumibile nella nozione di evento di particolare gravità di cui all'art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell'assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto . 4. Nel caso di specie, la motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza si connota in termini del tutto adeguati e pienamente rispondenti alla delineata cornice di principio, non ravvisandosi, nella situazione allegata, alcun evento familiare di particolare gravità nei termini anzidetti, tenuto conto della eccezionalità che caratterizza l'istituto e della sua conseguente irriducibilità alle situazioni in cui sia soltanto ravvisabile un mero interesse personale del detenuto, non riconducibile ad esigenze fondamentali, sul piano morale e materiale, del medesimo. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.