Sopraggiunge nuova condanna per delitto: la revoca del beneficio è obbligatoria

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena si verifica nell’ipotesi in cui, nel termine di cinque anni, si verifichi la commissione di un ulteriore delitto indipendentemente dalla sua natura punito in concreto con la detenzione è obbligatoria quando sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura.

Il caso. Il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda del procuratore della Repubblica per la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza irrevocabile motivando nel senso che il reato accertato con la detta sentenza sarebbe di indole diversa dal reato giudicato successivamente e che, inoltre, le pene cumulate non superano i due anni di reclusione. Il Procuratore della Repubblica ricorre in cassazione deducendo che la pena inflitta con la prima sentenza, divenuta irrevocabile, era stata sospesa condizionalmente e che successivamente il medesimo soggetto aveva commesso altro reato. I due reati, uno per spaccio di sostanze stupefacenti e l’altro per tentato furto, sarebbe accomunati dalla stessa indole lucro indebito . La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena. Il codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per la quale venga inflitta una pena detentiva. la stessa indole” requisito richiesto solo per le contravvenzioni. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la commissione di un ulteriore delitto in concreto sanzionata con la detenzione, indipendentemente dalla sua natura, è sempre causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa perché l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti. decorrenza del termine. Ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, il dies a quo per il decorso del termine coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, vale a dire il momento nel quale, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene efficace l’ordine di sospenderne, per un tempo determinato, la relativa esecuzione. Ciò è però subordinato alla condizione che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna. In questa prospettiva, l’atto giudiziale è necessario ai fini dell’esecuzione della pena giudizialmente sospesa e costituisce mero accertamento di una condizione già verificatasi. Nel caso concreto, entro i cinque anni dalla concessione del beneficio, il condannato commise un ulteriore delitto sicché si configura una revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena. Una seconda sospensione è possibile. Deve inoltre essere considerato che la sospensione condizionale, di regola, non può essere concessa più di una volta e che, nell’infliggere una nuova condanna, il giudice può disporre una seconda sospensione della pena da infliggere solo se questa, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non supera il limite di due anni e sempre che si presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati . Il potere di concedere tale beneficio è del solo giudice della cognizione. Nel caso di nuovo delitto, dunque, si verifica una revoca di diritto salvo che il giudice della cognizione ritenga di reiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, pur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni. La Corte precisa che il presupposto del mancato superamento dei limiti opera soltanto nel caso di revoca facoltativa di una seconda sospensione condizionale per delitto commesso anteriormente a quello per il quale sia stata già concessa la sospensione condizionale e facoltizza il giudice della cognizione di disporne la revoca in considerazione dell’indole e della gravità del reato. Revoca obbligatoria. La revoca è obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti, sopraggiunge una condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stato già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata è da annullare con rinvio al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell’esecuzione per nuovo esame della domanda, formulata dal pubblico ministero, di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, perché la commissione del nuovo delitto avvenne successivamente alla irrevocabilità della sentenza con cui venne concessa la sospensione condizionale. Ulteriore delitto entro il termine di cinque anni è sempre causa di revoca di diritto. La corte ha affermato che la commissione di un ulteriore delitto, in concreto sanzionata con la detenzione, entro il termine di cinque anni, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa perché l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti. Inoltre, la revoca della sospensione condizionale della pena si configura come obbligatoria quando, entro i termini, sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 gennaio – 16 marzo 2020, n. 10303 Presidente Iasillo – Relatore Vannucci Osservato in fatto e considerato in diritto che con ordinanza emessa il 2 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale per la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad K.A. con sentenza, irrevocabile, emessa il 9 dicembre 2014 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena in quanto il reato accertato con tale sentenza è di un’indole diversa dal reato giudicato con la sentenza N. 397/2018 emessa da questo Giudice le pene cumulate, tenuto conto anche delle multe inflitte e ragguagliate le stesse ai sensi dell’art. 135 c.p., non superano anni 2 di reclusione che per la cassazione di tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha proposto ricorso con cui deduce che tale provvedimento determina violazione dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1 , in quanto con sentenza emessa il 9 dicembre 2014 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 19 giugno 2015, l’esecuzione della pena con essa inflitta a K. per la commissione del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, venne condizionalmente sospesa in applicazione dell’art. 163 c.p. il OMISSIS tale persona commise il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis c.p. e venne, per tale ragione, condannata a pena detentiva dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con sentenza emessa il 2 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2018 i reati rispettivamente accertati con le due sentenze debbono considerarsi caratterizzati dalla stessa indole indebito lucro , ai sensi dell’art. 101 c.p., secondo l’interpretazione, data dalla giurisprudenza di legittimità, di tale disposizione di legge sostanziale, richiamata dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 1 , in tema di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena in ogni caso la disposizione del codice penale da ultimo citata deve essere interpretata, sempre secondo le indicazioni offerte da consolidata giurisprudenza di legittimità, nel senso che l’identità dell’indole del reato commesso entro i termini stabiliti dell’art. 163 c.p., comma 1, opera solo per le contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che la commissione di un ulteriore delitto cui consegue condanna a pena detentiva è sempre causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena anteriormente concessa che il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso, condividendo gli argomenti in diritto fatti valere dal ricorrente che dal ricorso e dal certificato del casellario giudiziale relativo alla persona di K. risulta che con sentenza emessa il 9 dicembre 2014 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena, K. venne condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa per la commissione, il 13 novembre 2013, del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis la stessa sentenza dispose che l’esecuzione di tale pena venisse condizionalmente sospesa la sentenza divenne irrevocabile il 19 giugno 2015 con sentenza emessa il 2 ottobre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano applicò allo stesso K. la pena di un anno di reclusione ed Euro 800 di multa da lui pattuita di per avere questi commesso, il OMISSIS , in esecuzione del medesimo disegno criminoso, i delitti di cui agli artt. 56, 624-bis e 337 c.p. tale sentenze divenne irrevocabile il 18 ottobre 2018 che, per quanto qui interessa, l’art. 168 c.p., comma 1, n. 1 , prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, qualora, nei termini stabiliti il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva che la giurisprudenza di legittimità è ferma nell’interpretare tale norma nel senso che la commissione di un ulteriore delitto in concreto sanzionata con la detenzione entro uno dei termini previsti dall’art. 163 c.p., comma 1, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa perché l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti in questo senso, fra le tante, cfr. Cass. Sez. 6, n. 19507 del 23 marzo 2018, El Bouheli, Rv. 273383 Cass. Sez. 6, n. 10349 del 6 febbraio 2013, Grassetti, Rv. 254688 Cass. Sez. 1, n. 31365 del 2 luglio 2008, De Filippis, Rv. 240679 Cass. Sez. 1, n. 4585 del 30 giugno 1999, La Penna, Rv. 2140209 Cass. Sez. 6, n. 501 del 22 febbraio 1993, Grandolfo, Rv. 194526 che tale interpretazione deve essere in questa sede ribadita che l’ordinanza impugnata, nel negare la sussistenza dei presupposti di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena alla medesimezza dell’indole art. 101 c.p. caratterizzante, rispettivamente, il delitto commesso entro cinque anni dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di concessione della sospensione condizionale della pena e il reato con tale sentenza accertato, è dunque manifestamente errata in diritto che entro i cinque anni dal passaggio in cosa giudicata della prima sentenza, recante anche concessione del beneficio previsto dall’art. 163 c.p., K. commise delitto e per tale ragione a lui è stata inflitta pena detentiva la cui esecuzione non è stata sospesa alle condizioni di legge che il termine, quinquennale, di sospensione condizionale della pena inflitta per la commissione di delitto, di cui all’art. 163 c.p., comma 1, cui vanno riferite le eventuali situazioni che ne determinano la revoca di diritto prevista dall’art. 168 c.p., comma 1, decorre dal momento in cui la sentenza che concede il beneficio diviene definitiva in questo senso, cfr., per tutte Cass. Sez. 2, n. 3743 del 15 dicembre 1980, Curci, Rv. 147265 Cass. Sez. 2, n. 9403 del 22 maggio 1981, Pinarello Cass. Sez. 1, n. 22882 del 27 giugno 2006, De Chirico, Rv. 234893 Cass. Sez. 1, n. 8222 del 10 febbraio 2010, Rovetta, Rv. 246629 Cass. Sez. 4, n. 23192 del 10 maggio 2016, Seraglia, Rv. 267095 che la regola vale sia per l’ipotesi prevista dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 1 , revoca per delitto posteriormente commesso che per quella prevista dal successivo n. 2 revoca a seguito di condanna per delitto anteriormente commesso che, alla luce di interpretazione sistematica dei precetti rispettivamente recati dall’art. 163 c.p., comma 1, artt. 164 e 168 c.p., in entrambe le ipotesi sopra indicate il dies a quo per la decorrenza del termine, ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena l’atto giudiziale è sul punto di mero accertamento, necessario ai fini dell’esecuzione della pena giudizialmente sospesa, di una condizione già verificatasi cfr., per tutte Cass. S.U., n. 7551 del 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798 Cass. Sez. 1, n. 790 del 27 gennaio 1999, De Caria, Rv. 212754 Cass. 1, n. 20293 del 8 maggio 2008, Di Rocco, Rv. 239996 , non può che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovverosia con il momento nel quale, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene efficace l’ordine di sospenderne, per un tempo determinato, la relativa esecuzione art. 163 c.p., comma 1 alla condizione, però, che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna art. 168 c.p. che, inoltre, l’ordinanza impugnata ritiene non revocabile la sospensione condizionale della pena inflitta con a prima condanna perché la misura di tale pena, cumulata con quella, la cui esecuzione non risulta essere stata condizionalmente sospesa, inflitta con la seconda sentenza non supera i due anni di reclusione che tale asserzione non è sorretta da alcuna motivazione ed è, per ciò solo, censurabile violazione art. 125 c.p.p., comma 3 che le norme di legge sostanziale applicabili al caso di specie smentiscono peraltro la conformità a diritto dell’asserzione medesima che par d’uopo rammentare che, sempre per quanto qui interessa, la commissione di un delitto, per cui venga inflitta pena detentiva, entro il termine di cinque anni dalla irrevocabilità di precedente sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa determina la revoca di diritto della sospensione condizionale salva la disposizione dell’art. 164 c.p., u.c. art. 168 c.p., comma 1, n. 1 che le disposizioni determinanti tale eccezione alla revoca di diritto del beneficio in discorso sono nel senso che a la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta b nell’infliggere una nuova condanna il giudice può disporre una seconda sospensione della pena da infliggere se questa, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non supera il limite di due anni quando, ovviamente, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati art. 164 c.p., comma 1 che il potere di concedere una seconda volta il beneficio in discorso appartiene solo al giudice della cognizione del reato che la clausola di riserva, contenuta nell’art. 168 c.p., comma 1, richiamante il precedente art. 164, u.c., significa che la revoca si verifica di diritto salvo che il giudice della cognizione non ritenga di reiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, seppur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni come prescritto che dal coordinamento fra tali norme da un lato si desume la reiterabilità della decisione di concedere la sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione e, dall’altro, quando ciò non si verifica, non può affermarsi che per procedere a revoca in sede esecutiva debbano ricorrere entrambe le condizioni della commissione di nuovo delitto nel quinquennio e del superamento dei due anni di pena detentiva che il presupposto del mancato superamento dei limiti di pena previsti dall’art. 163 c.p., opera soltanto nel caso, disciplinato dell’art. 168 c.p., u.c. disciplinante caso di revoca facoltativa della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena di una seconda condanna per delitto commesso anteriormente a quello per il quale sia stata già concessa la sospensione condizionale della relativa esecuzione e facoltizza il giudice della cognizione di disporne la revoca in considerazione dell’indole e della gravità del reato tale facoltà è dalla disposizione di legge ora in esame chiaramente riservata al giudice della cognizione, non a quello dell’esecuzione giurisprudenza costante in questo senso cfr., comunque Cass. Sez. 1, n. 42363 del 25 settembre 2019, Stabile, Rv. 277142 Cass. Sez. 1, n. 19936 del 8 ottobre 2013, dep. 2014, Medina Taype, Rv. 262329 Cass. Sez. 1, n. 22639 del 28 aprile 2004, Bagozza, Rv. 228912 che la revoca della sospensione condizionale della pena deve dunque essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando entro i termini previsti dall’art. 163 c.p., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 24639 del 27 maggio 2015, Badanac, Rv. 263973 Cass. Sez. 1, n. 8465 del 27 gennaio 2009, Safranovych, Rv. 244398 Cass. Sez. 1, n. 12388 del 14 dicembre 2000, Scialò, Rv. 218453 che nel caso concreto, come detto con la sentenza del 2 ottobre 2018 l’esecuzione della pena detentiva applicata a K. per la commissione di delitto non venne sospesa la commissione di tale delitto avvenne in giorno successivo a quello in cui divenne irrevocabile della sentenza del 9 dicembre 2014 che concesse al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena da essa inflitta che l’ordinanza impugnata è, in conclusione, da annullare con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, per un nuovo esame della domanda del pubblico ministro volta all’accertamento dei presupposti della revoca di diritto art. 168 c.p., comma 1, n. 1 , della sospensione condizionale della pena concessa a K. con sentenza emessa il 9 dicembre 2014 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena che nel decidere su tale domanda il giudice di rinvio dovrà osservare i seguenti principi la commissione di un ulteriore delitto in concreto sanzionata con la detenzione entro il termine di cinque anni previsto dall’art. 163 c.p., comma 1, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa pèrché l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 c.p., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Bolzano per nuovo esame.