Mancata esecuzione del provvedimento sull'affido dei figli: la querela può essere proposta solo dal genitore interessato

La legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l’affidamento dei figli, spetta al genitore interessato all’osservanza del provvedimento stesso, in quanto l’interesse tutelato è quello dell’esercizio delle prerogative genitoriali.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 8812/20, depositata il 4 marzo. I fatti. In conferma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava l’imputata colpevole per essersi rifiutata di consegnare al padre il loro figlio minorenne, condannandola alla pena di giustizia. L’imputata stessa ricorre quindi in Cassazione. La legittimazione a proporre querela. I Supremi Giudici ribadiscono, innanzitutto che, la legittimazione a proporre querela mediante dichiarazione per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l’affidamento dei figli, spetta al genitore interessato all’osservanza del provvedimento stesso, in quanto l’interesse tutelato è quello dell’esercizio delle prerogative genitoriali. Ma nel caso in esame, l’atto di querela è stato presentato da altro soggetto, nonché padre e amministratore di sostegno della persona offesa affetta da patologia fisicamente invalidanti . Ed è la stessa Corte ha ricordare che l’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nel limiti indicati dal decreto giudiziale di nomina, non ha autonomo poteri di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale. Ciò posto deve rilevarsi come l’amministratore di sostegno, nel caso di specie, non era legittimato a proporre in via autonoma la querela. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di valida querela.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 gennaio – 4 marzo 2020, n. 8812 Presidente Fidelbo – Relatore Giorgi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 05/07/2017 del Tribunale di Caltanissetta, che aveva dichiarato L.E. colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziale di separazione coniugale del 26/1/2012, per avere rifiutato di consegnare al padre A.F. il loro figlio minorenne M.S. in affidamento congiunto , condannandola, con la continuazione, alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale di Euro 2.000,00 a favore della parte civile. La Corte respingeva l’eccezione difensiva d’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, siccome presentata da A.M. , padre e amministratore di sostegno della persona offesa, affetta da gravi patologie solo fisicamente invalidanti, sull’assunto che l’amministratore aveva agito come nuncius della volontà del figlio, in nome e per conto dello stesso, materialmente impossibilitato a compiere l’atto. 2. Il difensore dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando con un unico motivo di gravame la violazione di legge art. 336 c.p.p. , per la mancanza di un autonomo potere dell’amministratore di sostegno a proporre la querela, in difetto di una esplicita previsione dell’atto di nomina del giudice tutelare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Mette conto di osservare preliminarmente - che la legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l’affidamento dei figli, previsto dall’art. 388 c.p., comma 2, spetta al genitore interessato all’osservanza del provvedimento, in quanto l’interesse tutelato è quello relativo all’esercizio delle prerogative genitoriali Cass., Sez. 6, n. 46483 del 25/07/2017, C., Rv. 271355 - che, in ordine alle formalità della querela, le disposizioni normative degli artt. 336 e 337 c.p.p. prescrivono che la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato e, rispettivamente, che la dichiarazione è proposta, con le forme previste dall’art. 333 c.p.p., comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero e che essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Nel caso in esame l’atto di querela nei confronti di L.E. per il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziale di separazione coniugale del 26/1/2012 di cui all’art. 388 c.p., comma 2, per avere rifiutato di consegnare al padre A.F. il loro figlio minorenne M.S. in affidamento congiunto , è stato presentato da A.M. , padre e amministratore di sostegno della persona offesa A.F. , affetto da gravi patologie solo fisicamente invalidanti da sinistro stradale. Va altresì rimarcato che l’amministrazione di sostegno - introdotta dalla L. n. 6 del 2004, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa C. Cost., n. 440 del 2005 Sez. 3, n. 3659 del 14/11/2017, dep. 25/01/2018, P., Rv. 272575 . Il beneficiario non è considerato dal legislatore incapace di intendere e di volere, atteso che egli conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, la cui nomina non richiude il beneficiario nello status di amministrato di sostegno. Nella specie, tenuto conto del grado di piena capacità d’intendere e di volere del beneficiario, le cui limitazioni funzionali sono solo di carattere fisico , il giudice tutelare con i decreti in date 14/01/2009 e 02/11/2011 ha espressamente conformato i poteri dell’amministratore attribuendogli, quale nuncius del beneficiario, il potere di - compiere in nome e per conto del beneficiario tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le richieste risarcitorie dipendenti dal sinistro stradale in cui era stato coinvolto, salva l’autorizzazione del G.T. ove l’atto si configuri di straordinaria amministrazione - manifestare la volontà del beneficiario che darà indicazioni sul contenuto delle decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salva la facoltà dell’interessato di compiere personalmente anche mediante internet gli atti suindicati e la necessità per quelli di straordinaria amministrazione delle autorizzazioni di legge. 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass., Sez. 2, n. 14071 del 15/01/2015, Fuccaro, Rv. 263294 Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli, Rv. 250902 , l’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale. Si è peraltro precisato che è valida la querela proposta dall’amministratore di sostegno nell’interesse del figlio quale persona offesa dal reato di lesioni gravissime, in quelle fattispecie , non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l’assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate, e tuttavia sempre nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare e previa autorizzazione dello stesso giudice Sez. 4, n. 32338 del 08/05/2012, Bolis, Rv. 253155 da ultimo, Sez. 4, n. 18333 del 18/1/2019, Soravia, Rv. 275801 . 4. Ciò posto, deve trarsi, come lineare corollario, la conclusione che A.M. , padre e amministratore di sostegno della persona offesa A.F. , non era legittimato a proporre in via autonoma la querela. Per un verso, A.M. non era titolare del relativo potere, in considerazione della piena capacità di agire dell’interessato e della natura strettamente personale dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 388 c.p., comma 2, - quello relativo all’esercizio delle prerogative genitoriali -. Per altro verso, tenuto conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzioni conferite all’amministratore di sostegno col decreto di nomina, faceva difetto tanto una esplicita previsione del medesimo decreto, quanto una specifica, previa autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio da parte dell’amministratore del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario. 5. La sentenza impugnata insieme con quella di primo grado va pertanto annullata senza rinvio perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di valida querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Caltanissetta in data 05/07/2017 perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di valida querela. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.