Norme di contrasto alla pandemia e seguiti penali

La nota e trista oltre che triste emergenza che il nostro Paese e la comunità internazionale stanno vivendo ha ben consigliato l’emanazione degli altrettanto noti provvedimenti restrittivi, volti a limitare, e poi a neutralizzare, il contagio da coronavirus. La contingenza, che con riferimento alle pandemie è la più soffocante e opprimente da un secolo a oggi simile, quanto a pericolosità, fu quella da virus A/H1N1 c.d. spagnola” , ha di conseguenza stimolato varie riflessioni volte all’esegesi dei provvedimenti in questione.

Pur se le riflessioni saranno rivolte soprattutto agli accadimenti correlati all’assetto penale, è d’obbligo uno spedito accenno a talune questioni di carattere generale che l’emergenza ha innescato. a Non è questa la sede per approfondire il dibattito sulla compatibilità o no dei recenti provvedimenti con l’assetto costituzionale, e in primis con gli artt. 16, 25, comma 2 sotto il profilo della riserva di legge , 41 rinviando il discorso ad altra sede, e fermo restando che le disposizioni emanate evidenziano indiscusse vestigia di approssimazione e scarsa competenza, non individuiamo tuttavia un vero e proprio vulnus alla Carta, come, invece, da qualche fonte si eccepisce. b Più articolato e complesso è il dibattito sui riverberi di natura penale conseguenti all’emanazione dei vari d.p.c.m. di cui si parlerà in effetti, il valore normativo di questi ultimi è solamente di natura amm.va, poiché destinati a integrare il d.l. n. 6/2020 ne consegue che la trasgressione, quantunque richiamata formalmente dalla comminatoria espressa dal comma 2 dell’art. 4 d.p.c.m. 8 marzo, è, nella sostanza, repressa dal comma 4 dell’art. 3 del mentovato d.l. n. 6, il quale evoca l’art. 650 c.p. La linea dottrinale innanzi indicata citando pertinente giurisprudenza dubita altresì della plausibilità giuridica di tal comminatoria, atteso che l’art. 650 appare deputato a punire chi non osserva i provvedimenti dati dalle Autorità, e non già chi vìoli norme di legge. Effettivamente, il rilievo non è di poco conto nondimeno, a noi pare che il dubbio possa esser superato mercé il prender atto che il comma 4 in questione costituisce, di per sé, valida fonte normativa sia che si prediliga l’esegesi secondo cui il decreto legge ha inteso estendere la valenza dell’art. 650 alle disobbedienze di cui si discute, sia che si opti per l’ipotesi dell’introduzione di un’autonoma fattispecie di reato. c Dubbi più fondati sembra introdurre l’estensione, mediante il citato Decreto dell’8 marzo, a tutto il Paese delle restrizioni che il decreto legge n. 6 aveva limitato ad alcune aree cosicché, non si tratterebbe di ammessa integrazione della norma in bianco, bensì d’illegittimo esercizio di potestà riservata alla legge. Anche in merito, pur dando atto che sarebbe stato conveniente operare in maniera più puntuale e dotta, crediamo tuttavia che il risultato” finale non sia eludibile invero, quand’anche il d.p.c.m. fosse da considerare astrattamente illegittimo in parte qua, nondimeno esso potrebbe esser rivalutato” come provvedimento benché di carattere generale da assumere direttamente alla tipologia descritta dall’art. 650 c.p. sicché, nella sostanza, l’esito sarebbe identico. Trasgressioni correlate ai moduli di autocertificazione di cui al D.P.C.M. 11 marzo e 17 marzo 2020. A proposito dei due modelli il secondo tiene il luogo del primo , è anzitutto d’uopo rilevare un refuso e un errore concettuale. Il refuso riguarda l’evocazione da parte del secondo documento del comma 1 dell’art. 4 d.p.c.m. 8 marzo invero, come è facilmente osservabile, il riferimento andava rivolto al comma 2, poiché è quest’ultimo a richiamare l’art. 650 c.p a Quanto al modulo di cui al provvedimento dell'11 marzo, è parimenti visibile l’erronea evocazione del solo art. 495, come disposizione deputata a castigare le dichiarazioni mendaci consacrate nell’autocertificazione invero, il modello trascura l’art. 483 c.p Orbene, l’art. 495 riguarda, solamente e puramente, il mendacio che ricada sulle generalità, o su qualità personali da cui la legge faccia dipendere effetti giuridici per es., dichiaro di essere un incaricato di pubblico servizio che sta svolgendo un compito, e invece non lo sono tal delitto è comune, istantaneo, di forma libera, di pura condotta tema non del tutto pacifico è controverso se ammetta o no il tentativo ammette le misure custodiali e l’arresto in flagranza, ma non il fermo. Per completezza, va indicato che v’è un indirizzo giurisprudenziale minoritario Cass., n. 35447/2009 secondo cui, anche quando la bugia” non sia orale, ma riportata nell’autocertificazione, si applica l’art. 496, e non il 495 a dire di questa opinione, dirimente sarebbe il verificare se la falsità sia o no conseguenza di formale interpello da parte del pubblico ufficiale nel primo caso, opererebbe l’art. 496 nel secondo, verrebbe in considerazione l’altro delitto più grave . Comunque sia, a proposito dell’art. 496, vale quanto appena espresso per l’altro, con la differenza che è pacifica la non configurabilità della forma tentata. b Per contro, ogni mendacio consacrato dall’esecutore nell’autocertificazione concernente altre attestazioni per es., ho dichiarato che stavo andando in farmacia, e invece mi trovano poi a giocare a Bridge integra soltanto il delitto punito dal 483 c.p. invero, va richiamato l’art. 76, comma 3, d.p.r. n. 445/2000, che, ai fini de quibus, equipara l’autocertificazione all’atto pubblico. A proposito di questa figura, vale, con riguardo al diritto sostantivo, quanto proposto per l’art. 495 per contro, i riverberi sugli istituti di natura processuale divergono, atteso che, nel caso di violazione dell’art. 483, non sono consentiti l’arresto e le misure cautelari personali. Sul punto, dobbiamo dissentire da talune voci per es., nota della Procura della Repubblica di Genova, 16.3.2020 che pongono in dubbio persino l’applicabilità dell’art. 483, asserendo che detta autocertificazione non sarebbe atto destinato a provare alcuna verità. Per contro, a noi pare che l’attestazione rientri nel genus de quo in merito, può esser addotto l’esempio di Primus, che, certificando di esser stato convocato urgentemente in un Ufficio pubblico, ottenga via libera a un posto di blocco ebbene, è evidente che si è attestata l’esistenza di una circostanza che, proprio perché supposta vera, ha permesso al dichiarante di esercitare una facoltà che, altrimenti, gli sarebbe stata interdetta dunque, nitido è il vestigio delle autocertificazioni cosicché appare indiscussa la violazione dell’art. 483. Parimenti, manifestiamo dissenso dalla tesi Flick, Open online, 13 marzo 2020 Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, cit. secondo cui la menzogna consacrata nell’autocertificazione, siccome diretta a celare la colpevolezza per l’avvenuta violazione dell’art. 650 c.p., si risolve in un fatto scriminato dalla facoltà che l’imputabile ha di mentire artt. 24, comma 2, Cost. e 51 c.p. . A nostro avviso, invece, se tale è la finalità della dichiarazione, l’art. 483 è anzi aggravato dalla circostanza di cui al n. 2 dell’art. 61 c.p. nesso teleologico , poiché il delitto è attuato per occultare la contravvenzione consumata invero, come più volte affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie con riguardo ai casi de quibus per es., in tema di autocalunnia , il diritto di mentire che è meno ampio di quello di tacere non può esser esteso fino a legittimare la commissione di altri reati nel nostro caso, addirittura più gravi specie quando, come è la nostra evenienza, l’autocertificazione menzognera non è l’unico mezzo di difesa” a disposizione del reo. Del resto, adducendo un parallelismo che rende ancor più evidente la validità dell’assunto , se si pensa al ladro che, subito dopo aver commesso il furto, dichiara per tentare di guadagnare l’impunità false generalità alla p.g. che procede a controlli, oppure consacra la suddetta falsità nell’autocertificazione in questione, compare pacifica la violazione dell’art. 496 o dell’art. 495 c.p. secondo distinzione innanzi operata . Circa l’eventuale doppio mendacio su generalità e motivo della presenza fuori di casa , ci pare che occorra distinguere se la modalità di commissione della falsità più grave assorbe ontologicamente quella minore per es., asserisco falsamente di esser farmacista e quindi di dirigermi verso il laboratorio , ricorre solo l’art. 495. Individuiamo, per contro, un concorso formale più che un reato continuato, giacché le azioni, ben che distinte, sono tuttavia collegate in strettissima unità di tempo e luogo , allorché il soggetto aggiunge, alla prima menzogna, un’altra del tutto scollegata da quest’ultima ad es., dopo aver declinato false generalità per eludere investigazioni successive, inventa che sta tornando dal lavoro . c Venendo ora alla trasgressione in sé avulsa da concorrenti mendaci , è la stessa littera legis a sancire pur opinabilmente l’applicazione dell’art. 650 c.p. In merito, crediamo di non doverci dilungare, sia perché il soggetto è stato approfonditamente analizzato da altre fonti Romano, Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità al tempo del Coronavirus si cfr. Il penalista, Giuffrè, 16.3.2020 , sia perché occorre onorare la promessa speditezza. Aggiungiamo tuttavia che la contravvenzione la quale, ovviamente, non ammette arresto, fermo o misure si consuma anche per sola colpa è di tipo comune e di natura permanente, ferme talune eccezioni per es., se è stabilito un termine perentorio, si sarebbe al cospetto di reato istantaneo ma non è qui il caso di affrontare il difficile argomento circa la condotta, se il più delle volte è omissiva, diventa commissiva nel caso di violazione di divieti ed è il nostro caso . Astrattamente, è possibile domandare l’oblazione speciale art. 162- bis c.p. nondimeno, nei casi più gravi, bene farà il giudice a negarla comma 4 della medesima norma . Per vero, considerata la speciale materia, il pensiero correrebbe piuttosto alla contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 260 del c.d. Testo unico delle leggi sanitarie tale norma che commina arresto e ammenda congiunti appare certamente più appropriata a punire la trasgressione de qua, poiché castiga proprio chi elude un ordine legittimamente impartito per contrastare la diffusione di una malattia contagiosa. E però, sia perché questa disposizione evoca la species ordine, anziché il genus provvedimento come, invece, fa l’art. 650 , sia e soprattutto perché il legislatore ancorché abbia mostrato di non conoscere la lettera dell’art. 260 ha comunque fatto espresso riferimento alla norma codicistica, è quest’ultima a venire in considerazione superfluo aggiungere che la clausola di riserva di cui al d.l. n. 6/2020 che ribadisce quanto già sancito dall’art. 650 non pare esplicare, in via pratica, alcun effetto giuridico al riguardo infatti, da parte la verità che in questo caso a governare la materia è il criterio di specialità art. 15 c.p. , è di tutta evidenza come sia impensabile che la legge, pur premurandosi di richiamare l’art. 650, abbia tuttavia finito con l’introdurre una comminatoria che invece sarebbe sostituita sempre, ontologicamente e di necessità da altra disposizione. La recente Ordinanza del Ministro della Salute, del 20.3.2020, costituendo un ordine e non richiamando l’art. 650, ha stimolato a ipotizzare la possibile inferenza dell’art. 260. E però, a tale esegesi si opponevano due considerazioni anzitutto, l’atto andava a integrare quanto sancito dai vari provvedimenti precedenti sicché era monca di autonoma valenza inoltre, e soprattutto, non è pensabile che un’infrazione che potrebbe esser minore per es., attività motoria non proprio nei pressi dell’abitazione all’Ordinanza meritasse una sanzione diversa e più afflittiva rispetto alla violazione eventualmente più grave ad es., scorrazzare ad libitum e ubriachi per vie e piazze dei divieti fissati dagli altri provvedimenti. Mutato quanto vi è da mutare, le proposte considerazioni vanno estese alla successiva Ordinanza dei Ministeri dell’Interno e della Salute quella del 22 marzo, la quale, per impedire inconsulti trasferimenti da una regione all’altra come quelli avvenuti nei giorni 7 e 8 marzo , ha con urgenza introdotto il divieto di spostarsi salvo ragioni eccezionali dal comune in cui si abita. Superfluo riproporre che il sovrapporsi di tali atti conferma come la confusione e il pressapochismo regnino sovrani. Comunque fosse, il dibattito è stato ora superato dall’emanazione del recentissimo D.P.C.M., in vigore dal 23 marzo, che, imponendo restrizioni ancora più rigorose, ha assorbito, in quanto atto sovraordinato e ulteriore, la citeriore Ordinanza ministeriale del 22 marzo e conferma ne viene pure dalla lettera di quest’ultima. Per contro, l’art. 2 del citato D.P.C.M. proroga i termini di efficacia della prima Ordinanza fino al 3 aprile, e afferma che quelle disposizioni si sommano a queste ultime in verità, sono scarse le inibitorie non espressamente ribadite dall’ultimo provvedimento, il quale finisce dunque con l’incorporare nella sostanza anche la predetta Ordinanza del 20 marzo. Peraltro, è agevole rilevare un dato che potrebbe, talvolta e in via concreta, rendere inane il giustificato rigore introdotto dal d.l. n. 6 e dai citati d.p.c.m. ci riferiamo al fatto che, essendo sempre possibile recarsi in determinati luoghi, al trasgressore rimarrebbe l’espediente di assumere falsamente che si sta dirigendo, appunto, verso uno di essi infatti e per esempio, non essendo stato sancito l’obbligo di soddisfare l’eventuale esigenza o facoltà con l’adire solamente la farmacia o l’edicola più vicina all’abitazione e per il percorso più breve , lo scaltritello di turno potrebbe allegare una delle giustificazioni de quibus, caso mai accampando tra i tanti esempi un’improvvisa e severa algia dentale che esige l’acquisto immediato di un farmaco il che, attesa l‘intrinseca difficoltà a opporre prove di segno contrario, renderebbe davvero difficile, se non proibitiva, la dichiarazione quand’anche per soli indizi di colpevolezze di sorta. Tornando all’art. 260, ci pare che possano darsi casi in cui esso deroga in effetti all’art. 650 si può immaginare Secundus, che, attinto da un ordine specifico e concreto dell’Autorità di rimanere in isolamento poiché sospettato di esser positivo” , se ne vada in giro. In tal caso, ferma l’astratta possibilità dell’altra esegesi, la nostra predilezione va all’applicazione del solo 260 come norma che assorbe anche l’altra trasgressione , piuttosto che al concorso formale delle due contravvenzioni. Altra esemplificazione è la violazione del provvedimento prefettizio volto a sospendere le attività di cui all’art. 1, lettera D, del più recente d.p.c.m In subiecta materia , è da registrare il recente decreto 21 marzo 2020 mediante il quale il Tar Campania in persona del presidente del collegio deputato alla trattazione ha sospeso, inaudita altera parte, l’esecutività di un provvedimento di quarantena” in disparte considerazioni di merito sulle quali non ci soffermiamo , la decisione appare davvero singolare infatti, stante le innegabili conseguenze che il decreto può, in astratto, riverberare sulla salute pubblica, compare un innegabile difetto di cautela, specie perché si è prescisso dalla valutazione delle controdeduzioni della P.A. e degli eventuali documenti a loro supporto. d L’ultima considerazione va all’ipotesi in cui il trasgressore rifiuti di declinare le generalità e di allegare le ragioni per le quali si trova per strada. Ci pare che, in tal circostanza, le norme violate siano due l’art. 651, per la prima infrazione reato comune, istantaneo e di pura omissione l’art. 650, per la seconda, poiché, indipendentemente dal tema della sussistenza della giusta causa nel vero, nulla vieta, in astratto, che questa sussista davvero , l’agente violerebbe tuttavia la disposizione mercé il rifiutarsi di spiegare le ragioni per le quali sta circolando. Se il soggetto, munito in quel contesto della Carta d’identità o altro documento equipollente , rifiuta dopo formale richiesta di esibirla, ricorre quand’anche abbia già declinato in modo corretto le proprie generalità la contravvenzione di cui all’art. 294 Regolamento del Tulps, punita dall’art. 221 di tale Testo unico è anch’essa contravvenzione di pura omissione, comune, istantanea. Altri esiti della violazione dell’obbligo di permanenza in casa. Qui, occorre distinguere le varie evenienze collegate al presupposto che il trasgressore sia persona già contagiata. A tal uopo, è bene discernere il caso in cui l’esecutore sa di esser ammalato da quello in cui lo ignori per colpa circa la seconda condizione, risulta complicato, tranne ipotesi scolastiche, formulare esempi veraci che rendano plausibile l’addebito per colpa sono chiamate in causa cognizioni di natura scientifica nondimeno, ove tali eccezioni si concretassero, varrebbe quanto sarà proposto sub lett. b1a , esclusa la valenza dell’aggravante della colpa cosciente. a L’agente crede, sbagliando, di essere affetto dalla patologia. Prima di passare allo svolgimento, però, indichiamo l’ulteriore evenienza che veda l’agente credere di esser affetto dalla patologia, laddove non lo è. In tal caso, ci pare che, ferma ed è ovvio la violazione dell’art. 650 se difetta la giustificazione richiesta , ogni altra condotta sia governata dall’art. 49 c.p., e specie dal comma 2 reato impossibile e ciò vale finanche se il soggetto opera con la volontà di untore” smania di contagiare chicchessia purtroppo, in persone affette da determinate patologie psichiatriche, tal ossessione può anche prender forma naturalmente, se è violato il citato comma 2, sta la possibilità di chiamare in causa l’ultimo comma della disposizione applicazione di una misura di sicurezza . b L’agente sa di essere ammalato Venendo all’ipotesi che veda l’agente, pur consapevole di essere ammalato, andarsene in giro per superficialità o scarso senso civico, possono ricorrere le figure che seguono, le quali concorrono con il reato punito dall’art. 650. b1 Se risulta incontrovertibilmente che, a causa di detta condotta, una o più vittime sono state effettivamente contagiate, si può essere al cospetto, secondo l’elemento psicologico che ha sorretto l’azione, dei seguenti delitti. b1a Se il reo ha agito con la ferma convinzione che non sarebbe stato, nel concreto, vettore della patologia, siamo alla presenza delle lesioni colpose o dell’omicidio colposo artt. 589 e 590 c.p. secondo l’evento tali reati ci paiono aggravati dall’art. 61, n. 3 colpa cosciente . Se gli eventi sono più, occorrerà aver riguardo al contesto spaziotemporale della condotta secondo che si tratti di una sortita, ovvero di più sortite qualora l’azione sia unica, vi sarà un concorso formale art. 81, comma 1, c.p. , con la mitigazione stabilita, rispettivamente, dall’ultimo comma dell’art. 589 e dal penultimo capoverso dell’art. 590 in caso di trasgressioni consumate con condotte del tutto distinte ferma la prova rigorosa del nesso di causalità è lapalissiano , siamo al cospetto di concorso materiale di reati. b1b Qualora l’agente abbia invece ritenuto probabili i rispettivi eventi, e abbia dunque accettato il rischio di provocarli, ricorreranno per dolo eventuale le lesioni volontarie aggravate art. 583, n. 1 del primo comma lesione con pericolo , oppure l’omicidio volontario, se la vittima ne muore. Nel caso di più eventi, valgono i princìpi generali in materia art. 81 commi 1 o 2 , ovvero artt. 71 e ss., c.p. b1c Naturalmente, se si è agito con la volontà di cagionare la malattia, siamo, a maggior ragione, di fronte alle lesioni volontarie aggravate e ciò vale pure per l’omicidio fattispecie entrambe aggravate con probabilità prossima alla certezza almeno ai sensi degli artt. 577, n. 4 in relazione con l’art. 61, n. 1 , e 585 c.p. Qualora, volendo commettere una semplice lesione, si generi la morte come evento non voluto, e neppure supposto per dolo eventuale , ricorre l’art. 584 c.p. omicidio preterintenzionale . b2 Qualora, invece, difetti la prova certa circa l’eziologia tra azione ed eventi, non si parlerà neppure di tentativo di lesioni o omicidio volontari, atteso che, come è noto, la figura tentata è incompatibile con il dolo eventuale. Va da sé che, se esiste la prova che l’agente sta operando proprio con il fine di contagiare una persona, compare il delitto di tentate lesioni pluriaggravate artt. 56, 582 e 583, n. 1 del primo comma, nonché 585, in relazione con il 577, c.p. . Essendo ipotesi che richiede il pronto intervento degli operatori di p.g., indichiamo che sono applicabili le misure cautelari ma non la custodia in carcere , che è facoltativo l’arresto in flagranza, ma che tal forma tentata non ammette il fermo implicitamente, Sez. Un., n. 17386/11 , con la precisazione che, nel nostro caso, l’aggravante concernente i motivi non è circostanza a effetto speciale e dunque non se ne tiene conto ai fini di cui agli artt. 278 e 379 c.p.p. . In merito, senza addentrarci nella nota disputa attinente al quantum della pena nel delitto circostanziato tentato e nel delitto tentato circostanziato, a noi pare che l’aggravante di cui all’art. 583 sia inferente, se si considera che il reo agisce proprio con l’intenzione di causare una malattia pericolosa, sicché, in tutte tali condizioni, bene è tenuto in conto l’aumento conseguente alla circostanza Cass., n. 7995/2010, n. 6460/2016 . Difficile ipotizzare nel concreto un tentativo di omicidio volontario. c Delitti di epidemia. Un accenno va ora rivolto ai delitti di epidemia dolosa e colposa . In merito, l’incipit è che entrambe le forme sono consumate anche quando l’evento sia esito della diffusione dei germi di cui il soggetto è portatore” Cass., n. 48014/19 , e non necessariamente diffusore” nondimeno, per la contestazione di tali reati, occorre la prova rigorosa, oltre che dell’evento effettivo incremento del numero dei contagiati e della correlativa imputazione dell’eziologia”, anche degli altri elementi che connotano l’epidemia ristrettezza temporale tra gli eventi, nonché elevato rapporto tra il numero dei contattati” e quello dei contagiati già citata Cass., n. 48014 diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti Sez. Un. civili, n. 576/08 . c1 Naturalmente, sarà l’elemento psicologico a segnare il dominio dell’art. 438, anziché dell’art. 452 c.p. La forma dolosa, che ammette le misure precautelari l’arresto in flagranza è obbligatorio e cautelari, è delitto comune, di forma libera, istantaneo, di evento il tentativo è configurabile il dolo appare generico, anche se un indirizzo minoritario lo considera specifico. c2 L’ipotesi colposa è, parimenti, reato comune, istantaneo, di forma libera e di evento l’arresto in flagranza è facoltativo, le misure cautelari sono consentite circa il fermo, valgono le considerazioni che saranno di séguito espresse come si vedrà, la migliore linea interpretativa nega la valenza dell’art. 384 c.p.p., quand’anche si sia al cospetto del decesso di più persone. Approfondendo l’argomento della morte di più persone, dunque, si legge spesso e spesso si sente affermare che, nei casi del previgente n. 1 dell’art. 452 c.p. che richiama il comma 2 dell’art. 438 , la pena sarebbe della reclusione da tre a dodici anni in conformità, SALTELLI-ROMANO DI FALCO, CommTP, 587 . A noi, però, pare che la soppressione della pena capitale abbia tacitamente abrogato, per manifesta incompatibilità con l’assetto penalistico, prima ancora che con il dl luog. n. 224/44 , il predetto n. 1 dell’art. 452, sicché il fatto è ora punito dal n. 2 reclusione da uno a cinque anni in tal senso, la dottrina maggioritaria RIONDATO, CB, art. 452, 1205 ARDIZZONE, Dir. pen., II, 1988, 394 Lai, EGT, 16, 1989,17 DOLCINI-MARINUCCI, CP Comm., 2011, II, p. 4636 . Del resto, non è pensabile che l’abrogazione del n. 1 dell’art. 17 c.p. abbia generato il solo effetto della soppressione della condanna a morte, lasciando integri altri effetti giuridici connessi, e specie la distinzione tra trattamenti sanzionatori, secondo che determinate e rispettive comminatorie di fattispecie più lievi richiamino figure che erano punite con la pena di morte, anziché con il semplice” ergastolo. Ove mai così fosse, conseguenza sarebbe, per esempio, che il tentativo nei delitti che erano puniti con la fucilazione comporterebbe tuttora la reclusione da 24 a 30, anziché da 12 a 24 anni art. 56 c.p. ma tal deriva appare perfetto e inaccettabile assurdo. E questa considerazione pare davvero dirimente. c3 Le questioni concernenti la forma tentata del delitto di cui all’art. 438 andranno risolte secondo i princìpi generali. Per le considerazioni innanzi esposte, e siccome saremmo al cospetto di semplice agente portatore e non diffusore , è difficile immaginare la configurazione concreta dell’epidemia tentata peraltro, astrattamente integrabile , salvo volare con la fantasia e far prendere corpo a un esecutore che, pur agendo con la finalità di diffondere il morbo e pur operando abilmente a mo’ di untore” dunque, con condotta astrattamente idonea, pur nei rigorosi limiti innanzi indicati , non riesca, novello Scheletrino l’esilarante e iettata macchietta di criminale ideata e disegnata da Alfredo Castelli , a generare gli agognati accadimenti. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus