Conoscenza del procedimento ed elezione di domicilio: lo studio commerciale non equivale allo studio legale

Laddove l’indagato abbia eletto domicilio presso lo studio professionale del proprio commercialista, è del tutto legittimo l’affidamento che egli abbia fatto in ordine all’esistenza di un obbligo di informazione circa gli sviluppi del procedimento a suo carico tramite la notificazione ad impulso pubblicistico presso il domicilio eletto.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9085/20, depositata il 6 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’istanza di rescissione del giudicato presentata da un uomo condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale della medesima città alla pena di 6 mesi di reclusione per violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. L’istanza era fondata sull’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo in quanto l’istante aveva eletto domicilio presso lo studio del commercialista che ne curava la contabilità fiscale ed i dipendenti dello studio avevano rifiutato la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, atto notificato quindi presso il difensore d’ufficio. Secondo la Corte territoriale però l’avvenuta elezione di domicilio su invito della polizia giudiziaria farebbe presumere che l’istante, almeno per la fase iniziale, avesse avuto cognizione del procedimento penale a suo carico e che avrebbe dunque dovuto attivare i dovuti canali informativi con il proprio difensore. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione. Elezione di domicilio. Il ricorrente di duole per la mancata considerazione del fatto che il difensore di ufficio non si fosse attivato durante lo svolgimento del suo incarico e che le notificazioni non erano state effettuate presso il domicilio eletto per un causa a lui non imputabile. La doglianza risulta fondata. La Cassazione ricorda che la costante giurisprudenza esclude l’incolpevole mancata conoscenza del processo laddove risulti che l’imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore d’ufficio. In tal caso infatti deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere anche in assenza dell’imputato. Resta pacifico che grava su quest’ultimo l’onere di attivarsi per tenere contratti informativi con il proprio difensore. Tali arresti però come scrive la S.C. non appaiono pertinenti al caso di specie avendo il ricorrente eletto domicilio presso lo studio professionale del proprio commercialista. In tal caso è del tutto legittimo l’affidamento che il soggetto abbia fatto in ordine all’esistenza di un obbligo di informazione in ordine ai fatti riguardanti gli sviluppi del procedimento a suo carico [] da soddisfarsi attraverso la notificazione ad impulso pubblicistico presso il domicilio eletto . Aggiunge dunque la pronuncia in oggetto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto interrogarsi sulla correttezza o meno del procedimento notificatorio della citazione del ricorrente per l’udienza preliminare. Per questi motivi, la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 febbraio – 6 marzo 2020, n. 9085 Presidente Liberati – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con ordinanza del 17 settembre 2019, la Corte di appello di Roma ha rigettato la istanza di rescissione del giudicato presentata da D.P.A. in relazione alla sentenza n. 4640/18, emessa a suo carico in data 30 marzo 2018 e divenuta irrevocabile in data 31 luglio 2018, del Tribunale di Roma e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione a cagione della dichiarata violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. La Corte, avendo dato atto che la istanza del prevenuto era giustificata sulla base della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - atteso che, avendo il D.P. eletto domicilio presso lo Studio F. , cioè presso lo studio professionale del commercialista che ne curava la contabilità fiscale, non era stato possibile notificare al prevenuto l’avviso di fissazione della udienza preliminare in quanto, essendo l’atto indirizzato presso lo Studio legale F. , i dipendenti dello Studio commerciale F. non avevano inteso riceverlo, sicché lo stesso era stato successivamente notificato, come d’altra parte gli atti ad esso successivi, presso il difensore d’ufficio dell’imputato - ha osservato che la istanza medesima non poteva essere accolta in quanto, la circostanza che il D.P. abbia provveduto ad una elezione di domicilio è fattore che fa ritenere che lo stesso abbia avuto conoscenza della fase germinale del procedimento penale svoltosi a suo carico, conoscenza sulla base della quale sarebbe stato onere del ricorrente attivarsi presso il suo difensore per tenere contatti informativi sullo sviluppo del procedimento quanto al rifiuto da parte deì preposti dello Studio F. a ricevere l’atto ivi indirizzato al D.P. , esso è stato considerato dalla Corte come un ulteriore elemento indicativo della negligenza del ricorrente, il quale avrebbe dovuto avvisare il personale dello Studio in questione dell’avvenuta elezione di domicilio da parte sua presso di esso. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il D.P. , assistito dal proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo di impugnazione concernente la violazione di legge ed il vizio di motivazione che caratterizzerebbero la ordinanza impugnata. Ciò in quanto in essa non sarebbe stato correttamente valutato il fatto che il difensore di ufficio dell’imputato non si era attivato nello svolgimento del suo incarico e che le notificazioni degli atti del procedimento non erano state inviate presso il domicilio eletto a causa di un errore nella sua individuazione non addebitabile al ricorrente. Avendo il Procuratore generale rassegnato, con atto depositato in data 3 dicembre 2019, le proprie conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso, la difesa del D.P. ha depositato, in data 27 gennaio 2020 una breve memoria nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata. Ritiene il Collegio, prioritariamente ed in ossequio ad una corretta metodologia espositiva, opportuno precisare che lo strumento della rescissione del giudicato istituto processuale ora disciplinato, a seguito della entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, dall’art. 629-bis c.p.p., in regime, tuttavia, di assoluta continuità giuridica, ove si eccettui la competenza a decidere in prima battuta su di esso, con la precedente disciplina contenuta nell’art. 625-ter c.p.p. , utilizzato dal ricorrente nella presente occasione è il mezzo processuale attraverso il quale chi sia stato attinto da una condanna ovvero sia stato sottoposto ad una misura di sicurezza, per effetto di sentenza passata in giudicato emessa in esito a processo che sia stato celebrato in sua assenza può ottenere, appunto, la rescissione del giudicato ove provi che la sua assenza nel corso del giudizio sia stata dovuta ad una sua incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. Rileva, quanto al caso di specie, il Collegio - indiscussa la circostanza che il D.P. sia rimasto assente nel corso del processo celebrato a suo carico di fronte al Tribunale di Roma e definito con la sentenza n. 4640/18 che la Corte di appello ha escluso la natura incolpevole della mancata conoscenza del D.P. in ordine alla celebrazione del processo in quanto lo stesso - che era ben consapevole della conoscenza del procedimento a suo carico, come dimostra il fatto che egli aveva provveduto, su invito della polizia giudiziaria, ad eleggere domicilio in quanto il suo nominativo era stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento penale recante il n. 4449/2013 della Procura della Repubblica di Roma - aveva omesso sia di mantenere i contatti con il proprio difensore di ufficio, così nominato in quanto lo stesso ricorrente aveva omesso di incaricare della sua difesa un professionista fiduciario, sia di informare il soggetto presso il quale aveva eletto domicilio di tale sua scelta. Egli, secondo la Corte di appello di Roma, aveva così legittimato la rinnovazione della notificazione dell’atto in questione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di ufficio, una volta che non era stato possibile eseguire presso il domicilio eletto - a causa del rifiuto opposto alla ricezione dell’atto dal personale ivi trovato dall’Ufficiale giudiziario incaricato della notificazione - la consegna dell’avviso relativo alla citazione per l’udienza preliminare. Le ragioni argomentative in tal senso svolte dalla Corte territoriale non appaiono convincenti. Infatti - seppure sia ben vero che, con costante giurisprudenza, questa Corte ha più volte affermato che deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che l’imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo la quale legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 luglio 2019, n. 32065 idem Sezione IV penale, 2 novembre 2018, n. 49916 , essendo stato, altresì, precisato che deve escludersi la configurabilità della incolpevole mancata conoscenza del processo allorché il soggetto imputato abbia ricevuto notizia del procedimento anche solo nella sua fase investigativa Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 settembre 2019, n. 39158 idem Sezione II penale, 7 giugno 2018, n. 25996 - si rileva, tuttavia che nel caso di specie siffatti arresti non appaiono pertinenti, considerata l’avvenuta elezione di domicilio da parte del ricorrente presso altra sede che non fosse lo Studio professionale del difensore di ufficio. Deve, infatti, rilevarsi che in una ipotesi come questa è del tutto legittimo l’affidamento che il soggetto abbia fatto in ordine all’esistenza di una obbligo di informazione in ordine ai fatti riguardanti gli sviluppi del procedimento a suo carico - fra questi compreso anche l’esercizio della azione penale nei suoi confronti da parte del Pm tramite, in funzione della tipologia di imputazione a lui mossa, la richiesta di rinvio a giudizio ovvero tramite la citazione diretta - da soddisfarsi attraverso la notificazione ad impulso pubblicistico presso il domicilio eletto degli atti relativi a tali sviluppi. È, infatti, evidente che laddove tale notificazione non sia avvenuta nessuna connotazione di colpevole negligenza informativa può essere attribuita al comportamento dell’individuo che non si sia attivato presso il proprio difensore, ancorché di ufficio, per acquisire elementi conoscitivi sullo stato della procedura. Il quesito sul quale pertanto la Corte di appello doveva interrogarsi era relativo alla correttezza o meno, quanto al caso in esame, delle modalità di notificazione della citazione del D.P. di fronte al giudice per l’udienza preliminare seguite nella presente occasione. Al riguardo si osserva che risulta indiscussa la circostanza che nella fattispecie il D.P. ebbe ad eleggere domicilio presso lo studio commerciale ove era gestita la sua contabilità altrettanto indiscussa è la circostanza che non si trattasse di uno studio legale ma di uno studio commerciale ancora indiscussa è la circostanza che in data 2 settembre 2014, in occasione del tentativo di notificazione dell’avviso di citazione per l’udienza preliminare al D.P. , l’Ufficiale giudiziario si sia recato presso il domicilio da questo eletto con l’incarico, a lui assegnato dalla Cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, di notificare l’atto de quo presso lo Studio legale F. infine indiscusso è che in tale occasione, per come espressamente documentato, con efficacia certificativa, dall’Ufficiale giudiziario non fu possibile procedere alla consegna dell’atto in quanto ivi trovasi Studio commerciale F. e non legale. In loco non accettano atto con tale indicazione . Rileva a questo punto il Collegio che, tramite una vera e propria indimostrata petizione di principio, la Corte di appello capitolina, la quale ha pur riconosciuto la astratta idoneità del luogo indicato dall’attuale ricorrente a costituire suo domicilio eletto, ha affermato che la infruttuosità del tentativo di notificazione al D.P. dell’avviso di udienza presso il domicilio eletto fosse conseguenza della negligenza dimostrata dal predetto nel non informare i titolari o i preposti dello Studio commerciale in parola della avvenuta elezione di esso quale suo domicilio da parte dello stesso e non del fatto che la indicazione quale luogo ove eseguire la notificazione fornita all’Ufficiale giudiziario era errata in quanto riferita ad uno Studio legale e non ad uno Studio commerciale. Tanto più la motivazione della Corte di appello è frutto di una petizione di principio ove si rifletta sul fatto che, a fronte del tenore letterale, come sopra riportato, della relata negativa redatta dall’Ufficiale giudiziario, sarebbe stato onere dell’Ufficio che aveva disposto la notificazione, cioè la cancelleria del Gup del Tribunale di Roma, verificare se la elezione di domicilio concerneva uno Studio legale - nel qual caso effettivamente l’indicazione fornita dall’imputato doveva ritenersi in concreto non idonea a determinare una valida elezione di domicilio, con la conseguenza che le successive notificazioni dovevano essere eseguite, come è poi difatti avvenuto, secondo la previsione di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore, in questo caso di ufficio - ovvero se la elezione di domicilio non era stata fatta presso uno Studio legale ma presso uno Studio professionale di altro genere. Ricorrendo il qual caso sarebbe stato opportuno da parte della Corte di appello di Roma motivare nel provvedimento impugnato le ragioni che non la avevano spinta a rilevare la omessa regolare notificazione presso il domicilio eletto e, pertanto, la illegittimità del ricorso alla notificazione ex art. 161 c.p.p., comma 4. Il richiamo, invece, quale fattore che aveva determinato la mancata conoscenza dello sviluppo del procedimento a carico dell’odierno ricorrente, ad una indimostrata negligenza di costui nel non avere informato i titolari dello Studio commerciale F. dell’avvenuta elezione di domicilio presso di esso appare, nella situazione complessivamente descritta, manifestamente illogico e tale da viziare il provvedimento impugnato. Questo deve, pertanto, essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione personale, riesaminerà nuovamente, alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza, le ragioni addotte da D.P. a sostegno della sua istanza di rescissione del giudicato. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Roma.