Droga da consumare a una festa: condannato

Respinta la tesi difensiva, mirata a sostenere l’ipotesi di un consumo esclusivamente personale. Condanna definitiva per un uomo, beccato in strada in possesso di quasi 25 grammi di marijuana.

Pessima idea, senza dubbio, quella di portar con sé una piccola scorta di marijuana per rendere più movimentata una festa. Fragile la tesi della destinazione dello stupefacente a un consumo esclusivamente personale. Consequenziale la condanna per detenzione illecita di droga destinata allo spaccio Cassazione, sentenza n. 9931/20, sez. VI Penale, depositata il 12 marzo . Destinazione. Ricostruito l’episodio, verificatosi nell’estate del 2018, l’uomo sotto processo, un 30enne, viene ritenuto colpevole sia in Tribunale che in Corte d’Appello inequivocabile, secondo i Giudici di merito, il rinvenimento di quasi 25 grammi di marijuana in suo possesso. Legittimo, quindi, parlare di detenzione illecita e di .destinazione allo spaccio, poiché la persona, fermata in strada, ha dichiarato di essere in procinto di recarsi ad una festa. Quest’ultimo dettaglio è però ritenuto insufficiente dal difensore dell’uomo per ipotizzare la destinazione della marijuana allo spaccio . L’obiezione non convince però i giudici della Cassazione, che confermano invece la condanna pronunciata in appello. Impossibile accogliere la tesi difensiva mirata a delineare un uso esclusivamente personale della sostanza. Ciò perché vi sono indizi precisi e gravi che permettono di desumere la destinazione anche a terze persone a questo proposito, i Giudici sottolineano che l’uomo era stato sorpreso in strada in possesso di nove bustine di stupefacente e aveva ammesso che la droga era stata comprata poche ore prima e la stava portando con sé per fumarla ad una festa .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 – 12 marzo 2020, n. 9931 Presidente Crisaiolo – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro riformava in parte - quanto alla pena che diminuiva - la sentenza di condanna pronunciata il 17 luglio 2018 nei confronti di Pi. Ma., all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 di detenzione illecita di 24,75 grammi marijuana, commesso il 13 giugno 2018. 2. Ricorre avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. - vizio di motivazione, in ordine alla destinazione illecita della sostanza detenuta, in quanto la Corte di appello ha in modo immotivato concluso per la condanna del ricorrente nella specie non poteva avere rilevanza la mera circostanza che l'imputato si stesse recando ad una festa, in assenza di elementi significativi di una destinazione allo spaccio . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione della sentenza impugnata, che in modo conforme al giudizio di primo grado, ha giustificato la statuizione di condanna del ricorrente per la detenzione illecita di stupefacente, riposa infatti su un apparato giustificativo adeguato e non manifestamente illogico e pertanto non censurabile in questa sede. Il ricorrente piuttosto mira ad avvalorare la tesi difensiva di un uso esclusivamente personale nella preclusa prospettiva di ottenere dalla Corte di legittimità un diverso apprezzamento di merito. Quel che è sufficiente rilevare è che la prova della destinazione non esclusivamente personale della sostanza rinvenuta nella disponibilità del ricorrente è stata basata dai Giudice del merito su una serie di indizi precisi, gravi e concordanti, già ben evidenziati sin dalla sentenza di primo grado, costituiti dalle circostanze del fatto l'imputato era stato sorpreso in strada con indosso nove bustine di stupefacente e dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arresto secondo la sua versione, stava portando con sé tutta la scorta di stupefacente - comprata a mezzogiorno della stessa giornata per consumarla tre o quattro volte l'anno - ad una festa per fumarla . Sulla base di tali elementi ragionevolmente e coerentemente alle evidenze esposte la Corte di appello ha escluso che si versasse nella ipotesi della mera detenzione di una scorta di stupefacente destinata al solo uso personale. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.